Inps: dal 10 aprile 2020 eliminazione dei modelli “AP03”, “AP04”, “SR163”, “SR185”
Dal 10 aprile 2020 eliminazione dei modelli “AP03”, “AP04”, “SR163”, “SR185”
Accertamento della coerenza dei dati identificativi del titolare delle prestazioni pensionistiche e di altra natura con quelli dell’intestatario /cointestatario dello strumento di riscossione attraverso nuove procedure telematiche.
Con la circolare numero 48 del 29-03-2020 , l’INPS comunica le innovazioni adottate allo scopo di assicurare la coerenza fra i dati identificativi dei titolari delle prestazioni pensionistiche e non pensionistiche con quelli dell’intestatario/cointestatario dello strumento di riscossione delle predette prestazioni, attraverso l’utilizzo di un sistema telematico di scambio dei dati con Poste Italiane e gli Istituti di credito incaricati dei servizi di pagamento.
Dette innovazioni consentono il superamento dell’utilizzo dei modelli “AP03”, “AP04”, “SR163” e “SR185”, ivi incluse le operazioni di validazione degli stessi agli sportelli di Poste Italiane e degli Istituti di credito dove il
beneficiario della prestazione ha rapporti di conto corrente.
Nella particolare fase di crisi dovuta alla situazione emergenziale generata dalla diffusione del virus COVID-19, dette innovazioni contribuiscono a ridurre le esigenze di spostamento e di contatto della popolazione ed i connessi rischi per la salute pubblica.
L’Inps eroga in Italia le proprie prestazioni pensionistiche attraverso i soggetti affidatari del servizio di pagamento delle rate di pensione e dei servizi aggiuntivi.
Allo stato, si tratta dei seguenti Enti/Istituti di credito:
- Poste Italiane;
- Banca Intesa;
- Intesa Sanpaolo;
- Unicredit Banca;
- DEPObank – Banca depositaria italiana;
- Banco BPM;
- ICCREA – Istituto centrale banche di credito cooperative;
- Monte dei Paschi di Siena;
- UBI – Unione di Banche Italiane;
- Cassa Centrale Banca Credito Cooperativo del Nord Est;
- Banca Nazionale del Lavoro;
- BPER Banca;
- Credit Agricole Italia;
- Credito Emiliano;
- Banca Mediolanum;
- Banco di Sardegna;
- Credito Valtellinese;
- Deutsche Bank;
- Banca Popolare di Sondrio;
- Cassa di Risparmio di Ravenna;
- Cassa Centrale Raiffeisen dell’Alto Adige;
- Banca di Credito Cooperativo di Roma;
- Fideuram Private Banking;
- Credit Agricole Friuladria;
- Banca Agricola Popolare Di Ragusa;
- Banco di Desio e della Brianza.
La riscossione delle predette prestazioni attraverso Poste Italiane è effettuata sulla base delle seguenti forme:
- accredito su conto corrente postale;
- versamento su libretto nominativo di risparmio postale dotato di codice IBAN;
- accredito su carta prepagata ricaricabile dotata di codice IBAN, ivi compresa la Inps Card;
- consegna di contante allo sportello postale.
La riscossione delle medesime prestazioni attraverso la rete degli Istituti di credito incaricati dei servizi di pagamento delle pensioni è effettuata sulla base delle seguenti forme:
- accredito su conto corrente bancario;
- versamento su libretto nominativo di deposito a risparmio bancario dotato di codice IBAN;
- accredito su carta prepagata ricaricabile dotata di codice IBAN;
- assegno circolare domiciliato (prestazioni Inail);
- consegna di contante allo sportello bancario.
A partire dal 10 aprile 2020, per le prestazioni pensionistiche e non
pensionistiche erogate dall’Inps mediante l’accredito su conto corrente bancario o postale, su libretto di deposito a risparmio bancario nominativo dotato di codice IBAN, su libretto di risparmio postale nominativo dotato di codice IBAN o su carta prepagata ricaricabile dotata di codice IBAN, non è più prevista la compilazione e trasmissione dei modelli “AP03” (riscossione pensione a mezzo istituti di credito), “AP04” (riscossione pensione attraverso Poste Italiane), nonché “SR163” e “SR185” (riscossione prestazioni non pensionistiche), né Poste Italiane e gli Istituti di credito sono più tenuti alla loro validazione.
Prima dell’accredito delle somme erogate per conto dell’INPS, Poste Italiane e gli Istituti di credito ai quali è contrattualmente affidato il servizio di pagamento delle pensioni e delle prestazioni non pensionistiche effettueranno, anche per conto delle banche per cui svolgono il servizio di “istituto collettore”, le verifiche preordinate ad accertare la coincidenza fra i dati identificativi del titolare della prestazione e quelli dell’intestatario /cointestatario dello strumento di riscossione (conto corrente, libretto di risparmio dotato di IBAN, carta prepagata ricaricabile dotata di IBAN) attraverso l’utilizzo del sistema denominato “Data Base Condiviso”, in modo da consentire la piena operatività del servizio di titolarità dell’IBAN e del servizio di allineamento dell’IBAN.
Sarà cura di Poste Italiane e di ognuno dei citati Istituti di credito porre in essere ogni iniziativa che assicuri lo svolgimento dei controlli di coincidenza fra i dati in possesso dell’Istituto (dati identificativi del
titolare della pensione o della prestazione non pensionistica e codice IBAN del conto/libretto/carta indicato per la sua riscossione) e quelli di propria conoscenza (dati identificativi dell’intestatario/cointestatario del conto/libretto/carta) prima dell’accredito della prestazione pensionistica e non pensionistica a carico dell’Istituto.
Sono fatte salve le indicazioni operative già in vigore con riferimento ai beneficiari di prestazioni a sostegno del reddito erogate su conti correnti esteri.