Art. 9 Dpcm del 26 aprile 2020

Art. 9 Dpcm del 26 aprile 2020

Esecuzione e monitoraggio delle misure

1.   Il   prefetto    territorialmente    competente,    informando

preventivamente il Ministro dell’interno, assicura l’esecuzione delle

misure di cui al  presente  decreto,  nonche’  monitora  l’attuazione

delle restanti misure da parte delle amministrazioni  competenti.  Il

prefetto si avvale delle forze di polizia, con il possibile  concorso

del corpo nazionale dei vigili del fuoco e, per la salute e sicurezza

nei luoghi di lavoro, dell’ispettorato nazionale  del  lavoro  e  del

comando carabinieri per la tutela del lavoro, nonche’,  ove  occorra,

delle  forze  armate,  sentiti  i  competenti  comandi  territoriali,

dandone comunicazione al Presidente della regione e  della  provincia

autonoma interessata.


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