Art. 27 DECRETO-LEGGE 8 aprile 2020, n. 23
Art. 27
(Cessione gratuita di farmaci ad uso compassionevole)
1. La presunzione di cessione di cui all’articolo 1 del decreto del
Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 441, non opera per
le cessioni gratuite di farmaci nell’ambito dei programmi ad uso
compassionevole, individuati dal decreto del Ministro della salute 7
settembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 novembre 2017,
n. 256, autorizzate dal competente Comitato Etico, effettuate nei
confronti dei soggetti indicati dall’articolo 3 dello stesso decreto.
2. I farmaci di cui al comma 1 non si considerano destinati a
finalita’ estranee all’esercizio dell’impresa ai sensi dell’articolo
85, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.