Art. 14 DECRETO-LEGGE 8 aprile 2020, n. 23

Art. 14

(Finanziamenti erogati dall’Istituto per il Credito Sportivo per le esigenze di liquidita’ e concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti)

1. Il Fondo di cui  all’articolo  90,  comma  12,  della  legge  27

dicembre 2002, n. 289, puo’ prestare garanzia, fino  al  31  dicembre

2020, sui finanziamenti erogati dall’Istituto per il Credito Sportivo

o da altro istituto bancario per  le  esigenze  di  liquidita’  delle

Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive  Associate,

degli  Enti  di  Promozione  Sportiva,  delle  associazioni  e  delle

societa’  sportive  dilettantistiche  iscritte  al  registro  di  cui

all’articolo 5, comma 2, lettera c), del d.lgs.  23  luglio  1999  n.

242. A tali fini, e’ costituito un  apposito  comparto  del  predetto

Fondo con una dotazione di 30 milioni di euro per l’anno 2020. Per la

gestione di tale comparto del fondo e’ autorizzata l’apertura  di  un

conto corrente di tesoreria centrale intestato  all’Istituto  per  il

Credito Sportivo su cui sono versate le predette risorse  per  essere

utilizzate in base al fabbisogno finanziario derivante dalla gestione

delle garanzie.

  2. Il Fondo speciale di cui all’articolo 5, comma 1, della legge 24

dicembre 1957, n. 1295, puo’ concedere contributi in conto interessi,

fino al 31 dicembre 2020, sui finanziamenti erogati dall’Istituto per

il Credito Sportivo o da altro istituto bancario per le  esigenze  di

liquidita’ delle Federazioni  Sportive  Nazionali,  delle  Discipline

Sportive  Associate,  degli  Enti  di  Promozione   Sportiva,   delle

associazioni e delle societa’ sportive dilettantistiche iscritte  nel

registro di cui all’articolo 5, comma 2, lettera c),  del  d.lgs.  23

luglio 1999 n. 242, secondo le modalita’ stabilite  dal  Comitato  di

Gestione dei Fondi Speciali dell’Istituto per  il  Credito  Sportivo.

Per tale funzione e’ costituito un apposito comparto del Fondo dotato

di 5 milioni di euro per l’anno 2020.

  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 35 milioni  di

euro per l’anno 2020, si provvede mediante  corrispondente  riduzione

delle somme di cui all’articolo 56, comma 6, decreto-legge  17  marzo

2020, n. 18, e a 5 milioni di euro per l’anno 2020, in  soli  termini

di fabbisogno, mediante utilizzo delle risorse  di  cui  all’articolo

13, comma 12.

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