Art. 1 Dpcm del 26 aprile 2020

Art. 1 Dpcm del 26 aprile 2020

Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi  del  virus

COVID-19 sull’intero territorio nazionale si  applicano  le  seguenti

misure:

    a) sono consentiti solo gli spostamenti  motivati  da  comprovate

esigenze lavorative o situazioni di necessita’ ovvero per  motivi  di

salute e si considerano  necessari  gli  spostamenti  per  incontrare

congiunti purche’ venga rispettato il divieto di assembramento  e  il

distanziamento interpersonale di almeno un metro e vengano utilizzate

protezioni delle vie respiratorie; in ogni caso, e’ fatto  divieto  a

tutte le persone fisiche di trasferirsi o  spostarsi,  con  mezzi  di

trasporto pubblici o privati,  in  una  regione  diversa  rispetto  a

quella in cui  attualmente  si  trovano,  salvo  che  per  comprovate

esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute;

e’ in ogni caso consentito il rientro presso  il  proprio  domicilio,

abitazione o residenza;

    b) i soggetti con  sintomatologia  da  infezione  respiratoria  e

febbre (maggiore di  37,5°  C)  devono  rimanere  presso  il  proprio

domicilio e limitare al massimo i contatti  sociali,  contattando  il

proprio medico curante;

    c)  e’  fatto  divieto  assoluto  di  mobilita’   dalla   propria

abitazione o dimora per  i  soggetti  sottoposti  alla  misura  della

quarantena ovvero risultati positivi al virus;

    d) e’ vietata ogni forma di assembramento di  persone  in  luoghi

pubblici e privati; il sindaco puo’ disporre la  temporanea  chiusura

di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare altrimenti  il

rispetto di quanto previsto dalla presente lettera;

    e) l’accesso del pubblico ai parchi, alle  ville  e  ai  giardini

pubblici e’ condizionato al  rigoroso  rispetto  di  quanto  previsto

dalla lettera d), nonche’ della distanza di sicurezza  interpersonale

di un metro; il sindaco  puo’  disporre  la  temporanea  chiusura  di

specifiche aree in cui non sia  possibile  assicurare  altrimenti  il

rispetto  di  quanto  previsto  dalla  presente  lettera;   le   aree

attrezzate per il gioco dei bambini sono chiuse;

    f) non e’  consentito  svolgere  attivita’  ludica  o  ricreativa

all’aperto;  e’  consentito  svolgere  individualmente,  ovvero   con

accompagnatore  per  i  minori  o  le   persone   non   completamente

autosufficienti, attivita’  sportiva  o  attivita’  motoria,  purche’

comunque nel rispetto della distanza di sicurezza  interpersonale  di

almeno due metri per l’attivita’ sportiva e di almeno  un  metro  per

ogni altra attivita’;

    g) sono sospesi gli eventi e le  competizioni  sportive  di  ogni

ordine e disciplina, in luoghi pubblici  o  privati.  Allo  scopo  di

consentire la graduale ripresa delle attivita’ sportive, nel rispetto

di prioritarie esigenze di tutela della salute connesse al rischio di

diffusione da COVID-19, le  sessioni  di  allenamento  degli  atleti,

professionisti e  non  professionisti  –  riconosciuti  di  interesse

nazionale  dal  Comitato  olimpico  nazionale  italiano  (CONI),  dal

Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e dalle  rispettive  federazioni,

in  vista  della  loro  partecipazione  ai  giochi   olimpici   o   a

manifestazioni nazionali ed internazionali  –  sono  consentite,  nel

rispetto  delle  norme  di  distanziamento  sociale  e  senza   alcun

assembramento, a porte chiuse, per gli atleti di discipline  sportive

individuali. A  tali  fini,  sono  emanate,  previa  validazione  del

comitato tecnico-scientifico istituito presso il  Dipartimento  della

Protezione Civile, apposite Linee-Guida, a cura dell’Ufficio  per  lo

Sport della Presidenza del Consiglio dei ministri,  su  proposta  del

CONI ovvero del CIP, sentita la Federazione Medico Sportiva Italiana,

le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e

gli Enti di Promozione Sportiva;

    h) sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici;

    i) sono sospese le manifestazioni organizzate, gli eventi  e  gli

spettacoli di qualsiasi natura  con  la  presenza  di  pubblico,  ivi

compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e

fieristico, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato, quali,  a

titolo d’esempio, feste pubbliche e private, anche  nelle  abitazioni

private, eventi di qualunque tipologia ed  entita’,  cinema,  teatri,

pub, scuole di ballo, sale  giochi,  sale  scommesse  e  sale  bingo,

discoteche e locali assimilati; nei predetti luoghi e’  sospesa  ogni

attivita’;  l’apertura  dei   luoghi   di   culto   e’   condizionata

all’adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di

persone, tenendo conto delle dimensioni e delle  caratteristiche  dei

luoghi, e tali da  garantire  ai  frequentatori  la  possibilita’  di

rispettare la distanza tra loro di almeno un metro. Sono  sospese  le

cerimonie civili e religiose; sono consentite  le  cerimonie  funebri

con l’esclusiva partecipazione di congiunti e, comunque,  fino  a  un

massimo   di   quindici   persone,   con   funzione   da    svolgersi

preferibilmente   all’aperto,   indossando   protezioni   delle   vie

respiratorie e rispettando rigorosamente  la  distanza  di  sicurezza

interpersonale di almeno un metro;

    j) sono sospesi i servizi di apertura al  pubblico  dei  musei  e

degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all’art.  101  del

codice dei  beni  culturali  e  del  paesaggio,  di  cui  al  decreto

legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

    k) sono  sospesi  i  servizi  educativi  per  l’infanzia  di  cui

all’art. 2 del decreto legislativo  13  aprile  2017,  n.  65,  e  le

attivita’ didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado,

nonche’ la frequenza delle  attivita’  scolastiche  e  di  formazione

superiore,  comprese  le  Universita’  e  le  Istituzioni   di   Alta

Formazione Artistica Musicale e Coreutica,  di  corsi  professionali,

master, corsi per le professioni sanitarie e universita’ per anziani,

nonche’ i corsi professionali e  le  attivita’  formative  svolte  da

altri enti pubblici,  anche  territoriali  e  locali  e  da  soggetti

privati, ferma  in  ogni  caso  la  possibilita’  di  svolgimento  di

attivita’ formative a distanza.  Sono  esclusi  dalla  sospensione  i

corsi di formazione specifica in medicina generale.  I  corsi  per  i

medici in formazione specialistica e  le  attivita’  dei  tirocinanti

delle professioni sanitarie e medica possono in ogni caso  proseguire

anche  in  modalita’  non  in  presenza.  Al  fine  di  mantenere  il

distanziamento sociale, e’ da escludersi  qualsiasi  altra  forma  di

aggregazione alternativa.  Sono  sospese  le  riunioni  degli  organi

collegiali in presenza delle istituzioni scolastiche ed educative  di

ogni ordine e grado. Gli enti gestori  provvedono  ad  assicurare  la

pulizia degli ambienti e gli adempimenti amministrativi  e  contabili

concernenti  i  servizi  educativi  per  l’infanzia  richiamati,  non

facenti parte di circoli didattici o istituti comprensivi;

    l) sono sospesi i viaggi d’istruzione, le iniziative di scambio o

gemellaggio, le  visite  guidate  e  le  uscite  didattiche  comunque

denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni  ordine

e grado;

    m) i dirigenti scolastici attivano, per  tutta  la  durata  della

sospensione delle attivita’ didattiche  nelle  scuole,  modalita’  di

didattica a distanza avuto anche riguardo  alle  specifiche  esigenze

degli studenti con disabilita’;

    n) nelle Universita’  e  nelle  Istituzioni  di  alta  formazione

artistica  musicale  e  coreutica,  per   tutta   la   durata   della

sospensione, le attivita’ didattiche  o  curriculari  possono  essere

svolte, ove possibile, con modalita’ a  distanza,  individuate  dalle

medesime Universita’ e Istituzioni, avuto particolare  riguardo  alle

specifiche esigenze degli studenti con disabilita’; le Universita’  e

le  Istituzioni,   successivamente   al   ripristino   dell’ordinaria

funzionalita’, assicurano, laddove ritenuto  necessario  ed  in  ogni

caso  individuandone  le  relative  modalita’,  il   recupero   delle

attivita’ formative nonche’ di  quelle  curriculari  ovvero  di  ogni

altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al

completamento  del  percorso  didattico;  nelle  universita’,   nelle

istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e negli

enti pubblici di  ricerca  possono  essere  svolti  esami,  tirocini,

attivita’ di ricerca e di laboratorio sperimentale e/o  didattico  ed

esercitazioni, ed e’ altresi’ consentito l’utilizzo di biblioteche, a

condizione che vi sia un’organizzazione degli spazi e del lavoro tale

da ridurre al massimo il rischio di prossimita’ e di  aggregazione  e

che  vengano  adottate  misure   organizzative   di   prevenzione   e

protezione, contestualizzate al settore della formazione superiore  e

della ricerca, anche avuto riguardo alle  specifiche  esigenze  delle

persone con disabilita’, di cui al «Documento tecnico sulla possibile

rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2

nei  luoghi  di  lavoro  e  strategie  di   prevenzione»   pubblicato

dall’INAIL. Per  le  finalita’  di  cui  al  precedente  periodo,  le

universita’, le istituzioni di alta formazione artistica  musicale  e

coreutica e  gli  enti  pubblici  di  ricerca  assicurano,  ai  sensi

dell’art. 87, comma 1, lettera a), del decreto-legge 17  marzo  2020,

n. 18, la presenza del personale necessario  allo  svolgimento  delle

suddette attivita’;

    o) a beneficio degli studenti ai quali non e’ consentita, per  le

esigenze connesse all’emergenza sanitaria di cui al presente decreto,

la partecipazione  alle  attivita’  didattiche  o  curriculari  delle

Universita’ e delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale

e coreutica, tali attivita’ possono essere svolte, ove possibile, con

modalita’  a  distanza,  individuate  dalle  medesime  Universita’  e

Istituzioni, avuto anche  riguardo  alle  specifiche  esigenze  degli

studenti con disabilita’; le Universita’ e le Istituzioni assicurano,

laddove ritenuto necessario e in ogni caso individuandone le relative

modalita’, il recupero delle attivita’ formative, nonche’  di  quelle

curriculari, ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia,

che risultino funzionali al completamento del percorso didattico;  le

assenze maturate dagli studenti di cui alla presente lettera non sono

computate ai fini della eventuale ammissione ad esami finali  nonche’

ai fini delle relative valutazioni;

    p)  le  amministrazioni  di  appartenenza  possono,  con  decreto

direttoriale  generale  o  analogo  provvedimento  in  relazione   ai

rispettivi ordinamenti,  rideterminare  le  modalita’  didattiche  ed

organizzative dei  corsi  di  formazione  e  di  quelli  a  carattere

universitario del personale delle forze  di  polizia  e  delle  forze

armate, in fase di espletamento alla data del 9 marzo 2020, ai  quali

siano state applicate le previsioni  di  cui  all’art.  2,  comma  1,

lettera h) decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8  marzo

2020, prevedendo anche il ricorso ad attivita’ didattiche ed esami  a

distanza e l’eventuale soppressione di  prove  non  ancora  svoltesi,

ferma restando la validita’ delle prove di esame  gia’  sostenute  ai

fini della formazione della graduatoria finale del corso.  I  periodi

di assenza  da  detti  corsi  di  formazione,  comunque  connessi  al

fenomeno epidemiologico da COVID-19, non concorrono al raggiungimento

del  limite  di  assenze  il  cui  superamento  comporta  il  rinvio,

l’ammissione al recupero  dell’anno  o  la  dimissione  dai  medesimi

corsi;

    q) sono sospese le procedure concorsuali  private  ad  esclusione

dei  casi  in  cui  la  valutazione  dei  candidati   e’   effettuata

esclusivamente su basi curriculari ovvero con modalita’  a  distanza;

per le procedure concorsuali pubbliche resta  fermo  quanto  previsto

dall’art. 87, comma 5, del decreto-legge 17  marzo  2020,  n.  18,  e

dall’art. 4 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22;

    r) sono sospesi i congedi  ordinari  del  personale  sanitario  e

tecnico, nonche’ del personale le cui attivita’  siano  necessarie  a

gestire le attivita’ richieste dalle unita’  di  crisi  costituite  a

livello regionale;

    s) sono sospesi i congressi, le riunioni, i meeting e gli  eventi

sociali,  in  cui  e’  coinvolto  personale  sanitario  o   personale

incaricato dello svolgimento di  servizi  pubblici  essenziali  o  di

pubblica utilita’; e’ altresi’ differita a data successiva al termine

di efficacia del presente decreto ogni altra attivita’  convegnistica

o congressuale;

    t) sono adottate, in tutti i casi possibili, nello svolgimento di

riunioni,  modalita’  di  collegamento  da  remoto  con   particolare

riferimento  a  strutture  sanitarie  e  sociosanitarie,  servizi  di

pubblica utilita’ e coordinamenti attivati nell’ambito dell’emergenza

COVID-19, comunque garantendo il rispetto della distanza di sicurezza

interpersonale di un metro;

    u) sono  sospese  le  attivita’  di  palestre,  centri  sportivi,

piscine, centri natatori, centri  benessere,  centri  termali  (fatta

eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti  nei  livelli

essenziali di assistenza), centri culturali, centri  sociali,  centri

ricreativi;

    v) sono sospesi gli esami di idoneita’ di cui  all’art.  121  del

decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, da espletarsi presso  gli

uffici  periferici  della   motorizzazione   civile;   con   apposito

provvedimento dirigenziale e’ disposta, in favore dei  candidati  che

non  hanno  potuto  sostenere  le  prove  d’esame  in  ragione  della

sospensione, la proroga dei termini previsti dagli articoli 121 e 122

del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

    w) e’ fatto divieto agli accompagnatori dei pazienti di permanere

nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e  dei

pronto soccorso (DEA/PS), salve specifiche  diverse  indicazioni  del

personale sanitario preposto;

    x) l’accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalita’ e

lungo  degenza,  residenze  sanitarie   assistite   (RSA),   hospice,

strutture  riabilitative  e  strutture  residenziali   per   anziani,

autosufficienti e non,  e’  limitata  ai  soli  casi  indicati  dalla

direzione sanitaria della struttura, che e’  tenuta  ad  adottare  le

misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione;

    y) tenuto conto delle indicazioni  fornite  dal  Ministero  della

salute,  d’intesa  con  il  coordinatore  degli  interventi  per   il

superamento dell’emergenza coronavirus, le articolazioni territoriali

del  Servizio  sanitario  nazionale  assicurano  al  Ministero  della

giustizia idoneo supporto per il contenimento  della  diffusione  del

contagio del COVID-19,  anche  mediante  adeguati  presidi  idonei  a

garantire, secondo i protocolli sanitari  elaborati  dalla  Direzione

generale della prevenzione sanitaria del Ministero  della  salute,  i

nuovi ingressi negli istituti penitenziari e  negli  istituti  penali

per minorenni. I casi sintomatici dei nuovi ingressi  sono  posti  in

condizione di  isolamento  dagli  altri  detenuti,  raccomandando  di

valutare  la  possibilita’  di  misure  alternative   di   detenzione

domiciliare. I colloqui visivi si svolgono in modalita’ telefonica  o

video,  anche  in  deroga  alla  durata  attualmente  prevista  dalle

disposizioni vigenti. In casi eccezionali puo’ essere autorizzato  il

colloquio personale, a condizione che si garantisca in modo  assoluto

una distanza pari a due metri. Si raccomanda di limitare i permessi e

la semiliberta’ o di modificare i relativi regimi in modo da  evitare

l’uscita e il rientro dalle carceri,  valutando  la  possibilita’  di

misure alternative di detenzione domiciliare;

    z) sono sospese le  attivita’  commerciali  al  dettaglio,  fatta

eccezione per le attivita’ di vendita di generi alimentari e di prima

necessita’  individuate  nell’allegato  1,  sia   nell’ambito   degli

esercizi commerciali di  vicinato,  sia  nell’ambito  della  media  e

grande  distribuzione,  anche  ricompresi  nei  centri   commerciali,

purche’ sia consentito l’accesso alle sole predette  attivita’.  Sono

chiusi, indipendentemente dalla  tipologia  di  attivita’  svolta,  i

mercati, salvo le attivita’  dirette  alla  vendita  di  soli  generi

alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai,  le  farmacie,  le

parafarmacie. Deve essere in  ogni  caso  garantita  la  distanza  di

sicurezza interpersonale di un metro;

    aa) sono sospese le attivita’ dei servizi  di  ristorazione  (fra

cui bar, pub,  ristoranti,  gelaterie,  pasticcerie),  ad  esclusione

delle mense e del catering continuativo  su  base  contrattuale,  che

garantiscono la distanza di sicurezza  interpersonale  di  almeno  un

metro. Resta consentita la ristorazione con consegna a domicilio  nel

rispetto  delle  norme  igienico-sanitarie  sia  per  l’attivita’  di

confezionamento che di trasporto, nonche’ la ristorazione con asporto

fermo restando l’obbligo  di  rispettare  la  distanza  di  sicurezza

interpersonale di almeno un metro, il divieto di consumare i prodotti

all’interno dei locali  e  il  divieto  di  sostare  nelle  immediate

vicinanze degli stessi;

    bb) sono chiusi gli esercizi di somministrazione  di  alimenti  e

bevande, posti all’interno delle  stazioni  ferroviarie  e  lacustri,

nonche’  nelle  aree  di  servizio  e  rifornimento  carburante,  con

esclusione di quelli situati lungo le autostrade, che possono vendere

solo prodotti da asporto  da  consumarsi  al  di  fuori  dei  locali;

restano aperti quelli siti negli  ospedali  e  negli  aeroporti,  con

obbligo di  assicurare  in  ogni  caso  il  rispetto  della  distanza

interpersonale di almeno un metro;

    cc) sono sospese le attivita’ inerenti servizi alla persona  (fra

cui parrucchieri, barbieri, estetisti) diverse da quelle  individuate

nell’allegato 2;

    dd) gli esercizi commerciali la cui attivita’ non e’  sospesa  ai

sensi del presente decreto sono  tenuti  ad  assicurare,  oltre  alla

distanza interpersonale di un metro, che gli  ingressi  avvengano  in

modo dilazionato e che venga  impedito  di  sostare  all’interno  dei

locali piu’ del tempo necessario all’acquisto dei beni. Si raccomanda

altresi’ l’applicazione delle misure di cui all’allegato 5;

    ee)    restano    garantiti,    nel    rispetto    delle    norme

igienico-sanitarie,  i  servizi  bancari,  finanziari,   assicurativi

nonche’   l’attivita’   del   settore   agricolo,    zootecnico    di

trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne  forniscono

beni e servizi;

    ff) il Presidente della Regione  dispone  la  programmazione  del

servizio erogato dalle aziende del trasporto pubblico  locale,  anche

non di linea, finalizzata alla  riduzione  e  alla  soppressione  dei

servizi in relazione agli interventi sanitari necessari per contenere

l’emergenza COVID-19 sulla base delle effettive esigenze  e  al  solo

fine di assicurare i servizi minimi  essenziali,  la  cui  erogazione

deve,  comunque,  essere  modulata  in  modo  tale  da   evitare   il

sovraffollamento dei mezzi di  trasporto  nelle  fasce  orarie  della

giornata in cui si registra la maggiore presenza di  utenti.  Per  le

medesime finalita’ il Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti,

con decreto adottato di concerto con il Ministro della  salute,  puo’

disporre, al fine di contenere  l’emergenza  sanitaria  da  COVID-19,

riduzioni, sospensioni o limitazioni nei servizi di trasporto,  anche

internazionale,  automobilistico,  ferroviario,  aereo,  marittimo  e

nelle acque interne, anche imponendo specifici obblighi agli  utenti,

agli equipaggi, nonche’ ai vettori ed agli armatori;

    gg) fermo restando quanto previsto dall’art. 87 del decreto-legge

17 marzo 2020, n. 18, per i datori di lavoro pubblici,  la  modalita’

di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22

maggio 2017, n. 81,  puo’  essere  applicata  dai  datori  di  lavoro

privati a ogni rapporto  di  lavoro  subordinato,  nel  rispetto  dei

principi dettati dalle  menzionate  disposizioni,  anche  in  assenza

degli accordi individuali ivi previsti; gli obblighi  di  informativa

di cui all’art. 22 della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono assolti in

via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa  disponibile

sul sito dell’Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro;

    hh) si raccomanda in ogni caso ai datori  di  lavoro  pubblici  e

privati di promuovere la fruizione dei periodi di congedo ordinario e

di ferie, fermo restando quanto previsto dalla lettera  precedente  e

dall’art. 2, comma 2;

    ii) in ordine alle attivita’ professionali si raccomanda che:

      a) sia attuato il massimo utilizzo di modalita’ di lavoro agile

per le attivita’ che possono essere svolte al proprio domicilio o  in

modalita’ a distanza;

      b) siano incentivate le ferie e  i  congedi  retribuiti  per  i

dipendenti nonche’ gli altri strumenti previsti dalla  contrattazione

collettiva;

      c) siano  assunti  protocolli  di  sicurezza  anti-contagio  e,

laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale  di

un metro come principale misura  di  contenimento,  con  adozione  di

strumenti di protezione individuale;

      d) siano incentivate le operazioni di sanificazione dei  luoghi

di lavoro, anche utilizzando  a  tal  fine  forme  di  ammortizzatori

sociali;

    jj) gli allegati 1 e 2 possono essere modificati con decreto  del

Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro  dell’economia

e delle finanze.


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