Art. 13 DECRETO-LEGGE 8 aprile 2020, n. 23

Art. 13

(Fondo centrale di garanzia PMI)

1. Fino al 31 dicembre 2020, in deroga alla vigente disciplina  del

Fondo di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a),  della  legge  23

dicembre 1996, n. 662, si applicano le seguenti misure:

    a) la garanzia e’ concessa a titolo gratuito;

    b) l’importo massimo garantito per singola  impresa  e’  elevato,

nel rispetto della disciplina dell’Unione europea,  a  5  milioni  di

euro. Sono ammesse alla garanzia le imprese con numero di  dipendenti

non superiore a 499;

    c)  la  percentuale  di  copertura  della  garanzia  diretta   e’

incrementata, anche mediante il concorso delle sezioni  speciali  del

Fondo di  garanzia,  al  90  per  cento  dell’ammontare  di  ciascuna

operazione  finanziaria,  previa  autorizzazione  della   Commissione

Europea ai sensi dell’articolo 108  del  Trattato  sul  funzionamento

dell’unione europea (TFUE), per le operazioni finanziarie con  durata

fino  a  72  mesi.  L’importo  totale   delle   predette   operazioni

finanziarie non puo’ superare, alternativamente:

      1) il doppio  della  spesa  salariale  annua  del  beneficiario

(compresi gli oneri sociali e il costo del personale che  lavora  nel

sito dell’impresa ma  che  figura  formalmente  nel  libro  paga  dei

subcontraenti) per il 2019 o per l’ultimo anno disponibile. Nel  caso

di imprese costituite  a  partire  dal  1º  gennaio  2019,  l’importo

massimo del prestito  non  puo’  superare  i  costi  salariali  annui

previsti per i primi due anni di attivita’;

      2) il 25 per cento del fatturato totale  del  beneficiario  nel

2019;

      3) il fabbisogno per costi del  capitale  di  esercizio  e  per

costi di investimento nei successivi 18 mesi, nel caso di  piccole  e

medie imprese, e nei successivi 12 mesi,  nel  caso  di  imprese  con

numero  di  dipendenti  non  superiore  a  499;  tale  fabbisogno  e’

attestato mediante apposita autocertificazione resa dal  beneficiario

ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000

n. 445;

    d) per le operazioni finanziarie  aventi  le  caratteristiche  di

durata e importo di cui alla lettera c), la percentuale di  copertura

della riassicurazione e’ incrementata,  anche  mediante  il  concorso

delle sezioni speciali del  Fondo  di  garanzia,  al  100  per  cento

dell’importo garantito dai Confidi o da altro fondo  di  garanzia,  a

condizione che le garanzie  da  questi  rilasciate  non  superino  la

percentuale  massima  di  copertura  del   90   per   cento,   previa

autorizzazione della Commissione Europea ai sensi  dell’articolo  108

del TFUE, e che non prevedano il pagamento di  un  premio  che  tiene

conto  della  remunerazione  per  il   rischio   di   credito.   Fino

all’autorizzazione della Commissione Europea e, successivamente  alla

predetta autorizzazione per le operazioni finanziarie non  aventi  le

predette caratteristiche di durata e importo di cui alla lettera c) e

alla  presente  lettera  d),  le  percentuali   di   copertura   sono

incrementate, rispettivamente,  all’80  per  cento  per  la  garanzia

diretta  di  cui  alla  lettera  c)  e  al  90  per  cento   per   la

riassicurazione di cui alla presente lettera d);

    e) sono ammissibili alla garanzia  del  Fondo,  per  la  garanzia

diretta nella misura dell’80 per cento e per la riassicurazione nella

misura del 90 per cento dell’importo garantito dal Confidi o da altro

fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi  rilasciate

non superino la percentuale massima di copertura dell’80 per cento, i

finanziamenti a fronte di operazioni di rinegoziazione del debito del

soggetto  beneficiario,  purche’  il  nuovo   finanziamento   preveda

l’erogazione al medesimo soggetto beneficiario di credito  aggiuntivo

in misura pari ad almeno il 10  per  cento  dell’importo  del  debito

accordato in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione;

    f) per le operazioni per  le  quali  banche  o  gli  intermediari

finanziari  hanno  accordato,  anche  di   propria   iniziativa,   la

sospensione del pagamento delle rate di ammortamento,  o  della  sola

quota   capitale,   ovvero   l’allungamento   della   scadenza    dei

finanziamenti, in connessione degli effetti indotti dalla  diffusione

del COVID-19, su operazioni  ammesse  alla  garanzia  del  Fondo,  la

durata della garanzia del Fondo e’ estesa in conseguenza;

    g) fermo restando quanto gia’ previsto all’articolo 6,  comma  2,

del decreto del Ministro  dello  sviluppo  economico  6  marzo  2017,

pubblicato nella Gazzetta ufficiale 7 luglio 2017, n.  157,  e  fatto

salvo quanto previsto per  le  operazioni  finanziarie  di  cui  alla

lettera m), la garanzia e’ concessa senza applicazione del modello di

valutazione di cui alla parte IX,  lettera  A,  delle  condizioni  di

ammissibilita’   e   disposizioni   di   carattere    generale    per

l’amministrazione del Fondo di garanzia  riportate  nell’allegato  al

decreto del Ministro  dello  sviluppo  economico  12  febbraio  2019,

pubblicato nella Gazzetta ufficiale 27 febbraio 2019, n. 49. Ai  fini

della  definizione  delle  misure  di  accantonamento  a  titolo   di

coefficiente  di  rischio,  in  sede  di  ammissione  della   singola

operazione  finanziaria,  la  probabilita’  di  inadempimento   delle

imprese e’ calcolata esclusivamente sulla base dei dati contenuti nel

modulo economico-finanziario del suddetto modello di valutazione. Con

frequenza bimestrale, in  riferimento  all’insieme  delle  operazioni

finanziarie   ammesse   alla   garanzia,   la    consistenza    degli

accantonamenti prudenziali operati a valere sul Fondo e’ corretta  in

funzione dei dati di Centrale dei Rischi di Banca d’Italia, acquisiti

dal Gestore del Fondo al momento della presentazione delle  richieste

di ammissione alla garanzia. La garanzia e’ concessa anche in  favore

di beneficiari finali che presentano, alla data  della  richiesta  di

garanzia,  esposizioni  nei  confronti  del   soggetto   finanziatore

classificate come “inadempienze probabili” o “scadute  o  sconfinanti

deteriorate” ai sensi del paragrafo 2, parte B della circolare n. 272

del 30 luglio 2008 della Banca d’Italia e  successive  modificazioni,

purche’ la predetta classificazione non sia precedente alla data  del

31 gennaio 2020. La garanzia e’ concessa anche alle imprese  che,  in

data  successiva  al  31  dicembre  2019,  sono  state  ammesse  alla

procedura  del  concordato   con   continuita’   aziendale   di   cui

all’articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n.  267,  hanno

stipulato accordi di ristrutturazione ai sensi dell’articolo  182-bis

del regio decreto 267 del 1942 o hanno presentato un piano  attestato

di cui all’articolo 67 del predetto regio decreto, purche’, alla data

di entrata in vigore del presente decreto, le  loro  esposizioni  non

siano piu’ in una situazione che ne determinerebbe la classificazione

come esposizioni deteriorate, non  presentino  importi  in  arretrato

successivi all’applicazione delle misure di concessione e  la  banca,

sulla base dell’analisi della situazione  finanziaria  del  debitore,

possa    ragionevolmente    presumere    il    rimborso     integrale

dell’esposizione alla scadenza, ai sensi dell’articolo 47-bis,  comma

6, lettere a) e c) del regolamento (UE) n.  575/2013  del  Parlamento

europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013. Ai fini  dell’ammissione

alla garanzia non e’ necessario che sia trascorso un anno dalla  data

in  cui  sono  state  accordate  le  misure  di  concessione  o,   se

posteriore, dalla data in cui le esposizioni sono state  classificate

come esposizioni deteriorate, ai  sensi  dell’art  47-bis,  comma  6,

lettera b) del Regolamento 575/2013. Sono, in ogni caso,  escluse  le

imprese che presentano esposizioni classificate come “sofferenze”  ai

sensi della disciplina bancaria;

    h) non e’ dovuta la commissione per  il  mancato  perfezionamento

delle operazioni finanziarie di cui all’articolo  10,  comma  2,  del

decreto ministeriale 6 marzo 2017;

    i)  per  operazioni  di  investimento  immobiliare  nei   settori

turistico – alberghiero e delle  attivita’  immobiliari,  con  durata

minima di 10 anni e  di  importo  superiore  a  euro  500.000,00,  la

garanzia del Fondo puo’ essere cumulata con altre forme  di  garanzia

acquisite sui finanziamenti;

    l) per le garanzie  su  specifici  portafogli  di  finanziamenti,

anche senza piano  d’ammortamento,  dedicati  a  imprese  danneggiate

dall’emergenza COVID-19, o appartenenti, per almeno il 60 per  cento,

a specifici settori e filiere colpiti dall’epidemia, la  quota  della

tranche junior coperta dal Fondo  puo’  essere  elevata  del  50  per

cento, ulteriormente incrementabile del  20  per  cento  in  caso  di

intervento di ulteriori garanti;

    m) previa  autorizzazione  della  Commissione  Europea  ai  sensi

dell’articolo 108 del TFUE, sono ammissibili alla garanzia del fondo,

con copertura  al  100  percento  sia  in  garanzia  diretta  che  in

riassicurazione,  i   nuovi   finanziamenti   concessi   da   banche,

intermediari finanziari di  cui  all’articolo  106  del  Testo  Unico

bancario di cui al decreto legislativo 1° settembre  1993  n.  385  e

dagli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in  favore

di piccole e medie imprese e di persone fisiche  esercenti  attivita’

di impresa, arti o professioni la cui attivita’  d’impresa  e’  stata

danneggiata   dall’emergenza   COVID-19   come    da    dichiarazione

autocertificata ai sensi dell’articolo 47 del decreto del  Presidente

della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, purche’ tali  finanziamenti

prevedano l’inizio del rimborso del capitale non  prima  di  24  mesi

dall’erogazione e abbiano una durata fino a 72 mesi e un importo  non

superiore al 25 per cento  dell’ammontare  dei  ricavi  del  soggetto

beneficiario,  come  risultante  dall’ultimo  bilancio  depositato  o

dall’ultima dichiarazione fiscale presentata alla data della  domanda

di garanzia ovvero, per i soggetti beneficiari costituiti dopo il  1°

gennaio  2019,  da  altra  idonea  documentazione,   anche   mediante

autocertificazione  ai  sensi  dell’articolo  47  del   decreto   del

Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, e, comunque, non

superiore a 25.000,00 euro. Si ha un nuovo finanziamento  quando,  ad

esito  della  concessione  del  finanziamento  coperto  da  garanzia,

l’ammontare  complessivo  delle  esposizioni  del  finanziatore   nei

confronti del soggetto finanziato risulta superiore all’ammontare  di

esposizioni detenute alla data di  entrata  in  vigore  del  presente

decreto, corretto per le riduzioni delle esposizioni intervenute  tra

le due date in conseguenza del regolamento contrattuale stabilito tra

le parti prima dell’entrata in vigore del presente decreto ovvero per

decisione autonoma del soggetto finanziato. Nei casi  di  cessione  o

affitto di azienda  con  prosecuzione  della  medesima  attivita’  si

considera altresi’  l’ammontare  dei  ricavi  risultante  dall’ultima

dichiarazione dei  redditi  o  dall’ultimo  bilancio  depositato  dal

cedente o dal locatore. In relazione  alle  predette  operazioni,  il

soggetto richiedente applica all’operazione finanziaria un  tasso  di

interesse, nel caso di garanzia diretta o un  premio  complessivo  di

garanzia, nel caso di riassicurazione, che  tiene  conto  della  sola

copertura dei soli costi di istruttoria e di gestione dell’operazione

finanziaria e, comunque, non superiore al  tasso  di  Rendistato  con

durata residua da 4 anni e 7 mesi a 6 anni e 6 mesi, maggiorato della

differenza tra il CDS banche a 5 anni e il CDS ITA  a  5  anni,  come

definiti dall’accordo quadro per l’anticipo  finanziario  a  garanzia

pensionistica di cui all’articolo 1, commi da 166 a 178  della  legge

11 dicembre 2016, n. 232, maggiorato dello 0,20 per cento. In  favore

di tali soggetti  beneficiari  l’intervento  del  Fondo  centrale  di

garanzia per le piccole e medie imprese e’ concesso  automaticamente,

gratuitamente e senza valutazione e il soggetto finanziatore eroga il

finanziamento coperto dalla garanzia del Fondo, subordinatamente alla

verifica formale del possesso dei requisiti, senza attendere  l’esito

definitivo dell’istruttoria da parte del gestore del Fondo medesimo.

    n) in favore dei soggetti beneficiari con ammontare di ricavi non

superiore a 3.200.000 euro,  la  cui  attivita’  d’impresa  e’  stata

danneggiata   dall’emergenza   COVID-19   come    da    dichiarazione

autocertificata ai sensi dell’articolo 47 del decreto del  Presidente

della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, la  garanzia  di  cui  alla

lettera c) puo’ essere cumulata con un’ulteriore garanzia concessa da

confidi o altri soggetti abilitati al rilascio di garanzie, a  valere

su risorse proprie,  sino  alla  copertura  del  100  per  cento  del

finanziamento concesso. La predetta garanzia puo’  essere  rilasciata

per prestiti di importo non superiore al 25 per cento dei ricavi  del

soggetto beneficiario. Si ha un nuovo finanziamento quando, ad  esito

della concessione del finanziamento coperto da garanzia,  l’ammontare

complessivo delle esposizioni  del  finanziatore  nei  confronti  del

soggetto finanziato risulta superiore  all’ammontare  di  esposizioni

detenute alla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,

corretto per le riduzioni delle esposizioni intervenute  tra  le  due

date in conseguenza del regolamento  contrattuale  stabilito  tra  le

parti prima dell’entrata in vigore del presente  decreto  ovvero  per

decisione autonoma del soggetto finanziato) le Regioni, i Comuni, gli

enti locali,  le  Camere  di  Commercio,  anche  per  il  tramite  di

Unioncamere, le Amministrazioni di  settore,  anche  unitamente  alle

associazioni e gli enti di riferimento, possono conferire risorse  al

Fondo ai fini della costituzione di sezioni  speciali  finalizzate  a

sostenere l’accesso al credito, anche a favore di determinati settori

economici o filiere d’impresa;

    o) sono prorogati per tre mesi  tutti  i  termini  riferiti  agli

adempimenti amministrativi relativi alle operazioni  assistite  dalla

garanzia del Fondo;

    p)  la  garanzia  del  Fondo  puo’  essere  richiesta  anche   su

operazioni finanziarie gia’  perfezionate  ed  erogate  dal  soggetto

finanziatore da non oltre 3 mesi dalla data  di  presentazione  della

richiesta e, comunque, in data successiva al 31 gennaio 2020. In tali

casi, il soggetto finanziatore deve trasmettere al gestore del  Fondo

una dichiarazione attestante la  riduzione  del  tasso  di  interesse

applicata, sul finanziamento garantito, al soggetto beneficiario  per

effetto della sopravvenuta concessione della garanzia.

  2. Fino al 31 dicembre 2020, in deroga alla vigente disciplina  del

Fondo di cui all’articolo 2, comma  100,  lett.  a)  della  legge  23

dicembre  1996,  n.  662,  per   le   garanzie   su   portafogli   di

finanziamenti, anche senza piano d’ammortamento, dedicati  a  imprese

danneggiate dall’emergenza COVID-19, costituiti per almeno il 20  per

cento da imprese aventi, alla data di inclusione dell’operazione  nel

portafoglio, un rating, determinato dal  soggetto  richiedente  sulla

base dei propri modelli interni, non superiore alla classe “BB” della

scala  di  valutazione  Standard’s  and  Poor’s,  sono  applicate  le

seguenti misure:

    a)  l’ammontare  massimo  dei  portafogli  di  finanziamenti   e’

innalzato a

  euro 500 milioni;

    b) i finanziamenti hanno le caratteristiche di durata  e  importo

previste dal comma  1,  lettera  c),  e  possono  essere  deliberati,

perfezionati  ed  erogati  dal  soggetto  finanziatore  prima   della

richiesta di garanzia sul portafoglio di finanziamenti ma comunque in

data successiva al 31 gennaio 2020;

    c) i soggetti beneficiari sono ammessi senza la  valutazione  del

merito di credito da parte del Gestore del Fondo;

    d) il punto di stacco e lo  spessore  della  tranche  junior  del

portafoglio  di  finanziamenti  sono   determinati   utilizzando   la

probabilita’ di default calcolata dal soggetto richiedente sulla base

dei propri modelli interni;

    e) la garanzia e’ concessa a copertura di una quota non superiore

al  90  per  cento  della   tranche   junior   del   portafoglio   di

finanziamenti;

    f) la quota della tranche junior coperta dal Fondo,  fatto  salvo

quanto   previsto   dall’articolo   8,   comma   2,    del    decreto

interministeriale del 14 novembre  2017,  non  puo’  superare  il  15

percento dell’ammontare del portafoglio di finanziamenti,  ovvero  il

18 percento,  nel  caso  in  cui  il  portafoglio  abbia  ad  oggetto

finanziamenti concessi a fronte della realizzazione  di  progetti  di

ricerca, sviluppo e innovazione e/o di programmi di investimenti;

    g) in relazione ai singoli finanziamenti inclusi nel  portafoglio

garantito, il Fondo copre il 90 percento della perdita registrata sul

singolo finanziamento;

    h) i finanziamenti possono essere concessi anche in favore  delle

imprese ubicate nelle regioni sul cui territorio e’ stata disposta la

limitazione dell’intervento del predetto Fondo  di  garanzia  per  le

piccole e medie imprese di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a),

della legge 23 dicembre 1996, n. 662, alla  sola  controgaranzia  dei

fondi di garanzia regionali e dei consorzi di garanzia collettiva.

  3. All’articolo 18, comma 2 del decreto-legge 30  aprile  2019,  n.

34, convertito, con modificazioni, dalla legge  28  giugno  2019,  n.

58, le parole “fino  al  31  dicembre  2020”  sono  sostituite  dalle

seguenti “fino al 10 aprile 2020”.

  4.  Previa  autorizzazione  della  Commissione  Europea  ai   sensi

dell’articolo  108  del  TFUE,  la  garanzia  dei  confidi   di   cui

all’articolo 13, comma 1, del decreto-legge  30  settembre  2003,  n.

269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003,  n.

326, a valere sulle risorse dei fondi rischi di  natura  comunitaria,

nazionale,  regionale  e   camerale,   puo’   essere   concessa   sui

finanziamenti erogati alle piccole e medie imprese a copertura  della

quota dei finanziamenti stessi non coperta dalla garanzia  del  Fondo

di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre

1996, n. 662, ovvero di altri fondi di garanzia di natura pubblica.

  5. Per le imprese che accedono al Fondo di garanzia per le  piccole

e medie imprese di cui all’articolo 2, comma 100, lettera  a),  della

legge  23  dicembre  1996  n.  662,   qualora   il   rilascio   della

documentazione antimafia  non  sia  immediatamente  conseguente  alla

consultazione della banca dati nazionale unica prevista dall’articolo

96 del decreto legislativo 6  settembre  2011,  n.  159,  l’aiuto  e’

concesso all’impresa sotto condizione  risolutiva  anche  in  assenza

della documentazione medesima. Nel  caso  in  cui  la  documentazione

successivamente pervenuta accerti la sussistenza di una  delle  cause

interdittive  ai  sensi  della  medesima  disciplina  antimafia,   e’

disposta la revoca dell’agevolazione ai sensi dell’articolo 92, commi

3  e  4,  del  predetto  decreto  legislativo  n.  159  del  2011   e

dell’articolo 9 del  decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.  123,

mantenendo l’efficacia della garanzia.

  6. All’articolo 11, comma 5, del decreto- legge 29  novembre  2008,

n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28  gennaio  2009,

n. 2, dopo le parole “organismi pubblici” sono inserite le parole  “e

privati”.

  7. Le garanzie di cui all’articolo 39, comma 4, del decreto-legge 6

dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge  22

dicembre 2011, n. 214, nonche’ le garanzie su portafogli di minibond,

sono  concesse  a  valere  sulla  dotazione  disponibile  del  Fondo,

assicurando la sussistenza, tempo  per  tempo,  di  un  ammontare  di

risorse libere del  Fondo,  destinate  al  rilascio  di  garanzie  su

singole operazioni finanziarie, pari ad almeno  l’85  percento  della

dotazione disponibile del Fondo.

  8. Gli  operatori  di  microcredito  iscritti  nell’elenco  di  cui

all’articolo 111 del testo unico di cui  al  decreto  legislativo  1°

settembre 1993, n. 385, in possesso del requisito  di  micro  piccola

media impresa, beneficiano, a titolo gratuito e nella misura  massima

dell’80 per cento dell’ammontare del finanziamento  e,  relativamente

alle nuove  imprese  costituite  o  che  hanno  iniziato  la  propria

attivita’ non oltre tre anni prima della richiesta della garanzia del

Fondo e non utilmente valutabili sulla base degli ultimi due  bilanci

approvati, senza valutazione del merito di  credito,  della  garanzia

del Fondo di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a),  della  legge

23 dicembre 1996, n. 662, sui  finanziamenti  concessi  da  banche  e

intermediari finanziari finalizzati alla concessione,  da  parte  dei

medesimi operatori,  di  operazioni  di  microcredito  in  favore  di

beneficiari come definiti dal medesimo articolo 111 e dal decreto del

Ministro dell’economia e delle finanze 17 ottobre 2014, n. 176.

  9. All’articolo 111, comma 1, lettera a), del  decreto  legislativo

1° settembre 1993, n. 385, le parole “euro 25.000,00” sono sostituite

dalle seguenti: “euro 40.000,00”. Il Ministero dell’economia e  delle

finanze adegua il decreto ministeriale. 17 ottobre 2014, n. 176  alle

nuove disposizioni.

  10. Per le finalita’ di cui  al  presente  articolo,  al  Fondo  di

garanzia di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23

dicembre 1996, n. 662, sono  assegnati  1.729  milioni  di  euro  per

l’anno 2020.

  11.  Le  disposizioni  di  cui  al  presente  articolo,  in  quanto

compatibili, si applicano anche alle garanzie di cui all’articolo 17,

comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004,  n.  102,  in  favore

delle imprese agricole e della pesca. Per  le  finalita’  di  cui  al

presente comma sono assegnati  all’ISMEA  100  milioni  di  euro  per

l’anno 2020. Le predette risorse sono versate su un conto corrente di

tesoreria centrale appositamente istituito, intestato  a  ISMEA,  per

essere utilizzate in base al fabbisogno finanziario  derivante  dalla

gestione delle garanzie.

  12. L’articolo 49 del  decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,  e’

abrogato.

  13. Alla copertura degli oneri previsti dal  presente  articolo  si

provvede mediante utilizzo delle risorse rivenienti  dall’abrogazione

di cui al comma 12 e  per  249  milioni  di  euro  per  l’anno  2020,

mediante corrispondente riduzione delle somme di cui all’articolo 56,

comma 6, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.

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