Art. 34 DECRETO-LEGGE 8 aprile 2020, n. 23
Art. 34
(Divieto di cumulo pensioni e redditi)
1. Ai fini del riconoscimento dell’indennita’ di cui all’articolo
44 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, i professionisti iscritti
agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui al
decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo10
febbraio 1996, n. 103 devono intendersi non titolari di trattamento
pensionistico e iscritti in via esclusiva.