Art. 1 DECRETO-LEGGE 8 aprile 2020, n. 23

Art. 1.

(Misure temporanee per il sostegno alla liquidita’ delle imprese)

1. Al fine di assicurare la necessaria liquidita’ alle imprese  con

sede in Italia, colpite dall’epidemia COVID-19, diverse dalle  banche

e da altri  soggetti  autorizzati  all’esercizio  del  credito,  SACE

S.p.A. concede fino al 31 dicembre 2020 garanzie, in conformita’  con

la normativa europea in tema di aiuti di Stato  e  nel  rispetto  dei

criteri e delle condizioni previste dai commi da 2 a 11, in favore di

banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli

altri soggetti abilitati all’esercizio del  credito  in  Italia,  per

finanziamenti  sotto  qualsiasi  forma  alle  suddette  imprese.  Gli

impegni assunti dalla SACE S.p.A. ai sensi  del  presente  comma  non

superano l’importo complessivo massimo di 200 miliardi  di  euro,  di

cui almeno 30 miliardi sono destinati a supporto di piccole  e  medie

imprese come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea

n.  2003/361/CE,  ivi  inclusi  i  lavoratori  autonomi  e  i  liberi

professionisti  titolari  di  partita  IVA,  che  abbiano  pienamente

utilizzato la loro capacita’ di accesso al Fondo di cui  all’articolo

2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

  2. Le garanzie di cui al comma  1  sono  rilasciate  alle  seguenti

condizioni:

    a) la garanzia e’ rilasciata  entro  il  31  dicembre  2020,  per

finanziamenti di durata non superiore a 6 anni, con  la  possibilita’

per le imprese di avvalersi di un preammortamento di durata fino a 24

mesi;

    b) al 31 dicembre 2019 l’impresa beneficiaria non rientrava nella

categoria delle imprese in difficolta’ ai sensi del Regolamento  (UE)

n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno  2014,  del  Regolamento

(UE) n. 702/2014 del  25  giugno  2014  e  del  Regolamento  (UE)  n.

1388/2014 del 16 dicembre 2014, e alla data del 29 febbraio 2020  non

risultava presente tra le esposizioni deteriorate presso  il  sistema

bancario, come definite ai sensi della normativa europea;

    c) l’importo del prestito assistito da garanzia non e’  superiore

al maggiore tra i seguenti elementi:

      1) 25 per cento del fatturato annuo  dell’impresa  relativi  al

2019,  come  risultante  dal  bilancio  ovvero  dalla   dichiarazione

fiscale;

      2) il doppio dei costi del personale dell’impresa  relativi  al

2019, come risultanti dal bilancio  ovvero  da  dati  certificati  se

l’impresa non ha  approvato  il  bilancio;  qualora  l’impresa  abbia

iniziato la propria attivita’ successivamente al 31 dicembre 2018, si

fa riferimento ai costi del personale attesi per i primi due anni  di

attivita’, come documentato e  attestato  dal  rappresentante  legale

dell’impresa;

    d) la  garanzia,  in  concorso  paritetico  e  proporzionale  tra

garante  e  garantito  nelle  perdite  per   mancato   rimborso   del

finanziamento, copre il:

      1) 90 per cento dell’importo del finanziamento per imprese  con

meno di 5000 dipendenti in Italia e valore del fatturato fino  a  1,5

miliardi di euro;

      2) 80 per cento dell’importo del finanziamento per imprese  con

valore del fatturato tra 1,5 miliardi e 5 miliardi di euro o con piu’

di 5000 dipendenti in Italia;

      3) 70 per  cento  per  le  imprese  con  valore  del  fatturato

superiore a 5 miliardi di euro;

    e) le commissioni annuali dovute dalle imprese  per  il  rilascio

della garanzia sono le seguenti:

      1)  per  i  finanziamenti  di  piccole  e  medie  imprese  sono

corrisposti, in rapporto all’importo garantito, 25 punti base durante

il primo anno, 50 punti base durante il secondo  e  terzo  anno,  100

punti base durante il quarto, quinto e sesto anno;

      2) per i finanziamenti di imprese diverse dalle piccole e medie

imprese sono corrisposti, in rapporto all’importo garantito, 50 punti

base durante il primo anno, 100 punti base durante il secondo e terzo

anno, 200 punti base durante il quarto, quinto e sesto anno;

    f) la garanzia e’ a prima richiesta, esplicita,  irrevocabile,  e

conforme  ai  requisiti  previsti  dalla   normativa   di   vigilanza

prudenziale ai fini della migliore mitigazione del rischio;

    g) la garanzia copre  nuovi  finanziamenti  concessi  all’impresa

successivamente all’entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  per

capitale, interessi  ed  oneri  accessori  fino  all’importo  massimo

garantito;

    h) le commissioni devono essere limitate al recupero dei costi  e

il  costo  dei  finanziamenti  coperti  dalla  garanzia  deve  essere

inferiore al costo che sarebbe stato richiesto  dal  soggetto  o  dai

soggetti eroganti per operazioni con le medesime  caratteristiche  ma

prive della garanzia, come documentato e attestato dal rappresentante

legale dei suddetti soggetti eroganti. Tale minor costo  deve  essere

almeno  uguale  alla  differenza  tra  il  costo  che  sarebbe  stato

richiesto dal soggetto o dai soggetti eroganti per operazioni con  le

medesime caratteristiche ma prive della garanzia, come documentato  e

attestato dal rappresentante legale dei suddetti  soggetti  eroganti,

ed il costo effettivamente applicato all’impresa;

    i) l’impresa che beneficia della garanzia  assume  l’impegno  che

essa, nonche’ ogni altra impresa con sede in Italia che faccia  parte

del  medesimo  gruppo  cui  la  prima  appartiene,  non  approvi   la

distribuzione di dividendi o il riacquisto di azioni  nel  corso  del

2020;

    l) l’impresa che beneficia  della  garanzia  assume  l’impegno  a

gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali;

    m) il soggetto finanziatore deve  dimostrare  che  ad  esito  del

rilascio  del   finanziamento   coperto   da   garanzia   l’ammontare

complessivo delle esposizioni nei confronti del  soggetto  finanziato

risulta superiore all’ammontare di esposizioni detenute alla data  di

entrata in vigore del presente decreto,  corretto  per  le  riduzioni

delle esposizioni intervenute tra le  due  date  in  conseguenza  del

regolamento contrattuale stabilito tra le parti prima dell’entrata in

vigore del presente decreto;

    n) il finanziamento coperto dalla garanzia deve essere  destinato

a sostenere costi del personale, investimenti o  capitale  circolante

impiegati in stabilimenti produttivi e attivita’ imprenditoriali  che

siano  localizzati  in  Italia,  come  documentato  e  attestato  dal

rappresentante legale dell’impresa beneficiaria.

  3. Ai fini dell’individuazione  del  limite  di  importo  garantito

indicato dal comma 2, lettera c), si fa  riferimento  al  valore  del

fatturato in Italia e dei costi del personale sostenuti in Italia  da

parte dell’impresa  ovvero  su  base  consolidata  qualora  l’impresa

appartenga ad un gruppo. L’impresa richiedente e’ tenuta a comunicare

alla banca finanziatrice tale valore.  Ai  fini  della  verifica  del

suddetto limite, qualora la medesima impresa sia beneficiaria di piu’

finanziamenti assistiti dalla garanzia di cui  al  presente  articolo

ovvero di altra garanzia pubblica, gli importi di detti finanziamenti

si cumulano. Qualora la medesima impresa, ovvero il  medesimo  gruppo

quando la prima e’ parte di un  gruppo,  siano  beneficiari  di  piu’

finanziamenti assistiti dalla garanzia di cui al comma 1, gli importi

di detti finanziamenti si cumulano.

  4.  Ai  fini  dell’individuazione  della  percentuale  di  garanzia

indicata dal comma 2, lettera d), si fa riferimento al valore su base

consolidata del fatturato e  dei  costi  del  personale  del  gruppo,

qualora l’impresa beneficiaria sia  parte  di  un  gruppo.  L’impresa

richiedente e’ tenuta a  comunicare  alla  banca  finanziatrice  tale

valore. Le percentuali indicate al comma 2, lettera d)  si  applicano

sull’importo residuo dovuto, in caso di ammortamento progressivo  del

finanziamento.

  5. Sulle obbligazioni  di  SACE  S.p.A.  derivanti  dalle  garanzie

disciplinate dal comma 1, e’ accordata di diritto la  garanzia  dello

Stato a prima richiesta e senza regresso, la cui  operativita’  sara’

registrata da SACE S.p.A. con gestione separata.  La  garanzia  dello

Stato e’ esplicita, incondizionata,  irrevocabile  e  si  estende  al

rimborso del capitale, al pagamento degli interessi e ad  ogni  altro

onere accessorio, al netto delle commissioni ricevute per le medesime

garanzie.  SACE  S.p.A.  svolge  anche  per   conto   del   Ministero

dell’economia e delle finanze le  attivita’  relative  all’escussione

della garanzia e al recupero dei crediti, che puo’ altresi’  delegare

alle banche, alle istituzioni finanziarie nazionali e  internazionali

e agli altri soggetti abilitati all’esercizio del credito in  Italia.

SACE S.p.A. opera con la dovuta diligenza professionale. Con  decreto

del Ministro dell’economia e delle finanze possono essere impartiti a

SACE S.p.A. indirizzi sulla gestione dell’attivita’ di rilascio delle

garanzie e sulla verifica, al  fine  dell’escussione  della  garanzia

dello Stato, del rispetto dei suddetti  indirizzi  e  dei  criteri  e

condizioni previsti dal presente articolo.

  6. Per il rilascio delle  garanzie  che  coprono  finanziamenti  in

favore di imprese con meno di 5000 dipendenti in Italia e con  valore

del fatturato inferiore a 1,5 miliardi di euro, sulla base  dei  dati

risultanti da bilancio ovvero di  dati  certificati  con  riferimento

alla data di entrata in vigore del presente decreto se l’impresa  non

ha  approvato  il  bilancio,  si  applica   la   seguente   procedura

semplificata, come ulteriormente specificata sul piano procedurale  e

documentale da SACE S.p.A., fermo quanto previsto dal comma 9:

    a)  l’impresa  interessata  all’erogazione  di  un  finanziamento

garantito da SACE S.p.A. presenta a  un  soggetto  finanziatore,  che

puo’ operare ed eventualmente erogare anche in  modo  coordinato  con

altri finanziatori,  la  domanda  di  finanziamento  garantito  dallo

Stato;

    b) in caso di esito positivo della  delibera  di  erogazione  del

finanziamento  da  parte  dei  suddetti   soggetti,   questi   ultimi

trasmettono la richiesta di emissione della garanzia a SACE S.p.A.  e

quest’ultima processa la richiesta, verificando l’esito positivo  del

processo deliberativo  del  soggetto  finanziatore  ed  emettendo  un

codice unico identificativo del finanziamento e della garanzia;

    c) il soggetto finanziatore procede al rilascio del finanziamento

assistito dalla garanzia concessa dalla SACE S.p.A.

  7. Qualora l’impresa  beneficiaria  abbia  dipendenti  o  fatturato

superiori alle  soglie  indicate  dal  comma  6,  il  rilascio  della

garanzia e del corrispondente codice unico  e’  subordinato  altresi’

alla decisione assunta con decreto del Ministro dell’economia e delle

finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, adottato sulla

base  dell’istruttoria  trasmessa  da   SACE   S.p.A.,   tenendo   in

considerazione il ruolo che l’impresa che  beneficia  della  garanzia

svolge rispetto alle seguenti aree e profili in Italia:

    a) contributo allo sviluppo tecnologico;

    b) appartenenza alla rete logistica e dei rifornimenti;

    c) incidenza su infrastrutture critiche e strategiche;

    d) impatto sui livelli occupazionali e mercato del lavoro;

    e)  peso  specifico  nell’ambito  di   una   filiera   produttiva

strategica.

  8. Con il decreto di cui al  comma  7  possono  essere  elevate  le

percentuali di cui  al  comma  2,  lettera  d),  fino  al  limite  di

percentuale  immediatamente  superiore   a   quello   ivi   previsto,

subordinatamente al rispetto di specifici  impegni  e  condizioni  in

capo all’impresa beneficiaria indicati nella decisione, in  relazione

alle aree e ai profili di cui al comma 7.

  9. I soggetti finanziatori forniscono  un  rendiconto  periodico  a

SACE  S.p.A.,  con  i  contenuti,  la  cadenza  e  le  modalita’   da

quest’ultima indicati, al fine di riscontrare il  rispetto  da  parte

dei soggetti finanziati e degli stessi  soggetti  finanziatori  degli

impegni e delle condizioni previsti ai sensi del  presente  articolo.

SACE S.p.A. ne riferisce periodicamente al Ministero dell’economia  e

delle finanze.

  10. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, possono

essere disciplinate ulteriori modalita’  attuative  e  operative,  ed

eventuali elementi e requisiti integrativi,  per  l’esecuzione  delle

operazioni di cui ai commi da 1 a 9.

  11. In caso di  modifiche  della  Comunicazione  della  Commissione

europea del 19 marzo 2020 recante un “Quadro temporaneo per le misure

di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del

COVID-19″, condizioni e requisiti indicati ai commi da 2 a 8  possono

essere   conseguentemente   adeguati   con   decreto   del   Ministro

dell’economia e delle Finanze, di  concerto  con  il  Ministro  dello

sviluppo economico.

  12. L’efficacia dei commi da 1 a 9 e’ subordinata  all’approvazione

della Commissione Europea ai sensi dell’articolo 108 del Trattato sul

funzionamento dell’Unione Europea.

  13. Fermo restando il limite complessivo massimo di cui al comma 1,

con decreto del Ministro dell’economia e delle  finanze  puo’  essere

concessa, in conformita’ con la  normativa  dell’Unione  europea,  la

garanzia dello Stato su esposizioni assunte o da  assumere  da  Cassa

depositi e prestiti S.p.A. (CDP S.p.A.) entro  il  31  dicembre  2020

derivanti da  garanzie,  anche  nella  forma  di  garanzie  di  prima

perdita, su portafogli di finanziamenti concessi, in qualsiasi forma,

da banche e da altri soggetti abilitati all’esercizio del credito  in

Italia alle imprese  con  sede  in  Italia  che  hanno  sofferto  una

riduzione del fatturato  a  causa  dell’emergenza  epidemiologica  da

“COVID-19”  e  che  prevedano  modalita’  tali   da   assicurare   la

concessione da parte dei soggetti finanziatori di nuovi finanziamenti

in funzione dell’ammontare del capitale  regolamentare  liberato  per

effetto delle garanzie stesse. La  garanzia  e’  a  prima  richiesta,

incondizionata, esplicita,  irrevocabile,  e  conforme  ai  requisiti

previsti dalla normativa  di  vigilanza  prudenziale  ai  fini  della

migliore mitigazione del rischio.

  14.  E’  istituito  nello  stato  di   previsione   del   Ministero

dell’economia e delle finanze, un fondo a  copertura  delle  garanzie

concesse ai sensi dei commi 5 e 13, nonche’  di  quelle  concesse  ai

sensi dell’articolo 6, comma 14-bis, del decreto-legge  30  settembre

2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24  novembre

2003, n. 326, con una dotazione iniziale di 1.000 milioni di euro per

l’anno 2020.  Al  relativo  onere  si  provvede  mediante  versamento

all’entrata del bilancio dello Stato, per un corrispondente  importo,

delle  risorse  disponibili  sulla  contabilita’  speciale   di   cui

all’articolo 37, comma 6, del decreto-legge 24 aprile  2014,  n.  66,

convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. Per

la gestione del fondo e’ autorizzata  l’apertura  di  apposito  conto

corrente di tesoreria centrale.

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