Art. 3 DECRETO-LEGGE 8 aprile 2020, n. 23

Art. 3

(SACE S.p.A.)

1. SACE S.p.A. concorda con Cassa depositi e prestiti  S.p.A.  (CDP

S.p.A.)  le  strategie  industriali  e   commerciali   al   fine   di

massimizzare le  sinergie  di  gruppo  e  aumentare  l’efficacia  del

sistema di  sostegno  all’esportazione  e  all’internazionalizzazione

delle imprese e di rilancio dell’economia.

  2. In considerazione  del  ruolo  strategico  di  SACE  S.p.A.  per

l’attuazione   delle   misure   di   sostegno   all’esportazione    e

all’internazionalizzazione  delle  imprese  e   di   rilancio   degli

investimenti:

    a)  CDP  S.p.A.  concorda  preventivamente   con   il   Ministero

dell’economia e delle finanze,  sentito  il  Ministero  degli  affari

esteri e della cooperazione internazionale, l’esercizio  dei  diritti

di voto  derivanti  dalla  partecipazione  in  SACE  S.p.A.;  per  le

deliberazioni  di  nomina  degli   organi   sociali,   il   Ministero

dell’economia e delle finanze agisce di  concerto  con  il  Ministero

degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

    b) CDP S.p.A. consulta preventivamente il Ministero dell’economia

e  delle  finanze  in  merito  ad  operazioni   di   gestione   della

partecipazione in SACE S.p.A. diverse da quella di cui  alla  lettera

a);

    c) SACE S.p.A. non  e’  soggetta  all’attivita’  di  direzione  e

coordinamento di CDP S.p.A.;

    d)   SACE   S.p.A.   consulta   preventivamente   il    Ministero

dell’economia e delle finanze  in  ordine  alle  decisioni  aziendali

rilevanti ai fini dell’efficace attuazione delle misure  di  rilancio

degli  investimenti,  con  particolare  riferimento  alle   decisioni

relative all’assunzione di impegni e al recupero dei crediti;

    e)   SACE   S.p.A.   consulta   preventivamente   il    Ministero

dell’economia e delle finanze e il Ministero degli  affari  esteri  e

della cooperazione internazionale in ordine alle decisioni  aziendali

rilevanti ai fini dell’efficace attuazione delle misure  di  sostegno

all’internazionalizzazione delle imprese, con particolare riferimento

alle decisioni relative all’assunzione di impegni e al  recupero  dei

crediti;

    f) SACE  S.p.A.,  nella  predisposizione  del  piano  annuale  di

attivita’, tiene conto delle linee guida e di indirizzo strategico in

materia di promozione e internazionalizzazione delle imprese  assunte

dalla cabina di regia co-presieduta dal Ministro degli affari  esteri

e della cooperazione internazionale e  dal  Ministro  dello  sviluppo

economico, di cui all’articolo 14, comma 18-bis del decreto  legge  6

luglio 2011, n. 98, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  15

luglio 2011, n.111.

  3. Restano fermi i poteri del Ministro degli affari esteri e  della

cooperazione internazionale nei confronti di Simest S.p.A., ai  sensi

di quanto previsto dall’articolo 2, comma 10,  del  decreto-legge  21

settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18

novembre 2019, n. 132.

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