Art. 41 DECRETO-LEGGE 8 aprile 2020, n. 23

Art. 41

(Disposizioni in materia di lavoro)

1. Le disposizioni di cui  all’articolo  19  del  decreto-legge  17

marzo 2020, n. 18, si applicano anche ai i lavoratori assunti dal  24

febbraio 2020 al 17 marzo 2020.

  2. Le disposizioni di cui  all’articolo  22  del  decreto-legge  17

marzo 2020, n. 18, si applicano anche ai lavoratori assunti tra il 24

febbraio 2020 e il 17 marzo 2020.

  3. Le domande presentate ai sensi del comma 4 dell’articolo 22  del

decreto-legge 17 marzo 2020,  n.  18,  sono  esenti  dall’imposta  di

bollo.4. Alla copertura degli oneri previsti dal  presente  articolo,

valutati in 16 milioni di euro per l’anno 2020, si provvede  mediante

corrispondente riduzione delle somme di cui all’articolo 56, comma 6,

decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18  e   in   soli   termini   di

fabbisogno, mediante utilizzo delle risorse di cui  all’articolo  13,

comma 12.

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