Art. 40 DECRETO-LEGGE 8 aprile 2020, n. 23
Art. 40
(Disposizioni urgenti materia di sperimentazione dei medicinali per l’emergenza epidemiologica da COVID)
1. Limitatamente al periodo dello stato di emergenza, di cui alla
delibera del Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020, ferme
restando le disposizioni vigenti in materia di sperimentazione
clinica dei medicinali, al fine di migliorare la capacita’ di
coordinamento e di analisi delle evidenze scientifiche disponibili
sui medicinali, l’Agenzia italiana del farmaco (AIFA) puo’ accedere a
tutti i dati degli studi clinici sperimentali, osservazionali e dei
programmi di uso terapeutico compassionevole, per pazienti con
COVID-19.
2. I protocolli degli studi clinici sperimentali sui medicinali di
fase I, II, III e IV, degli studi osservazionali sui farmaci e dei
programmi di uso terapeutico compassionevole sono preliminarmente
valutati dalla Commissione tecnico scientifica (CTS) dell’AIFA, che
ne comunica gli esiti anche al Comitato tecnico scientifico
dell’Unita’ di crisi del Dipartimento della Protezione civile, di cui
all’articolo 2 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della
protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020. Relativamente agli
studi di fase I la CTS dell’AIFA si avvale del parere della
Commissione di cui all’articolo 7 del decreto del Presidente della
Repubblica 21 settembre 2001, n. 439.
3. Limitatamente al periodo dello stato di emergenza, di cui alla
delibera del Consiglio dei Ministri in data 31gennaio 2020, il
Comitato etico dell’Istituto Nazionale per le Malattie Infettive
Lazzaro Spallanzani di Roma, quale comitato etico unico nazionale per
la valutazione delle sperimentazioni cliniche dei medicinali per uso
umano, degli studi osservazionali sui farmaci, dei programmi di uso
terapeutico compassionevole per pazienti con COVID-19, esprime il
parere nazionale, anche sulla base della valutazione della CTS
dell’AIFA.
4. Il Comitato etico di cui al comma 3 acquisisce dai promotori
tutta la documentazione necessaria unitamente ai protocolli degli
studi clinici sperimentali sui medicinali di fase I, II, III e IV,
degli studi osservazionali sui farmaci e dei programmi di uso
terapeutico compassionevole per la cura dei pazienti con COVID-19,
nonche’ eventuali emendamenti. Alle valutazioni relative alle singole
richieste di usi terapeutici nominali si applicano le disposizioni
gia’ vigenti in materia.
5. Il Comitato etico di cui al comma 3 comunica il parere all’AIFA,
e quest’ultima cura la pubblicazione del parere e del protocollo
approvato sul proprio sito istituzionale. Al fine di fronteggiare
l’emergenza da COVID-19 e limitatamente al periodo di cui alla
delibera del Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020, in
deroga alle vigenti procedure in materia di acquisizione delle
domande di sperimentazione clinica, l’AIFA, sentito il Comitato etico
nazionale di cui al comma 3, pubblica entro 10 giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto una circolare che indica le
procedure semplificate per la menzionata acquisizione delle domande
nonche’ per le modalita’ di adesione agli studi.
6. Per gli studi sperimentali non profit di cui al presente
articolo non e’ richiesta la stipula di una specifica polizza
assicurativa.
7. Dall’applicazione del presente articolo non derivano nuovi e
maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni pubbliche
interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo
con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a
legislazione vigente sui propri bilanci.
8. A decorrere dall’entrata in vigore del presente decreto
l’articolo 17 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 e’ abrogato.