Art. 43 DECRETO-LEGGE 8 aprile 2020, n. 23
Art. 43
(Disposizioni finanziarie)
1. Ai fini dell’immediata attuazione delle disposizioni recate dal
presente decreto, il Ministro dell’economia e delle finanze e’
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio. Ove necessario, il Ministero dell’economia e
delle finanze puo’ disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria,
la cui regolarizzazione avviene tempestivamente con l’emissione di
ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.