Art. 42 DECRETO-LEGGE 8 aprile 2020, n. 23

Art. 42

(Disposizioni urgenti per disciplinare il Commissariamento dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali)

1. Per le  esigenze  di  contenimento  e  contrasto  dell’emergenza

epidemiologica COVID-19, di  cui  alla  delibera  del  Consiglio  dei

ministri 31 gennaio 2020, con decreto del  Presidente  del  Consiglio

dei ministri, su proposta  del  Ministro  della  salute,  sentita  la

Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  Regioni  e  le

province autonome,  e’  nominato  un  commissario  straordinario  per

l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali. Il  commissario

assume, per il periodo in  cui  e’  in  carica,  tutti  i  poteri  di

ordinaria   e   straordinaria   amministrazione   che   lo    statuto

dell’Agenzia, approvato con decreto del Ministro della salute in data

18 maggio 2018, attribuisce al presidente, al direttore  generale  ed

al consiglio di  amministrazione  che  decadono  automaticamente  con

l’insediamento del commissario. Il commissario e’ scelto tra  esperti

di riconosciuta competenza in diritto sanitario,  in  organizzazione,

programmazione, gestione  e  finanziamento  del  servizio  sanitario,

anche  estranei  alla  pubblica  amministrazione.  Il   mandato   del

commissario  cessa  alla  conclusione  dello   stato   di   emergenza

deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, o alla

scadenza delle eventuali proroghe. Qualora il commissario, al momento

della nomina, abbia  altro  incarico  in  corso,  puo’  continuare  a

svolgerlo, per la durata del mandato di cui  al  presente  comma,  in

deroga alle disposizioni di cui agli articoli 11  e  14  del  decreto

legislativo 8 aprile 2013, n. 39. Al commissario  e’  corrisposto  un

compenso determinato  con  decreto  del  Ministro  della  salute,  di

concerto  con  il  Ministro  dell’economia  e  delle  finanze,  salva

l’ipotesi di cumulo con altro incarico per il quale  gia’  percepisca

un compenso.

  2.  Nell’assolvimento  dei  compiti  istituzionali  di  ricerca   e

supporto tecnico-operativo alle regioni, come previsto  dall’articolo

2 dello statuto dell’Agenzia, il commissario collabora all’azione  di

potenziamento della rete di assistenza ospedaliera e territoriale, al

fine di assicurare la piu’ elevata risposta sanitaria  all’emergenza,

monitorando l’adozione,  l’aggiornamento  e  l’attuazione  dei  piani

adottati in applicazione della circolare del Ministero  della  salute

prot. GAB 2627 in data 1° marzo 2020 e alle successive  integrazioni;

assicura    il    necessario    supporto    tecnico    operativo    e

giuridico-amministrativo  alle  regioni,  anche   per   superare   le

eventuali  criticita’  riscontrate  e  per  garantire,   nella   fase

emergenziale, i livelli essenziali di assistenza  e  la  effettivita’

della tutela del diritto alla salute; verifica che gli atti, i  piani

e le azioni  di  competenza  del  commissario  straordinario  di  cui

all’articolo 122, comma 2, del decreto-legge 17 marzo  2020,  n.  18,

siano attuati dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e  di

Bolzano in modo tempestivo ed efficace e fornisce a  tale  fine  ogni

supporto richiesto dalle Regioni e dal commissario straordinario,  in

coerenza con i programmi operativi che le regioni  predispongono  per

l’emergenza  Covid-19  di  cui   all’articolo   18,   comma   1   del

decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.

  3. Il commissario, in considerazione del ruolo di raccordo  fra  il

Ministero della salute e le regioni  svolto  dall’Agenzia,  supporta,

attraverso  l’esercizio   delle   attivita’   istituzionali   proprie

dell’Agenzia, indicate al comma 2,  la  tempestiva  attuazione  delle

direttive  del  Ministro  della  salute  finalizzate  alla   gestione

dell’emergenza epidemiologica COVID-19, con  particolare  riferimento

agli articoli 3 e 4 del  decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,  al

potenziamento delle reti ospedaliere e territoriali, ai rapporti  con

gli erogatori pubblici e privati, nonche’ alle disposizioni di cui al

decreto-legge 9 marzo 2020 n. 14 e ad ogni ulteriore  atto  normativo

ed amministrativo generale  adottato  per  fronteggiare  l’emergenza,

come  recepito  e  delineato  per  ciascuna  regione  nei   Programmi

operativi per l’emergenza COVID-19 di cui al richiamato articolo  18,

comma 1.

  Supporta altresi’ le direzioni generali del Ministero e le  Regioni

nel perseguimento di ogni ulteriore obiettivo indicato  dal  Ministro

della salute mediante l’adozione di direttive,  nell’esercizio  della

funzione di indirizzo e di controllo del sistema sanitario nazionale.

Resta fermo il ruolo di coordinamento del Capo del Dipartimento della

protezione civile, ai sensi dell’ordinanza del Capo del  Dipartimento

della Protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630.

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