Regolamento di previdenza Enpaf

Art. 24


A partire dal 1° gennaio 1995 gli iscritti, che abbiano compiuto l’età pensionabile secondo la disciplina di cui all’art. 8 e non possano far valere i requisiti prescritti per il diritto alla pensione di vecchiaia e che si dimettano dagli Albi degli Ordini provinciali, hanno facoltà di chiedere la restituzione dei contributi versati, fino a quelli relativi all’anno di contribuzione 2003, decurtati di una aliquota percentuale corrispondente, per il periodo di iscrizione all’E.N.P.A.F., al controvalore della copertura assicurativa dei rischi di invalidità o morte, e definita in sede di approvazione del bilancio tecnico.
La somma così determinata è maggiorata dell’interesse semplice al tasso legale tempo per tempo vigente.
I contributi di solidarietà previsti dall’art. 21, commi 3 e 4, non vengono restituiti.

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