Art. 15 DECRETO-LEGGE 8 aprile 2020, n. 23
Art. 15
(Modifiche all’articolo 4-bis, comma 3, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito con modificazioni dalla legge 18 novembre 2019, n. 133)
1. L’articolo 4-bis, comma 3, del decreto-legge 21 settembre 2019,
n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019,
n. 133, e’ sostituito dai seguenti:
“3. Fino alla data di entrata in vigore del primo decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri di cui all’articolo 2, comma
1-ter, del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, come sostituito dal
comma 1, lettera c), numero 3), del presente articolo, fatta salva
l’applicazione degli articoli 1 e 2 del citato decreto-legge, come
modificati dal presente articolo, sono soggetti alla notifica di cui
al comma 5 dell’articolo 2 del medesimo decreto-legge n. 21 del 2012
l’acquisto a qualsiasi titolo di partecipazioni in societa’ che
detengono beni e rapporti nei settori di cui all’articolo 4,
paragrafo 1, lettere a), b), c), d) ed e), ivi inclusi, nel settore
finanziario, quello creditizio e assicurativo, del regolamento (UE)
2019/452 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019.
3-bis. Al fine di contrastare l’emergenza epidemiologica da
COVID-19 e contenerne gli effetti negativi, fino al 31 dicembre 2020:
a) sono soggetti all’obbligo di notifica di cui al comma 2
dell’articolo 2 del decreto-legge n. 21 del 2012, anche le delibere,
gli atti o le operazioni, adottati da un’impresa che detiene beni e
rapporti nei settori di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettere a),
b), c), d) ed e) del regolamento (UE) 2019/452, ivi inclusi, nel
settore finanziario, quello creditizio ed assicurativo, ovvero
individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di
cui al citato articolo 2, comma 1-ter, che abbiano per effetto
modifiche della titolarita’, del controllo o della disponibilita’ di
detti attivi o il cambiamento della loro destinazione;
b) sono soggetti all’obbligo di notifica di cui al comma 5
dell’articolo 2 del medesimo decreto-legge n. 21 del 2012, in
relazione ai beni e ai rapporti di cui al comma 1 dell’articolo 2,
del medesimo decreto-legge n. 21 del 2012, nonche’ ai beni e rapporti
nei settori indicati alla lettera a), ovvero individuati con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al citato articolo
2, comma 1-ter, del decreto-legge n. 21 del 2012, anche gli acquisti
a qualsiasi titolo di partecipazioni, da parte di soggetti esteri,
anche appartenenti all’Unione europea, di rilevanza tale da
determinare l’insediamento stabile dell’acquirente in ragione
dell’assunzione del controllo della societa’ la cui partecipazione e’
oggetto dell’acquisto, ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile
e del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.
58, nonche’ gli acquisti di partecipazioni, da parte di soggetti
esteri non appartenenti all’Unione europea, che attribuiscono una
quota dei diritti di voto o del capitale almeno pari al 10 per cento,
tenuto conto delle azioni o quote gia’ direttamente o indirettamente
possedute, e il valore complessivo dell’investimento sia pari o
superiore a un milione di euro, e sono altresi’ notificate le
acquisizioni che determinano il superamento delle soglie del 15 per
cento, 20 per cento, 25 per cento e 50 per cento;
c) la disposizione di cui all’articolo 2, comma 6, lettera a),
del decreto-legge n. 21 del 2012, si applica anche quando il
controllo ivi previsto sia esercitato da un’amministrazione pubblica
di uno Stato membro dell’Unione europea.
3- ter. Si applicano le disposizioni dell’articolo 2, commi 6 e
7, del citato decreto-legge n. 21 del 2012, come modificato dal
presente articolo.
3-quater. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 3-bis aventi
vigenza fino al 31 dicembre 2020 si applicano nei confronti di
delibere, atti o operazioni, nonche’ di acquisti di partecipazioni,
rilevanti ai fini degli obblighi di notifica di cui ai commi 2 e 5
dell’articolo 2 del decreto-legge n. 21 del 2012, per i quali tale
obbligo sia sorto nel predetto arco temporale, ancorche’ la notifica
sia intervenuta successivamente o sia stata omessa. Restano validi,
anche successivamente al termine di cui al 31 dicembre 2020, gli atti
e i provvedimenti adottati a seguito di esercizio dei poteri speciali
in applicazione delle disposizioni dei commi 3 e 3-bis, e sono fatti
salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base
degli stessi atti e provvedimenti successivamente al decorso del
predetto termine. Fermo restando l’obbligo di notifica, i poteri
speciali di cui all’articolo 2 del decreto-legge n. 21 del 2012 e
relativi a societa’ che detengono beni e rapporti nei settori di cui
all’articolo 4, paragrafo 1, lettere a), b), c), d) e e) del
regolamento (UE) 2019/452, ivi inclusi, nel settore finanziario,
quello creditizio ed assicurativo, si applicano nella misura in cui
la tutela degli interessi essenziali dello Stato, ovvero la tutela
della sicurezza e dell’ordine pubblico, previsti dal medesimo
articolo 2 non sia adeguatamente garantita dalla sussistenza di una
specifica regolamentazione di settore.”