Art. 43 DECRETO-LEGGE 8 aprile 2020, n. 23

Art. 43

(Disposizioni finanziarie)

1. Ai fini dell’immediata attuazione delle disposizioni recate  dal

presente decreto,  il  Ministro  dell’economia  e  delle  finanze  e’

autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le   occorrenti

variazioni di bilancio. Ove necessario, il Ministero dell’economia  e

delle finanze puo’ disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria,

la cui regolarizzazione avviene tempestivamente  con  l’emissione  di

ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.

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