Art. 7 DECRETO-LEGGE 8 aprile 2020, n. 23
Art. 7
(Disposizioni temporanee sui principi di redazione del bilancio)
1. Nella redazione del bilancio di esercizio in corso al 31
dicembre 2020, la valutazione delle voci nella prospettiva della
continuazione dell’attivita’ di cui all’articolo 2423-bis, comma
primo, n. 1), del codice civile puo’ comunque essere operata se
risulta sussistente nell’ultimo bilancio di esercizio chiuso in data
anteriore al 23 febbraio 2020, fatta salva la previsione di cui
all’articolo 106 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18. Il criterio
di valutazione e’ specificamente illustrato nella nota informativa
anche mediante il richiamo delle risultanze del bilancio precedente.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai bilanci
chiusi entro il 23 febbraio 2020 e non ancora approvati.