Art. 2112 del Codice Civile

Art. 2112.

(Mantenimento dei diritti dei lavoratori  in  caso  di  trasferimento d’azienda).

In caso di trasferimento d’azienda, il rapporto di lavoro  continua

con il cessionario ed il lavoratore conserva tutti i diritti  che  ne

derivano.

Il cedente ed il cessionario sono obbligati, in solido, per tutti i

crediti che il lavoratore aveva al tempo del  trasferimento.  Con  le

procedure di cui agli articoli 410 e  411  del  codice  di  procedura

civile il lavoratore puo’ consentire la liberazione del cedente dalle

obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro.

Il cessionario e’ tenuto ad applicare  i  trattamenti  economici  e

normativi previsti dai contratti collettivi  nazionali,  territoriali

ed aziendali vigenti alla data  del  trasferimento,  fino  alla  loro

scadenza, salvo che siano sostituiti da  altri  contratti  collettivi

applicabili all’impresa del cessionario. L’effetto di sostituzione si

produce esclusivamente fra contratti collettivi del medesimo livello.

Ferma restando la facolta’ di esercitare il recesso ai sensi  della

normativa in materia di licenziamenti, il trasferimento d’azienda non

costituisce di per se’ motivo di licenziamento. Il lavoratore, le cui

condizioni di lavoro subiscono una sostanziale modifica nei tre  mesi

successivi al trasferimento d’azienda,  puo’  rassegnare  le  proprie

dimissioni con gli effetti di cui all’articolo 2119, primo comma.

Ai fini e per gli effetti di cui al presente  articolo  si  intende

per trasferimento d’azienda qualsiasi operazione che,  in  seguito  a

cessione  contrattuale  o  fusione,  comporti  il   mutamento   nella

titolarita’ di un’attivita’ economica organizzata, con o senza  scopo

di  lucro,  preesistente  al  trasferimento  e   che   conserva   nel

trasferimento la propria  identita’  a  prescindere  dalla  tipologia

negoziale o dal provvedimento sulla base del quale  il  trasferimento

e’ attuato ivi  compresi  l’usufrutto  o  l’affitto  di  azienda.  Le

disposizioni  del  presente  articolo  si   applicano   altresi’   al

trasferimento  di  parte  dell’azienda,  intesa  come   articolazione

funzionalmente  autonoma  di  un’attivita’   economica   organizzata,

identificata come tale dal cedente e dal cessionario al  momento  del

suo trasferimento.

Nel caso in cui l’alienante stipuli con l’acquirente  un  contratto

di appalto la cui esecuzione avviene utilizzando  il  ramo  d’azienda

oggetto di cessione, tra appaltante e appaltatore opera un regime  di

solidarieta’  ((di  cui  all’articolo  29,  comma  2,   del   decreto

legislativo 10 settembre 2003, n. 276.))

                                                                (129)

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AGGIORNAMENTO (129)

  Il D.Lgs. 2 febbraio 2001, n. 18 ha disposto (con l’art.  3,  comma

1) che “Le disposizioni di cui agli  articoli  1  e  2  del  presente

decreto trovano applicazione a decorrere dal 1° luglio 2001″.

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