Art. 6 DECRETO-LEGGE 8 aprile 2020, n. 23

Art. 6

(Disposizioni temporanee in materia di riduzione del capitale)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto

e fino alla data del 31 dicembre 2020 per le fattispecie verificatesi

nel corso degli  esercizi  chiusi  entro  la  predetta  data  non  si

applicano gli articoli 2446, commi secondo e terzo,  2447,  2482-bis,

commi quarto, quinto e sesto, e 2482-ter del codice  civile.  Per  lo

stesso periodo non opera la causa di scioglimento della societa’  per

riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli  articoli  2484,

primo comma, numero 4), e 2545-duodecies del codice civile.

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