Art. 11 DECRETO-LEGGE 8 aprile 2020, n. 23

Art. 11

(Sospensione dei termini di scadenza dei titoli di credito)

1. Fermo restando quanto previsto ai commi 2  e  3,  i  termini  di

scadenza ricadenti o decorrenti nel periodo dal 9 marzo  2020  al  30

aprile 2020, relativi a vaglia cambiari, cambiali e altri  titoli  di

credito emessi prima della data di entrata in vigore  della  presente

decreto, e ad ogni altro atto avente  efficacia  esecutiva  a  quella

stessa data sono sospesi per lo stesso periodo. La sospensione  opera

a favore dei debitori e obbligati anche  in  via  di  regresso  o  di

garanzia,   salva   la   facolta’   degli   stessi   di   rinunciarvi

espressamente.

  2.  L’assegno  presentato  al  pagamento  durante  il  periodo   di

sospensione e’ pagabile nel giorno di presentazione.  La  sospensione

di cui al comma 1 opera su

    a) i termini per la presentazione al pagamento;

    b) i termini per la levata del  protesto  o  delle  constatazioni

equivalenti;

    c) i termini previsti all’articolo 9, comma 2, lettere a)  e  b),

della legge 15 dicembre 1990, n.  386,  nonche’  all’articolo  9-bis,

comma 2, della medesima legge n. 386 del 1990;

    d) il termine per  il  pagamento  tardivo  dell’assegno  previsto

dall’articolo 8, comma 1, della stessa legge n. 386 del 1990.

  3. I protesti o le constatazioni equivalenti  levati  dal  9  marzo

2020 fino alla data di entrata in vigore  del  presente  decreto  non

sono trasmessi dai pubblici ufficiali alle Camere di  Commercio;  ove

gia’ pubblicati le Camere di commercio provvedono d’ufficio alla loro

cancellazione. Con riferimento allo stesso periodo  sono  sospese  le

informative al Prefetto di cui all’articolo 8-bis, commi 1 e 2, della

legge 15 dicembre 1990, n. 386.

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