Il danno biologico
Il danno biologico
Il danno biologico, consiste in una lesione del lavoratore. Questo avviene in presenza di una lesione fisica o psichica della persona, permanente o reversibile, da cui derivi, però, una compromissione delle attività vitali del soggetto, o anche se potenzialmente, ostacolano le attività realizzatrici della persona umana.
- Indennizzo in capitale per la menomazione dell’integrità psicofisica (danno biologico)
È una prestazione economica non soggetta a tassazione Irpef riconosciuta per gli infortuni verificatisi dal 25 luglio 2000 e per le malattie professionali denunciate dal 25 luglio 2000, per i quali è accertato un grado di menomazione dell’integrità psicofisica compreso tra il 6% ed il 15%.
La prestazione è erogata, secondo la “Tabella
indennizzo danno biologico in capitale” di cui al d.m. 12 luglio 2000, in una
unica soluzione e in funzione dell’età, del genere e del grado di menomazione
accertato sulla base della ”Tabella delle menomazioni” prevista dal d.lgs.
38/2000.
Il decreto interministeriale del 27 marzo 2009 dispone a decorrere dal 1°
gennaio 2008 un aumento, in via straordinaria, nella misura dell’8,68% degli
indennizzi in capitale a titolo di rivalutazione del danno biologico. Inoltre,
in attuazione della legge di stabilità 2014, il decreto interministeriale del
14 febbraio 2014, ha previsto, a decorrere dal 1° gennaio 2014, un ulteriore
aumento in via straordinaria nella misura del 7,57%.
La legge di stabilità 2016, ha introdotto, con
effetto dall’anno 2016, a decorrere dal 1° luglio di ciascun anno, la
rivalutazione degli importi degli indennizzi del danno biologico erogati
dall’INAIL.
La rivalutazione, per la quale è prevista l’emanazione di un decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare su proposta del
Presidente dell’INAIL, sarà effettuata sulla base della variazione dell’indice
dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertata
dall’Istituto nazionale di statistica rispetto all’anno precedente.
Gli incrementi annuali si aggiungeranno a quello complessivo del 16,25%
riconosciuto in via straordinaria dai sopra citati decreti ministeriali.
A decorrere dal 1° gennaio 2019, a seguito della revisione delle tariffe dei
premi assicurativi, è in vigore per il triennio 2019-2021 la “Nuova tabella di
indennizzo del danno biologico in capitale” (determina del Presidente n. 2 del
9 gennaio 2019, approvata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali
con decreto n. 45 del 23 aprile 2019).
Gli infortunati e i tecnopatici dichiarati guariti con postumi inferiori al 6% (senza alcun indennizzo) o con postumi dal 6% al 15% (con indennizzo in capitale) possono richiedere l’aggravamento del grado di menomazione entro 10 anni dalla data dell’infortunio e 15 anni dalla data di denuncia della malattia professionale.
- Indennizzo in rendita per la menomazione dell’integrità psicofisica (danno biologico) e per le sue conseguenze patrimoniali
È una prestazione economica non soggetta a tassazione Irpef riconosciuta per gli infortuni verificatisi dal 25 luglio 2000 e per le malattie professionali denunciate dalla stessa data, per i quali è accertato un grado di menomazione dell’integrità psicofisica compreso tra il 16% ed il 100%. Decorre dal giorno successivo alla guarigione clinica.
L’indennizzo erogato viene stabilito in relazione al grado, valutato sulla base della ”Tabella delle menomazioni” prevista dal d.lgs. 38/2000, che include circa 400 voci e consente di valutare menomazioni precedentemente non considerate, quali, ad esempio, il danno estetico o quello all’apparato riproduttivo.
L’importo della rendita viene calcolato sulla base di:
- una quota che indennizza il danno biologico provocato dall’infortunio o dalla malattia professionale, commisurata solo alla percentuale di menomazione accertata. L’importo è fissato secondo la “Tabella indennizzo danno biologico in rendita” di cui al d.m. 12 luglio 2000
- una quota per le conseguenze della menomazione sulla capacità dell’infortunato/affetto da malattia professionale di produrre reddito con il lavoro, commisurata al grado accertato e a una percentuale della retribuzione percepita dall’assicurato calcolata sulla base del coefficiente indicato nella “Tabella dei coefficienti” di cui al citato d.m..
Il decreto interministeriale del 27 marzo 2009 dispone a decorrere dal 1° gennaio 2008 un aumento, in via straordinaria, nella misura dell’8,68% della quota di rendita che indennizza il danno biologico. Inoltre, in attuazione della legge di stabilità 2014, il decreto interministeriale del 14 febbraio 2014, ha previsto, a decorrere dal 1° gennaio 2014, un ulteriore aumento in via straordinaria nella misura del 7,57%.
Per la quota di rendita prevista quale indennizzo del danno biologico, la legge di stabilità 2016 ha introdotto, con effetto dall’anno 2016, a decorrere dal 1° luglio di ciascun anno, la rivalutazione dei relativi importi.
La rivalutazione, per la quale è prevista l’emanazione di un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare su proposta del Presidente dell’INAIL, sarà effettuata sulla base della variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertata dall’Istituto nazionale di statistica rispetto all’anno precedente.
Gli incrementi annuali si aggiungono a quello complessivo del 16,25% riconosciuto in via straordinaria dai sopra citati decreti ministeriali.
La quota di rendita per le conseguenze patrimoniali della menomazione è rivalutata, a decorrere dal 1° luglio di ciascun anno, con decreto ministeriale sulla base della variazione effettiva dei prezzi al consumo.
L’importo di detta quota è aumentato in presenza di coniuge e figli, nei soli casi previsti dalla legge, del 5% per ciascuno di questi.
La rendita è soggetta a revisione nelle scadenze previste dalla legge entro i limite di 10 anni dalla data di decorrenza della rendita da infortunio e di 15 anni dalla data di decorrenza della rendita da malattia professionale; la revisione può comportare l’aumento/diminuzione/cessazione della stessa, ovvero il riconoscimento dell’indennizzo in capitale.
Solo per il lavoratore agricolo è previsto il riscatto in misura totale o parziale:
- per intero, se trascorsi almeno due anni dalla liquidazione della rendita, a specifiche condizioni, e per investimenti e miglioramenti della propria attività, il grado di menomazione risulti pari o superiore al 35%, e i postumi non siano suscettibili di modificazioni
- in misura non superiore alla metà dell’indennizzo, se trascorsi almeno due anni dalla liquidazione della rendita, a specifiche condizioni, e per investimenti e miglioramenti della propria attività, e i postumi siano suscettibili di modificazioni.
- Danno biologico, gli indennizzi in capitale per infortunati sul lavoro e tecnopatici aumentano del 40%
La Corte dei Conti ha registrato il decreto n. 45 del 23 aprile 2019 con cui il ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, visto il parere del Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha approvato su proposta dell’INAIL la nuova tabella di indennizzo del danno biologico in capitale, che aumenta di circa il 40% gli importi erogati ai lavoratori vittime di un infortunio o di una malattia professionale per i quali sia stata accertata una menomazione dell’integrità psicofisica compresa tra il 6% e il 15%. Gli importi dei nuovi indennizzi, in vigore dal primo gennaio di quest’anno, assorbono le due rivalutazioni straordinarie del danno biologico intervenute a decorrere dal 2008, nella misura dell’8,68%, e dal 2014, nella misura del 7,57%.
Superate le differenze tra uomini e donne. Oltre a determinare un sensibile miglioramento del livello delle prestazioni economiche rispetto alle tabelle precedenti, risalenti al 2000 ed elaborate tenendo conto della gravità della menomazione, dell’età e del sesso, la nuova tabella di indennizzo in capitale supera le differenze di genere, equiparando le prestazioni che spettano a uomini e donne, in linea con la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea.
L’importo è erogato in un’unica soluzione e non è soggetto a tassazione Irpef. Gli indennizzi del danno biologico in capitale sono versati ai lavoratori in un’unica soluzione. Quando la menomazione dell’integrità psicofisica dell’infortunato o tecnopatico è uguale o superiore al 16%, invece, la prestazione economica è erogata in forma di rendita, soggetta a revisione entro 10 anni in caso di rendita da infortunio ed entro 15 in caso di rendita da malattia professionale. Entrambe le tipologie di indennizzo non sono soggette a tassazione Irpef.