Articolo 6 della L. n. 92/1979

Art.6

Agli  effetti  delle norme di previdenza ed assistenza sociale, ivi comprese  quelle  relative all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro   e  le  malattie  professionali,  si  considerano  lavoratori agricoli  dipendenti  gli  operai  assunti  a  tempo  indeterminato o determinato, da:
 
    a) amministrazioni pubbliche per i lavori di forestazione nonche' imprese  singole o associate appaltatrici o concessionarie dei lavori medesimi;
 
    b)  consorzi di irrigazione e di miglioramento fondiario, nonche' consorzi  di  bonifica,  di sistemazione montana e di rimboschimento, per  le  attivita' di manutenzione degli impianti irrigui, di scolo e di  somministrazione  delle  acque  ad  uso  irriguo  o per lavori di forestazione;
 
    c)  imprese  che,  in forma singola o associata, si dedicano alla cura  e protezione della fauna selvatica ed all'esercizio controllato della caccia;
 
    d)  imprese  non  agricole  singole  ed  associate, se addetti ad attivita' di raccolta di prodotti agricoli.

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