Art. 8 DECRETO-LEGGE 8 aprile 2020, n. 23

Art. 8

(Disposizioni temporanee in materia di finanziamenti alle societa’)

1. Ai finanziamenti effettuati a favore delle societa’  dalla  data

di entrata in vigore del presente decreto e sino  alla  data  del  31

dicembre 2020 non si applicano gli articoli 2467 e 2497 quinquies del

codice civile.

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