Art. 29 DECRETO-LEGGE 8 aprile 2020, n. 23

Art. 29

(Disposizioni in materia di processo tributario e notifica degli atti sanzionatori relativi al contributo unificato e attivita’ del contenzioso degli enti impositori)

1. Gli enti impositori, gli agenti della riscossione e  i  soggetti

iscritti nell’albo di cui all’articolo 53 del decreto legislativo  15

dicembre 1997, n. 446, e le parti assistite da un difensore abilitato

che si sono costituite in giudizio  con  modalita’  analogiche,  sono

tenute a notificare e  depositare  gli  atti  successivi,  nonche’  i

provvedimenti  giurisdizionali,  esclusivamente  con   le   modalita’

telematiche stabilite dal decreto del Ministro dell’economia e  delle

finanze 23 dicembre 2013, n. 163, e dai successivi decreti attuativi.

  2. All’articolo 16 del decreto del Presidente della  Repubblica  30

maggio 2002, n. 115, dopo il comma 1-bis  e’  aggiunto  il  seguente:

“1-ter. La  sanzione  irrogata,  anche  attraverso  la  comunicazione

contenuta nell’invito  al  pagamento  di  cui  all’articolo  248,  e’

notificata a cura dell’ufficio  e  anche  tramite  posta  elettronica

certificata, nel domicilio eletto o, nel caso di mancata elezione del

domicilio, e’ depositata presso l’ufficio.”.

  3. In deroga al termine fissato  dall’articolo  67,  comma  1,  del

decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, la proroga  del  termine  di  cui

all’articolo 73,  comma  1,  si  applica  anche  alle  attivita’  del

contenzioso degli enti impositori.

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