Art. 30 DECRETO-LEGGE 8 aprile 2020, n. 23
Art. 30
(Credito d’imposta per l’acquisto di dispositivi di protezione nei luoghi di lavoro)
1. Al fine di incentivare l’acquisto di attrezzature volte a
evitare il contagio del virus COVID-19 nei luoghi di lavoro, il
credito d’imposta di cui all’articolo 64 del decreto-legge 17 marzo
2020, n. 18, trova applicazione secondo le misure e nei limiti di
spesa complessivi ivi previsti, anche per le spese sostenute
nell’anno 2020 per l’acquisto di dispositivi di protezione
individuale e altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i
lavoratori dall’esposizione accidentale ad agenti biologici e a
garantire la distanza di sicurezza interpersonale.
2. Con il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di
concerto on il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare ai
sensi del comma 2 dell’articolo 64 del decreto-legge 17 marzo 2020,
n. 18, sono stabiliti altresi’ i criteri e le modalita’ di
applicazione e di fruizione del credito d’imposta di cui al presente
articolo.