Art. 5 Dpcm del 26 aprile 2020

Art. 5 Dpcm del 26 aprile 2020

Transiti e soggiorni di breve durata in Italia

1. In deroga a quanto  previsto  dall’art.  4,  esclusivamente  per

comprovate esigenze lavorative e per un periodo non  superiore  a  72

ore, salvo motivata proroga per specifiche esigenze di  ulteriori  48

ore, chiunque intende fare ingresso nel territorio nazionale, tramite

trasporto  di  linea  aereo,  marittimo,   lacuale,   ferroviario   o

terrestre, e’ tenuto, ai fini dell’accesso al servizio, a  consegnare

al vettore all’atto dell’imbarco dichiarazione resa  ai  sensi  degli

articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica  del  28

dicembre 2000,  n.  445,  recante  l’indicazione  in  modo  chiaro  e

dettagliato, tale da consentire le verifiche da parte dei  vettori  o

armatori, di:

    a) comprovate esigenze lavorative e durata  della  permanenza  in

Italia;

    b) indirizzo completo dell’abitazione, della dimora o  del  luogo

di soggiorno in Italia e il mezzo privato che verra’  utilizzato  per

raggiungere  la  stessa  dal  luogo  di  sbarco;  in  caso  di   piu’

abitazioni, dimora o  luoghi  di  soggiorno,  indirizzi  completi  di

ciascuno di essi e  indicazione  del  mezzo  privato  utilizzato  per

effettuare i trasferimenti;

    c) recapito  telefonico  anche  mobile  presso  cui  ricevere  le

comunicazioni durante la permanenza in Italia.

  2. Con la dichiarazione di cui al comma 1 sono  assunti  anche  gli

obblighi:

    a) allo scadere del periodo di permanenza indicato ai sensi della

lettera a) del comma 1,  di  lasciare  immediatamente  il  territorio

nazionale e, in mancanza, di  iniziare  il  periodo  di  sorveglianza

sanitaria e di isolamento fiduciario per un  periodo  di  quattordici

giorni presso  l’abitazione,  la  dimora  o  il  luogo  di  soggiorno

indicato ai sensi della lettera b) del medesimo comma 1;

    b) di segnalare, in caso di insorgenza di sintomi COVID-19,  tale

situazione  con  tempestivita’   al   Dipartimento   di   prevenzione

dell’Azienda sanitaria locale per il tramite  dei  numeri  telefonici

appositamente dedicati e di sottoporsi, nelle more delle  conseguenti

determinazioni dell’Autorita’ sanitaria, ad isolamento.

  3. I  vettori  e  gli  armatori  acquisiscono  e  verificano  prima

dell’imbarco la documentazione di cui al comma  1,  provvedendo  alla

misurazione della  temperatura  dei  singoli  passeggeri  e  vietando

l’imbarco se manifestano uno stato febbrile o  nel  caso  in  cui  la

predetta documentazione non sia  completa.  Sono  inoltre  tenuti  ad

adottare le misure organizzative che, in conformita’ alle indicazioni

di  cui  al  «Protocollo  condiviso  di   regolamentazione   per   il

contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del  trasporto

e della logistica» di settore sottoscritto il 20 marzo 2020,  di  cui

all’allegato 8, nonche’ alle «Linee  guida  per  l’informazione  agli

utenti  e  le  modalita’  organizzative  per  il  contenimento  della

diffusione del COVID-19», di cui all’allegato 9, assicurano in  tutti

i momenti del viaggio una distanza interpersonale di almeno un  metro

tra  i  passeggeri   trasportati,   nonche’   l’utilizzo   da   parte

dell’equipaggio e dei passeggeri dei mezzi di protezione individuali,

con contestuale indicazione delle situazioni nelle quali  gli  stessi

possono essere temporaneamente ed eccezionalmente rimossi. Il vettore

provvede, al momento dell’imbarco, a  dotare  i  passeggeri,  che  ne

risultino sprovvisti, dei mezzi di protezione individuale.

  4. Coloro i quali fanno ingresso nel  territorio  italiano,  per  i

motivi  e  secondo  le  modalita’  di  cui  al  comma  1,  anche   se

asintomatici,  sono   tenuti   a   comunicare   immediatamente   tale

circostanza al Dipartimento  di  prevenzione  dell’azienda  sanitaria

competente in base al luogo di ingresso nel territorio nazionale.

  5. In deroga a quanto  previsto  dall’art.  4,  esclusivamente  per

comprovate esigenze lavorative e per un periodo non  superiore  a  72

ore, salvo motivata proroga per specifiche esigenze di  ulteriori  48

ore,  chiunque  intende  fare  ingresso  nel  territorio   nazionale,

mediante  mezzo  di  trasporto  privato,  e’  tenuto   a   comunicare

immediatamente il proprio  ingresso  in  Italia  al  Dipartimento  di

prevenzione dell’azienda sanitaria competente in  base  al  luogo  di

ingresso  nel  territorio  nazionale,  rendendo  contestualmente  una

dichiarazione, ai sensi degli  articoli  46  e  47  del  decreto  del

Presidente della Repubblica del 28 dicembre  2000,  n.  445,  recante

l’indicazione in modo chiaro e dettagliato,  tale  da  consentire  le

verifiche da parte delle competenti Autorita’, di:

    a) comprovate esigenze lavorative e durata  della  permanenza  in

Italia;

    b) indirizzo completo dell’abitazione, della dimora o  del  luogo

di soggiorno in Italia ed il mezzo privato che verra’ utilizzato  per

raggiungere la stessa; in caso di piu’ abitazioni, dimora o luoghi di

soggiorno, indirizzi completi di ciascuno di essi e del mezzo privato

utilizzato per effettuare i trasferimenti;

    c) recapito  telefonico  anche  mobile  presso  cui  ricevere  le

comunicazioni durante la permanenza in Italia.

  6. Mediante la dichiarazione di  cui  al  comma  5,  sono  assunti,

altresi’, gli obblighi:

    a)  allo  scadere  del  periodo  di   permanenza,   di   lasciare

immediatamente il territorio nazionale e, in mancanza, di iniziare il

periodo di sorveglianza sanitaria e di isolamento fiduciario  per  un

periodo di quattordici giorni presso l’abitazione,  la  dimora  o  il

luogo di soggiorno indicata nella comunicazione medesima;

    b) di segnalare, in caso di insorgenza di sintomi COVID-19,  tale

situazione  con  tempestivita’   al   Dipartimento   di   prevenzione

dell’Azienda sanitaria locale per il tramite  dei  numeri  telefonici

appositamente dedicati e di sottoporsi, nelle more delle  conseguenti

determinazioni dell’Autorita’ sanitaria, ad isolamento.

  7. In caso di trasporto terrestre, e’ autorizzato il transito,  con

mezzo privato, nel territorio italiano anche per raggiungere un altro

Stato (UE  o  extra  UE),  fermo  restando  l’obbligo  di  comunicare

immediatamente il proprio  ingresso  in  Italia  al  Dipartimento  di

prevenzione dell’azienda sanitaria competente in  base  al  luogo  di

ingresso nel territorio nazionale e, in caso di insorgenza di sintomi

COVID-19,   di   segnalare   tale   situazione   con    tempestivita’

all’Autorita’  sanitaria  per  il  tramite  dei   numeri   telefonici

appositamente  dedicati.  Il  periodo  massimo  di   permanenza   nel

territorio italiano e’  di  24  ore,  prorogabile  per  specifiche  e

comprovate esigenze di ulteriori 12 ore. In caso di  superamento  del

periodo di permanenza previsto dal presente comma, si  applicano  gli

obblighi  di  comunicazione  e  di  sottoposizione   a   sorveglianza

sanitaria ed isolamento fiduciario previsti dall’art. 4, commi 6 e 7.

  8. In caso di trasporto aereo, gli obblighi di cui ai commi 1, 2  e

4, nonche’ quelli previsti dall’art. 4, commi 1 e 3 non si  applicano

ai passeggeri in transito con destinazione finale in un  altro  Stato

(UE o extra UE), fermo restando l’obbligo di segnalare,  in  caso  di

insorgenza di sintomi COVID-19, tale situazione con tempestivita’  al

Dipartimento di prevenzione  dell’Azienda  sanitaria  locale  per  il

tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati e di sottoporsi,

nelle more delle conseguenti determinazioni dell’Autorita’ sanitaria,

ad isolamento. I passeggeri in transito, con destinazione  finale  in

un altro Stato  (UE  o  extra  UE)  ovvero  in  altra  localita’  del

territorio nazionale, sono comunque tenuti:

    a) ai fini dell’accesso al servizio di trasporto verso  l’Italia,

a consegnare al vettore all’atto dell’imbarco dichiarazione  resa  ai

sensi degli articoli  46  e  47  del  decreto  del  Presidente  della

Repubblica del 28 dicembre 2000, n.  445,  recante  l’indicazione  in

modo chiaro e dettagliato, tale da consentire le verifiche  da  parte

dei vettori o armatori, di:

      1) motivi del viaggio e durata della permanenza in Italia;

      2) localita’  italiana  o  altro  Stato  (UE  o  extra  UE)  di

destinazione finale, codice identificativo del titolo  di  viaggio  e

del mezzo  di  trasporto  di  linea  utilizzato  per  raggiungere  la

destinazione finale;

      3) recapito telefonico anche  mobile  presso  cui  ricevere  le

comunicazioni durante la permanenza in Italia;

    b) a non allontanarsi dalle aree ad essi specificamente destinate

all’interno delle aerostazioni.

  9. In caso  di  trasporto  aereo,  i  passeggeri  in  transito  con

destinazione finale all’interno del territorio italiano effettuano la

comunicazione di cui al comma 4 ovvero quella prevista  dall’art.  4,

comma 3, a seguito dello sbarco nel luogo di  destinazione  finale  e

nei confronti del Dipartimento di prevenzione dell’azienda  sanitaria

territorialmente competente in  base  a  detto  luogo.  Il  luogo  di

destinazione finale, anche ai  fini  dell’applicazione  dell’art.  4,

comma 4, si considera come luogo di sbarco del mezzo di trasporto  di

linea utilizzato per fare ingresso in Italia.

  10. Le disposizioni del presente articolo non si applicano:

    a) all’equipaggio dei mezzi di trasporto;

    b) al personale viaggiante appartenente ad  imprese  aventi  sede

legale in Italia;

    c) al personale sanitario in ingresso in Italia  per  l’esercizio

di qualifiche professionali sanitarie, incluso l’esercizio temporaneo

di cui all’art. 13 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18;

    d) ai lavoratori transfrontalieri in ingresso  e  in  uscita  dal

territorio nazionale  per  comprovati  motivi  di  lavoro  e  per  il

conseguente rientro nella propria residenza, abitazione o dimora, nel

rispetto delle disposizioni di cui all’art. 1, comma  1,  lettera  a)

del presente decreto.

  11. In casi eccezionali e, comunque, esclusivamente in presenza  di

esigenze di protezione dei  cittadini  all’estero  e  di  adempimento

degli obblighi internazionali ed europei,  inclusi  quelli  derivanti

dall’attuazione della direttiva (UE) 2015/637 del  Consiglio  del  20

aprile  2015,  sulle  misure  di  coordinamento  e  cooperazione  per

facilitare  la  tutela  consolare  dei  cittadini   dell’Unione   non

rappresentati nei paesi terzi e che abroga  la  decisione  95/553/CE,

con decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,

adottato su  proposta  del  Ministro  degli  affari  esteri  e  della

cooperazione internazionale e  di  concerto  con  il  Ministro  della

salute, possono essere previste deroghe specifiche e temporanee  alle

disposizioni del presente articolo.


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