MATERNITÀ FACOLTATIVA per lavoratrici autonome
Indennità per congedo parentale per lavoratrici autonome
La maternità facoltativa o congedo parentale è un periodo di astensione facoltativo dal lavoro, concesso ai genitori per prendersi cura del bambino nel suo primo anno di vita e soddisfare i suoi bisogni affettivi e relazionali.
Il congedo parentale spetta a condizione che le lavoratrici autonome abbiano effettuato il versamento dei contributi relativi al mese precedente quello in cui ha inizio il congedo (o una frazione di esso) e che vi sia l’effettiva astensione dall’attività lavorativa.
Per le lavoratrici autonome il congedo parentale spetta per
un massimo di tre mesi entro il primo anno di vita del
bambino.
In caso di adozione e affidamento sia nazionale che
internazionale, il congedo parentale è riconoscibile per massimo tre mesi
entro un anno dall’ingresso del minore nella famiglia.
Nel caso di parto, adozione o affidamento plurimo il diritto al congedo parentale è previsto per ogni bambino alle condizioni sopra indicate.
L’indennità corrisposta è pari al 30% della retribuzione convenzionale prevista per l’anno di inizio del congedo stesso.
La domanda va inoltrata prima dell’inizio del periodo di congedo richiesto. Se viene presentata dopo, saranno indennizzati solo i giorni di congedo successivi alla data di presentazione della domanda.