Art 1 comma 240 LEGGE 24 dicembre 2012, n. 228

Art. 1

comma 240.

Per i soggetti iscritti a due o piu’ forme di assicurazione obbligatoria per invalidita’, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, autonomi, e degli iscritti alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, il trattamento di inabilita’ di cui all’articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222, e’ liquidato tenendo conto di tutta la contribuzione disponibile nelle gestioni interessate, ancorche’ tali soggetti abbiano maturato i requisiti contributivi per la pensione di inabilita’ in una di dette gestioni.

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