Art. 14 DECRETO-LEGGE 8 aprile 2020, n. 23
Art. 14
(Finanziamenti erogati dall’Istituto per il Credito Sportivo per le esigenze di liquidita’ e concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti)
1. Il Fondo di cui all’articolo 90, comma 12, della legge 27
dicembre 2002, n. 289, puo’ prestare garanzia, fino al 31 dicembre
2020, sui finanziamenti erogati dall’Istituto per il Credito Sportivo
o da altro istituto bancario per le esigenze di liquidita’ delle
Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate,
degli Enti di Promozione Sportiva, delle associazioni e delle
societa’ sportive dilettantistiche iscritte al registro di cui
all’articolo 5, comma 2, lettera c), del d.lgs. 23 luglio 1999 n.
242. A tali fini, e’ costituito un apposito comparto del predetto
Fondo con una dotazione di 30 milioni di euro per l’anno 2020. Per la
gestione di tale comparto del fondo e’ autorizzata l’apertura di un
conto corrente di tesoreria centrale intestato all’Istituto per il
Credito Sportivo su cui sono versate le predette risorse per essere
utilizzate in base al fabbisogno finanziario derivante dalla gestione
delle garanzie.
2. Il Fondo speciale di cui all’articolo 5, comma 1, della legge 24
dicembre 1957, n. 1295, puo’ concedere contributi in conto interessi,
fino al 31 dicembre 2020, sui finanziamenti erogati dall’Istituto per
il Credito Sportivo o da altro istituto bancario per le esigenze di
liquidita’ delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline
Sportive Associate, degli Enti di Promozione Sportiva, delle
associazioni e delle societa’ sportive dilettantistiche iscritte nel
registro di cui all’articolo 5, comma 2, lettera c), del d.lgs. 23
luglio 1999 n. 242, secondo le modalita’ stabilite dal Comitato di
Gestione dei Fondi Speciali dell’Istituto per il Credito Sportivo.
Per tale funzione e’ costituito un apposito comparto del Fondo dotato
di 5 milioni di euro per l’anno 2020.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 35 milioni di
euro per l’anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione
delle somme di cui all’articolo 56, comma 6, decreto-legge 17 marzo
2020, n. 18, e a 5 milioni di euro per l’anno 2020, in soli termini
di fabbisogno, mediante utilizzo delle risorse di cui all’articolo
13, comma 12.