Art. 16 DECRETO-LEGGE 8 aprile 2020, n. 23

Art. 16

(Modifiche al decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito con modificazioni dalla legge 11 maggio 2012, n. 56)

1.  Al  decreto-legge  15  marzo  2012,  n.  21,  convertito,   con

modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, sono  apportate  le

seguenti modifiche:

    a) all’articolo 1, comma 8-bis, e’ aggiunto  infine  il  seguente

periodo: “Nei casi di violazione degli obblighi di notifica di cui al

presente articolo, anche in assenza della notifica di cui ai commi  4

e 5, la Presidenza del Consiglio puo’ avviare il procedimento ai fini

dell’eventuale esercizio dei poteri di cui al comma 1, lettere a), b)

e c). A tale  scopo,  trovano  applicazione  i  termini  e  le  norme

procedurali previste dal presente articolo, nonche’  dal  regolamento

di cui al comma 8. Il termine di  quarantacinque  giorni  di  cui  ai

commi  4  e  5  decorre  dalla  conclusione   del   procedimento   di

accertamento della violazione dell’obbligo di notifica.”;

    b) all’articolo 1-bis, comma 2, ultimo periodo,  dopo  le  parole

“l’integrita’ e la sicurezza delle reti e dei dati che vi transitano”

sono inserite le seguenti: “, compresi quelli individuati sulla  base

dei principi e delle linee guida elaborate a livello internazionale e

dall’Unione europea”;

    c) all’articolo 1-bis, comma 3-bis:

      1) al decimo periodo,  le  parole  “dall’ultimo  periodo”  sono

sostituite dalle seguenti: “dall’undicesimo periodo”;

      2) sono aggiunti  infine  i  seguenti  periodi:  “Nei  casi  di

violazione degli obblighi di notifica di cui  al  presente  articolo,

anche in assenza della notifica, la  Presidenza  del  Consiglio  puo’

avviare il procedimento ai fini dell’eventuale esercizio  dei  poteri

speciali. A tale scopo, trovano applicazione i  termini  e  le  norme

procedurali previste dal presente comma. Il termine di trenta  giorni

di cui al presente comma decorre dalla conclusione  del  procedimento

di accertamento della violazione dell’obbligo di notifica.”;

    d) all’articolo 2, dopo il  comma  8,  e’  aggiunto  il  seguente

comma: “8-bis. Nei casi di violazione degli obblighi di  notifica  di

cui al presente articolo, anche in assenza della notifica di  cui  ai

commi 2, 2-bis e 5, la  Presidenza  del  Consiglio  puo’  avviare  il

procedimento ai fini dell’eventuale esercizio dei poteri speciali.  A

tale scopo, trovano applicazione i termini  e  le  norme  procedurali

previste dal presente articolo, nonche’ dal  regolamento  di  cui  al

comma 9. Il termine di quarantacinque giorni di cui ai commi  4  e  6

decorre dalla conclusione  del  procedimento  di  accertamento  della

violazione dell’obbligo di notifica.”;

    e) all’articolo 2-bis sono aggiunti i seguenti commi:

      “2. Al fine  di  raccogliere  elementi  utili  all’applicazione

degli articoli 1, 1-bis e 2, il gruppo di coordinamento istituito  ai

sensi dell’articolo 3 del decreto del Presidente  del  Consiglio  dei

ministri 6 agosto 2014 puo’ richiedere a  pubbliche  amministrazioni,

enti pubblici o privati, imprese o altri soggetti terzi che ne  siano

in possesso, di fornire informazioni e di esibire documenti.

      3. Ai medesimi fini di cui al comma precedente,  la  Presidenza

del Consiglio puo’ stipulare convenzioni o protocolli di  intesa  con

istituti o enti di ricerca.”

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