Neutralizzazione, ricalcolo delle pensioni
La neutralizzazione si richiedere per escludere la contribuzione (“dannosa” ai fini del calcolo remunerativo) che abbasserebbe l’importo della pensione calcolata con il metodo retributivo.
Esistono dei casi in cui le ultime retribuzioni percepite dal lavoratore potrebbero influire negativamente sull’importo della pensione, sempre che l’assistito abbia i requisiti per la pensione col il calcolo retributivo.
La giurisprudenza ha riconosciuto la facoltà di neutralizzare la contribuzione entro un limite massimo di 5 anni (260 settimane contributive), ma solo qualora queste facciano riferimento a periodi di rioccupazione con retribuzione inferiore o ad una disoccupazione indennizzata. Si può eccedere le 260 settimane, invece, nel caso di periodi figurativi di integrazione salariale o di contribuzione volontaria.
COSE DA SAPERE
Casi particolari:
- Le domande di ricalcolo ai sensi della sentenza n. 264/1994 vengono accolte dall’INPS solo se comportano un vantaggio per il pensionato. Al riguardo si richiama il punto 2 della circolare n. 133 del 1997, con la quale è stato precisato che “ai fini del calcolo della pensione in applicazione della sentenza n.264 deve essere escluso dal computo della retribuzione pensionabile e dell’anzianità contributiva tutto il periodo di lavoro svolto a partire dal cambiamento di attività, ovvero, in caso di riduzione retributiva avvenuta nell’ambito dello stesso rapporto di lavoro, tutto il periodo di lavoro svolto a partire dall’anno solare in cui è iniziata tale riduzione”, In ogni caso non possono essere escluse dal computo più di 260 settimane (5 anni) di contribuzione.
- La Corte di Cassazione ribadisce che, in forza delle sentenze n. 428/1992 e 264/1994 il pensionato ha diritto, dopo il raggiungimento dell’età pensionabile, al ricalcolo della pensione anticipata o anzianità qualora porti ad un risultato più favorevole escludendo la contribuzione non utile al fine del pensionamento di vecchiaia.
- la Corte costituzionale ha più volte valutato sullo stesso piano il regime previdenziale INPS e quello ENASARCO come da Ordinanza n.26 emessa il 20 novembre 1998 dal tribunale di Udine, sulla disparità di trattamento rispetto a situazioni analoghe relative alle pensioni INPS a seguito delle pronunce della Corte costituzionale nn. 307/1989, 264/1994 e 388/1995 – Incidenza sulla garanzia previdenziale (Legge 2 febbraio 1973, n. 12, artt. 10 e 37) (Cost., artt. 3 e 38);