Art. 2112 del Codice Civile
Art. 2112.
(Mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento d’azienda).
In caso di trasferimento d’azienda, il rapporto di lavoro continua
con il cessionario ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne
derivano.
Il cedente ed il cessionario sono obbligati, in solido, per tutti i
crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento. Con le
procedure di cui agli articoli 410 e 411 del codice di procedura
civile il lavoratore puo’ consentire la liberazione del cedente dalle
obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro.
Il cessionario e’ tenuto ad applicare i trattamenti economici e
normativi previsti dai contratti collettivi nazionali, territoriali
ed aziendali vigenti alla data del trasferimento, fino alla loro
scadenza, salvo che siano sostituiti da altri contratti collettivi
applicabili all’impresa del cessionario. L’effetto di sostituzione si
produce esclusivamente fra contratti collettivi del medesimo livello.
Ferma restando la facolta’ di esercitare il recesso ai sensi della
normativa in materia di licenziamenti, il trasferimento d’azienda non
costituisce di per se’ motivo di licenziamento. Il lavoratore, le cui
condizioni di lavoro subiscono una sostanziale modifica nei tre mesi
successivi al trasferimento d’azienda, puo’ rassegnare le proprie
dimissioni con gli effetti di cui all’articolo 2119, primo comma.
Ai fini e per gli effetti di cui al presente articolo si intende
per trasferimento d’azienda qualsiasi operazione che, in seguito a
cessione contrattuale o fusione, comporti il mutamento nella
titolarita’ di un’attivita’ economica organizzata, con o senza scopo
di lucro, preesistente al trasferimento e che conserva nel
trasferimento la propria identita’ a prescindere dalla tipologia
negoziale o dal provvedimento sulla base del quale il trasferimento
e’ attuato ivi compresi l’usufrutto o l’affitto di azienda. Le
disposizioni del presente articolo si applicano altresi’ al
trasferimento di parte dell’azienda, intesa come articolazione
funzionalmente autonoma di un’attivita’ economica organizzata,
identificata come tale dal cedente e dal cessionario al momento del
suo trasferimento.
Nel caso in cui l’alienante stipuli con l’acquirente un contratto
di appalto la cui esecuzione avviene utilizzando il ramo d’azienda
oggetto di cessione, tra appaltante e appaltatore opera un regime di
solidarieta’ ((di cui all’articolo 29, comma 2, del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276.))
(129)
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AGGIORNAMENTO (129)
Il D.Lgs. 2 febbraio 2001, n. 18 ha disposto (con l’art. 3, comma
1) che “Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del presente
decreto trovano applicazione a decorrere dal 1° luglio 2001″.