ART. 14 DECRETO-LEGGE 17 MARZO 2020

Art. 14

(Ulteriori disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria)

1. La misura di cui all’articolo 1, comma 2, lettera h) del decreto – legge 23 febbraio 2020 n. 6 non si applica ai dipendenti delle imprese che operano nell’ambito della produzione e dispensazione dei farmaci e dei dispositivi medici e diagnostici nonché delle relative attività di ricerca e della filiera integrata per i subfornitori. I lavoratori di cui al precedente periodo sospendono l’attività nel caso di sintomatologia respiratoria o esito positivo per Covid -19

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