Art.24 Decreto-Legge “Aprile”

Art. 24

(Nuova indennità per i lavoratori di cui all’articolo 44del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18)

1. Ai fini del riconoscimento dell’indennità di cui all’articolo 44, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, così come rifinanziato dall’articolo 11 del presente decreto, i soggetti titolari della prestazione, alla data di presentazione della domanda, non devono essere in alcuna delle seguenti condizioni:

a) titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;

b) titolari di pensione.

2. L’articolo 34 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 23 è abrogato.


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