Art. 28 DECRETO-LEGGE 8 aprile 2020, n. 23
Art. 28
(Modifiche all’articolo 32-quater del decreto-legge n. 124 del 2019)
1. All’articolo 32-quater del decreto-legge 26 ottobre 2019, n.
124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n.
157, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole “di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,”, le parole “dalle
societa’ e dagli enti residenti di cui all’articolo 73, comma 1,
lettere a), b) e c),” sono sostituite dalle seguenti: “dalle societa’
e dagli enti di cui all’articolo 73, comma 1, lettere a), b), c) e
d),”;
b) al comma 1, lettera c), dopo le parole “sono soggetti a
tassazione con applicazione”, le parole “di una ritenuta a titolo
d’imposta nella misura prevista dall’articolo 27, comma 1, del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600″,
sono sostituite dalle seguenti: “della ritenuta di cui all’articolo
27, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600, con la stessa aliquota e alle stesse condizioni previste nel
medesimo articolo 27″;
c) al comma 1, dopo la lettera c), sono inserite le seguenti:
“c-bis) per la quota imputabile ai soggetti di cui all’articolo 73,
comma 1, lettera c) del citato testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, concorrono alla
formazione del reddito complessivo per l’intero ammontare; c-ter) per
la quota imputabile a soggetti non residenti nel territorio dello
Stato, sono soggetti a tassazione con applicazione di una ritenuta
nella misura prevista dal medesimo articolo 27 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600; per i soggetti
non residenti indicati nel comma 3-ter del citato articolo 27 la
misura della predetta ritenuta e’ pari a quella stabilita dal
medesimo comma 3-ter.”;
d) dopo il comma 1 e’ inserito il seguente: “1-bis. Resta fermo
il regime fiscale applicabile agli utili provenienti da imprese o
enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale
privilegiato individuati ai sensi dell’articolo 47-bis, comma 1, del
testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.”;
e) il comma 2 e’ sostituito dal seguente: “2. Sugli utili
derivanti dalle azioni e dagli strumenti finanziari similari alle
azioni, immessi nel sistema di deposito accentrato gestito da una
societa’ di gestione accentrata, e’ applicata, in luogo della
ritenuta di cui al comma 1, l’imposta sostitutiva di cui all’articolo
27-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, con la stessa aliquota e alle stesse condizioni previste nel
medesimo articolo 27-ter. Le ritenute di cui al comma 1 del presente
articolo e l’imposta sostitutiva di cui al periodo precedente sono
operate sulla base delle informazioni fornite dalla societa’
semplice.”;
f) dopo il comma 2 e’ aggiunto il seguente: “2-bis. Le
disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai dividendi
percepiti a partire dal 1° gennaio 2020. In deroga alle disposizioni
di cui al periodo precedente, alle distribuzioni di utili derivanti
da partecipazioni in societa’ ed enti soggetti all’imposta sul
reddito delle societa’, formatesi con utili prodotti fino
all’esercizio in corso al 31 dicembre 2019, deliberate entro il 31
dicembre 2022, continua ad applicarsi la disciplina previgente a
quella prevista dall’articolo 1, commi da 999 a 1006, della legge 27
dicembre 2017, n. 205.”.