Art. 3 Dpcm del 26 aprile 2020

Art. 3 Dpcm del 26 aprile 2020

Misure di informazione e prevenzione sull’intero territorio nazionale

1.  Sull’intero  territorio  nazionale  si  applicano  altresi’  le

seguenti misure:

    a) il personale sanitario si attiene alle appropriate misure  per

la prevenzione della diffusione delle infezioni per via  respiratoria

previste dalla normativa vigente e dal Ministero della  salute  sulla

base delle indicazioni dell’Organizzazione mondiale della sanita’ e i

responsabili delle  singole  strutture  provvedono  ad  applicare  le

indicazioni per la sanificazione e  la  disinfezione  degli  ambienti

fornite dal Ministero della salute;

    b) e’ fatta espressa raccomandazione a tutte le persone anziane o

affette da patologie croniche o con multimorbilita’ ovvero con  stati

di immunodepressione congenita o  acquisita,  di  evitare  di  uscire

dalla  propria  abitazione  o  dimora  fuori  dai  casi  di   stretta

necessita’;

    c) nei  servizi  educativi  per  l’infanzia  di  cui  al  decreto

legislativo 13 aprile 2017, n. 65, nelle  scuole  di  ogni  ordine  e

grado, nelle  universita’,  negli  uffici  delle  restanti  pubbliche

amministrazioni, sono esposte presso gli ambienti aperti al pubblico,

ovvero di maggiore affollamento e  transito,  le  informazioni  sulle

misure di prevenzione igienico sanitarie di cui all’allegato 4;

    d) i  sindaci  e  le  associazioni  di  categoria  promuovono  la

diffusione delle informazioni sulle misure  di  prevenzione  igienico

sanitarie  di  cui  all’allegato  4   anche   presso   gli   esercizi

commerciali;

    e) nelle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nelle  aree

di accesso alle strutture del servizio sanitario, nonche’ in tutti  i

locali aperti al pubblico, in conformita’ alle  disposizioni  di  cui

alla direttiva  del  Ministro  per  la  pubblica  amministrazione  25

febbraio 2020, n. 1, sono messe a disposizione degli addetti, nonche’

degli utenti e visitatori, soluzioni disinfettanti per l’igiene delle

mani;

    f) le aziende di trasporto pubblico  anche  a  lunga  percorrenza

adottano interventi straordinari di sanificazione dei mezzi, ripetuti

a cadenza ravvicinata;

    g) e’ raccomandata l’applicazione  delle  misure  di  prevenzione

igienico sanitaria di cui all’allegato 4.

  2. Ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, e’

fatto obbligo sull’intero territorio nazionale  di  usare  protezioni

delle vie respiratorie nei luoghi  chiusi  accessibili  al  pubblico,

inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in  cui

non sia possibile garantire continuativamente il  mantenimento  della

distanza di sicurezza. Non sono soggetti all’obbligo i bambini al  di

sotto dei sei anni, nonche’ i soggetti con forme di  disabilita’  non

compatibili con l’uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti

che interagiscono con i predetti.

  3. Ai fini di cui al comma 2, possono essere utilizzate  mascherine

di comunita’, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili,  anche

auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata

barriera e, al contempo, che garantiscano comfort  e  respirabilita’,

forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento  al  di

sopra del naso.

  4. L’utilizzo delle mascherine di comunita’ si aggiunge alle  altre

misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio (come il

distanziamento fisico e l’igiene costante e accurata delle mani)  che

restano invariate e prioritarie.


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