Art. 10 Dpcm del 26 aprile 2020

Art. 10 Dpcm del 26 aprile 2020

Disposizioni finali

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano dalla data del

4 maggio 2020 in sostituzione di quelle del  decreto  del  Presidente

del Consiglio dei ministri 10 aprile 2020 e sono efficaci fino al  17

maggio 2020, a eccezione di quanto previsto dall’art. 2, commi 7, 9 e

11,  che  si  applicano  dal  27  aprile  2020  cumulativamente  alle

disposizioni del predetto decreto 10 aprile 2020.

  2. Si continuano  ad  applicare  le  misure  di  contenimento  piu’

restrittive adottate dalle Regioni, anche d’intesa  con  il  Ministro

della  salute,  relativamente  a  specifiche  aree   del   territorio

regionale.

  3. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a

statuto speciale e alle Province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano

compatibilmente con i rispettivi  statuti  e  le  relative  norme  di

attuazione.

    Roma, 26 aprile 2020

                                          Il Presidente del Consiglio

                                                  dei ministri       

                                                     Conte           

Il Ministro della salute

       Speranza         

Registrato alla Corte dei conti il 26 aprile 2020

Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza  del  Consiglio  dei

ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli  affari

esteri e della cooperazione internazionale, registrazione n. 897


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