Art. 2 Dpcm del 26 aprile 2020
Art. 2 Dpcm del 26 aprile 2020
Misure di contenimento del contagio per lo svolgimento in sicurezza delle attivita’ produttive industriali e commerciali
1. Sull’intero territorio nazionale sono sospese tutte le attivita’
produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate
nell’allegato 3. L’elenco dei codici di cui all’allegato 3 puo’
essere modificato con decreto del Ministro dello sviluppo economico,
sentito il Ministro dell’economia e delle finanze. Per le pubbliche
amministrazioni resta fermo quanto previsto dall’art. 87 del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, e dall’art. 1 del presente
decreto; resta altresi’ fermo quanto previsto dall’art. 1 del
presente decreto per le attivita’ commerciali e i servizi
professionali.
2. Le attivita’ produttive sospese in conseguenza delle
disposizioni del presente articolo possono comunque proseguire se
organizzate in modalita’ a distanza o lavoro agile.
3. Sono comunque consentite le attivita’ che erogano servizi di
pubblica utilita’, nonche’ servizi essenziali di cui alla legge 12
giugno 1990, n. 146, fermo restando quanto previsto dall’art. 1 per i
musei e gli altri istituti e luoghi della cultura, nonche’ per i
servizi che riguardano l’istruzione.
4. E’ sempre consentita l’attivita’ di produzione, trasporto,
commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e
dispositivi medico-chirurgici nonche’ di prodotti agricoli e
alimentari. Resta altresi’ consentita ogni attivita’ comunque
funzionale a fronteggiare l’emergenza.
5. Le imprese titolari di autorizzazione generale di cui al decreto
legislativo 22 luglio 1999, n. 261, assicurano prioritariamente la
distribuzione e la consegna di prodotti deperibili e dei generi di
prima necessita’.
6. Le imprese le cui attivita’ non sono sospese rispettano i
contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure
per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus
COVID-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 fra
il Governo e le parti sociali di cui all’allegato 6, nonche’, per i
rispettivi ambiti di competenza, il protocollo condiviso di
regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19
nei cantieri, sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali e le parti sociali, di cui all’allegato 7, e il
protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della
diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica
sottoscritto il 20 marzo 2020, di cui all’allegato 8. La mancata
attuazione dei protocolli che non assicuri adeguati livelli di
protezione determina la sospensione dell’attivita’ fino al ripristino
delle condizioni di sicurezza.
7. Le imprese, le cui attivita’ dovessero essere sospese per
effetto delle modifiche di cui all’allegato 3, ovvero per qualunque
altra causa, completano le attivita’ necessarie alla sospensione,
compresa la spedizione della merce in giacenza, entro il termine di
tre giorni dall’adozione del decreto di modifica o comunque dal
provvedimento che determina la sospensione.
8. Per le attivita’ produttive sospese e’ ammesso, previa
comunicazione al Prefetto, l’accesso ai locali aziendali di personale
dipendente o terzi delegati per lo svolgimento di attivita’ di
vigilanza, attivita’ conservative e di manutenzione, gestione dei
pagamenti nonche’ attivita’ di pulizia e sanificazione. E’
consentita, previa comunicazione al Prefetto, la spedizione verso
terzi di merci giacenti in magazzino nonche’ la ricezione in
magazzino di beni e forniture.
9. Le imprese, che riprendono la loro attivita’ a partire dal 4
maggio 2020, possono svolgere tutte le attivita’ propedeutiche alla
riapertura a partire dalla data del 27 aprile 2020.
10. Le imprese, le cui attivita’ sono comunque consentite alla data
di entrata in vigore del presente decreto, proseguono la loro
attivita’ nel rispetto di quanto previsto dal comma 6.
11. Per garantire lo svolgimento delle attivita’ produttive in
condizioni di sicurezza, le Regioni monitorano con cadenza
giornaliera l’andamento della situazione epidemiologica nei propri
territori e, in relazione a tale andamento, le condizioni di
adeguatezza del sistema sanitario regionale. I dati del monitoraggio
sono comunicati giornalmente dalle Regioni al Ministero della Salute,
all’Istituto superiore di sanita’ e al comitato tecnico-scientifico
di cui all’ordinanza del Capo del dipartimento della protezione
civile del 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni. Nei
casi in cui dal monitoraggio emerga un aggravamento del rischio
sanitario, individuato secondo i principi per il monitoraggio del
rischio sanitario di cui all’allegato 10 e secondo i criteri
stabiliti dal Ministro della salute entro cinque giorni dalla data
del 27 aprile 2020, il Presidente della Regione propone
tempestivamente al Ministro della Salute, ai fini dell’immediato
esercizio dei poteri di cui all’art. 2, comma 2, del decreto-legge 25
marzo 2020, n. 19, le misure restrittive necessarie e urgenti per le
attivita’ produttive delle aree del territorio regionale
specificamente interessate dall’aggravamento.