Art. 30 DECRETO-LEGGE 8 aprile 2020, n. 23

Art. 30

(Credito d’imposta per l’acquisto di dispositivi di protezione nei luoghi di lavoro)

1. Al fine  di  incentivare  l’acquisto  di  attrezzature  volte  a

evitare il contagio del virus  COVID-19  nei  luoghi  di  lavoro,  il

credito d’imposta di cui all’articolo 64 del decreto-legge  17  marzo

2020, n. 18, trova applicazione secondo le misure  e  nei  limiti  di

spesa  complessivi  ivi  previsti,  anche  per  le  spese   sostenute

nell’anno  2020  per  l’acquisto   di   dispositivi   di   protezione

individuale e altri dispositivi di  sicurezza  atti  a  proteggere  i

lavoratori dall’esposizione  accidentale  ad  agenti  biologici  e  a

garantire la distanza di sicurezza interpersonale.

  2. Con  il  decreto  del  Ministro  dello  sviluppo  economico,  di

concerto on il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare ai

sensi del comma 2 dell’articolo 64 del decreto-legge 17  marzo  2020,

n.  18,  sono  stabiliti  altresi’  i  criteri  e  le  modalita’   di

applicazione e di fruizione del credito d’imposta di cui al  presente

articolo.

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