Art. 42 DECRETO-LEGGE 8 aprile 2020, n. 23
Art. 42
(Disposizioni urgenti per disciplinare il Commissariamento dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali)
1. Per le esigenze di contenimento e contrasto dell’emergenza
epidemiologica COVID-19, di cui alla delibera del Consiglio dei
ministri 31 gennaio 2020, con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, su proposta del Ministro della salute, sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le
province autonome, e’ nominato un commissario straordinario per
l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali. Il commissario
assume, per il periodo in cui e’ in carica, tutti i poteri di
ordinaria e straordinaria amministrazione che lo statuto
dell’Agenzia, approvato con decreto del Ministro della salute in data
18 maggio 2018, attribuisce al presidente, al direttore generale ed
al consiglio di amministrazione che decadono automaticamente con
l’insediamento del commissario. Il commissario e’ scelto tra esperti
di riconosciuta competenza in diritto sanitario, in organizzazione,
programmazione, gestione e finanziamento del servizio sanitario,
anche estranei alla pubblica amministrazione. Il mandato del
commissario cessa alla conclusione dello stato di emergenza
deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, o alla
scadenza delle eventuali proroghe. Qualora il commissario, al momento
della nomina, abbia altro incarico in corso, puo’ continuare a
svolgerlo, per la durata del mandato di cui al presente comma, in
deroga alle disposizioni di cui agli articoli 11 e 14 del decreto
legislativo 8 aprile 2013, n. 39. Al commissario e’ corrisposto un
compenso determinato con decreto del Ministro della salute, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, salva
l’ipotesi di cumulo con altro incarico per il quale gia’ percepisca
un compenso.
2. Nell’assolvimento dei compiti istituzionali di ricerca e
supporto tecnico-operativo alle regioni, come previsto dall’articolo
2 dello statuto dell’Agenzia, il commissario collabora all’azione di
potenziamento della rete di assistenza ospedaliera e territoriale, al
fine di assicurare la piu’ elevata risposta sanitaria all’emergenza,
monitorando l’adozione, l’aggiornamento e l’attuazione dei piani
adottati in applicazione della circolare del Ministero della salute
prot. GAB 2627 in data 1° marzo 2020 e alle successive integrazioni;
assicura il necessario supporto tecnico operativo e
giuridico-amministrativo alle regioni, anche per superare le
eventuali criticita’ riscontrate e per garantire, nella fase
emergenziale, i livelli essenziali di assistenza e la effettivita’
della tutela del diritto alla salute; verifica che gli atti, i piani
e le azioni di competenza del commissario straordinario di cui
all’articolo 122, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
siano attuati dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di
Bolzano in modo tempestivo ed efficace e fornisce a tale fine ogni
supporto richiesto dalle Regioni e dal commissario straordinario, in
coerenza con i programmi operativi che le regioni predispongono per
l’emergenza Covid-19 di cui all’articolo 18, comma 1 del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.
3. Il commissario, in considerazione del ruolo di raccordo fra il
Ministero della salute e le regioni svolto dall’Agenzia, supporta,
attraverso l’esercizio delle attivita’ istituzionali proprie
dell’Agenzia, indicate al comma 2, la tempestiva attuazione delle
direttive del Ministro della salute finalizzate alla gestione
dell’emergenza epidemiologica COVID-19, con particolare riferimento
agli articoli 3 e 4 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, al
potenziamento delle reti ospedaliere e territoriali, ai rapporti con
gli erogatori pubblici e privati, nonche’ alle disposizioni di cui al
decreto-legge 9 marzo 2020 n. 14 e ad ogni ulteriore atto normativo
ed amministrativo generale adottato per fronteggiare l’emergenza,
come recepito e delineato per ciascuna regione nei Programmi
operativi per l’emergenza COVID-19 di cui al richiamato articolo 18,
comma 1.
Supporta altresi’ le direzioni generali del Ministero e le Regioni
nel perseguimento di ogni ulteriore obiettivo indicato dal Ministro
della salute mediante l’adozione di direttive, nell’esercizio della
funzione di indirizzo e di controllo del sistema sanitario nazionale.
Resta fermo il ruolo di coordinamento del Capo del Dipartimento della
protezione civile, ai sensi dell’ordinanza del Capo del Dipartimento
della Protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630.