Art. 17 DECRETO-LEGGE 8 aprile 2020, n. 23

Art. 17

(Modifiche all’articolo 120 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58)

1. All’articolo 120 del decreto legislativo 24  febbraio  1998,  n.

58, sono apportate le seguenti modifiche:

    a) al comma 2-bis, le  parole  “ad  elevato  valore  corrente  di

mercato e” sono soppresse;

    b) al comma 4-bis, e’ aggiunto infine il  seguente  periodo:  “La

CONSOB puo’, con provvedimento motivato da esigenze di  tutela  degli

investitori nonche’ di  efficienza  e  trasparenza  del  mercato  del

controllo societario e del mercato dei capitali,  prevedere,  per  un

limitato periodo di tempo, in aggiunta alle soglie indicate nel primo

periodo del presente comma una soglia del 5 per cento per societa’ ad

azionariato particolarmente diffuso.”

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