Art. 17 DECRETO-LEGGE 8 aprile 2020, n. 23
Art. 17
(Modifiche all’articolo 120 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58)
1. All’articolo 120 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.
58, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2-bis, le parole “ad elevato valore corrente di
mercato e” sono soppresse;
b) al comma 4-bis, e’ aggiunto infine il seguente periodo: “La
CONSOB puo’, con provvedimento motivato da esigenze di tutela degli
investitori nonche’ di efficienza e trasparenza del mercato del
controllo societario e del mercato dei capitali, prevedere, per un
limitato periodo di tempo, in aggiunta alle soglie indicate nel primo
periodo del presente comma una soglia del 5 per cento per societa’ ad
azionariato particolarmente diffuso.”