Art. 9 DECRETO-LEGGE 8 aprile 2020, n. 23
Art. 9
(Disposizioni in materia di concordato preventivo e di accordi di ristrutturazione)
1. I termini di adempimento dei concordati preventivi e degli
accordi di ristrutturazione omologati aventi scadenza nel periodo tra
il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2021 sono prorogati di sei mesi.
2. Nei procedimenti per l’omologazione del concordato preventivo e
degli accordi di ristrutturazione pendenti alla data del 23 febbraio
2020 il debitore puo’ presentare, sino all’udienza fissata per
l’omologa, istanza al tribunale per la concessione di un termine non
superiore a novanta giorni per il deposito di un nuovo piano e di una
nuova proposta di concordato ai sensi dell’articolo 161 del regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267 o di un nuovo accordo di
ristrutturazione ai sensi dell’articolo 182-bis del regio decreto 16
marzo 1942, n. 267. Il termine decorre dalla data del decreto con cui
il Tribunale assegna il termine e non e’ prorogabile. L’istanza e’
inammissibile se presentata nell’ambito di un procedimento di
concordato preventivo nel corso del quale e’ gia’ stata tenuta
l’adunanza dei creditori ma non sono state raggiunte le maggioranze
stabilite dall’articolo 177 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
3. Quando il debitore intende modificare unicamente i termini di
adempimento del concordato preventivo o dell’accordo di
ristrutturazione deposita sino all’udienza fissata per l’omologa una
memoria contenente l’indicazione dei nuovi termini, depositando
altresi’ la documentazione che comprova la necessita’ della modifica
dei termini. Il differimento dei termini non puo’ essere superiore di
sei mesi rispetto alle scadenze originarie. Nel procedimento per
omologa del concordato preventivo il Tribunale acquisisce il parere
del Commissario giudiziale. Il Tribunale, riscontrata la sussistenza
dei presupposti di cui agli articoli 180 o 182-bis del regio decreto
16 marzo 1942, n. 267, procede all’omologa, dando espressamente atto
delle nuove scadenze.
4. Il debitore che ha ottenuto la concessione del termine di cui
all’articolo 161, comma sesto, del regio decreto 16 marzo 1942, n.
267, che sia gia’ stato prorogato dal Tribunale, puo’, prima della
scadenza, presentare istanza per la concessione di una ulteriore
proroga sino a novanta giorni, anche nei casi in cui e’ stato
depositato ricorso per la dichiarazione di fallimento. L’istanza
indica gli elementi che rendono necessaria la concessione della
proroga con specifico riferimento ai fatti sopravvenuti per effetto
dell’emergenza epidemiologica COVID-19. Il Tribunale, acquisito il
parere del Commissario giudiziale se nominato, concede la proroga
quando ritiene che l’istanza si basa su concreti e giustificati
motivi. Si applica l’articolo 161, commi settimo e ottavo, del regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267.
5. L’istanza di cui al comma 4 puo’ essere presentata dal debitore
che ha ottenuto la concessione del termine di cui all’articolo
182-bis, comma settimo, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Il
Tribunale provvede in camera di consiglio omessi gli adempimenti
previsti dall’articolo 182-bis, comma settimo, primo periodo, del
regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e concede la proroga quando
ritiene che l’istanza si basa su concreti e giustificati motivi e che
continuano a sussistere i presupposti per pervenire a un accordo di
ristrutturazione dei debiti con le maggioranze di cui all’articolo
182-bis, primo comma del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.