Cassa Forense La pensione di reversibilità
Cassa Forense La pensione di reversibilità (art.12 del Regolamento per le Prestazioni Previdenziali)
È la Cassa previdenziale degli Avvocati, nata nel 1933.
La continuità della professione è elemento determinante e necessario per rendere valida l’iscrizione alla cassa pensionistica.
La continuità è comprovata dalle dichiarazioni Irpef che attestino redditi non inferiori a sei volte il contributo minimo soggettivo e dalle dichiarazioni IVA che comprovino redditi non inferiori a nove volte il contributo soggettivo minimo.
Con la riforma del 2012 l’iscrizione agli albi comporta contestualmente l’iscrizione alla Cassa forense. L’iscrizione resta facoltativa per i praticanti abilitati al patrocinio.
LA PENSIONE DI REVERSIBILITÀ
(art. 12 del Regolamento per le Prestazioni Previdenziali)
I SOGGETTI INTERESSATI
- il coniuge, anche se separato legalmente, purché non gli sia stata addebitata la responsabilità della separazione;
- il coniuge superstite separato “con addebito” ha diritto alla pensione soltanto nel caso in cui risulti titolare di assegno alimentare a carico del coniuge deceduto;
- il coniuge divorziato può beneficiare della pensione nel caso in cui sia titolare dell’assegno alimentare, di cui all’art. 5 della legge n. 898/1970 e non sia passato a nuove nozze;
La pensione viene revocata nel caso in cui il coniuge superstite (o il coniuge divorziato) passi a nuove nozze. La revoca decorre dal primo giorno del mese successivo al nuovo matrimonio.
I figli minorenni ed equiparati:
- minori di anni 18;
- studenti di scuola media o professionale di età non superiore a 21 anni, a carico del genitore al momento del decesso, che non prestino lavoro retribuito;
- studenti universitari, a carico del genitore al momento del decesso, che non prestino lavoro retribuito, per gli anni del corso legale di laurea e comunque non oltre il compimento del 26° anno di età;
- figli maggiorenni inabili, che risultino (in quanto affetti da inabilità permanente ed assoluta a proficuo lavoro) a carico dell’iscritto pensionato al momento della sua morte;
LA DECORRENZA
La pensione di reversibilità decorre dal 1° giorno del mese successivo al decesso del pensionato ed è corrisposta nelle seguenti misure:
- al coniuge (o ex coniuge) nella misura del
- 60%
senza figli minori (o equiparati);
- 80% con un figlio minore (o equiparato);
- 100% con due o più figli minori (o equiparati);
- ai figli minorenni (o equiparati) nella misura del:
- 60% ad
un solo figlio;
- 80% a due figli;
- 100% a tre o più figli;
Ai fini del calcolo, la pensione di reversibilità relativa al trattamento di invalidità, si considera aumentata di tre settimi rispetto alla quota base determinata ai sensi dell’art. 4 del Regolamento per le Prestazioni Previdenziali.
L’importo della pensione non può comunque essere inferiore a quello minimo previsto dall’art. 5, comma 1 del Regolamento per le Prestazioni Previdenziali (€ 11.692,00 per il 2016).
LA PENSIONE DI REVERSIBILITÀ INDIRETTA
(art. 12 del Regolamento per le Prestazioni Previdenziali)
I SOGGETTI INTERESSATI
- Il coniuge, anche se separato legalmente, purché non gli sia stata addebitata la responsabilità della separazione;
- Il coniuge superstite separato “con addebito” ha diritto alla pensione soltanto nel caso in cui risulti titolare di assegno alimentare a carico del coniuge deceduto;
- Il coniuge divorziato può beneficiare della pensione nel caso in cui sia titolare dell’assegno alimentare, di cui all’art. 5 della legge n. 898/1970 e non sia passato a nuove nozze;
La pensione viene revocata nel caso in cui il coniuge superstite (o il coniuge divorziato) passi a nuove nozze. La revoca decorre dal primo giorno del mese successivo al nuovo matrimonio.
I figli minorenni ed equiparati:
- minori di anni 18;
- studenti di scuola media o professionale di età non superiore a 21 anni, a carico del genitore al momento del decesso, che non prestino lavoro retribuito;
- studenti universitari, a carico del genitore al momento del decesso, che non prestino lavoro retribuito, per gli anni del corso legale di laurea e comunque non oltre il compimento del 26° anno di età;
- figli maggiorenni inabili, che risultino (in quanto affetti da inabilità permanente ed assoluta a proficuo lavoro) a carico dell’iscritto pensionato al momento della sua morte;
Per il riconoscimento della pensione indiretta è necessario che:
- l’iscritto abbia maturato almeno 10 anni di effettiva iscrizione e contribuzione;
- l’iscrizione con carattere di continuità da data anteriore al compimento del 40° anno di età;
- l’eventuale cessazione dell’iscrizione alla Cassa non sia intervenuta prima di tre anni anteriori al decesso;
Gli anni di anzianità ai quali va commisurata la pensione sono aumentati con il seguente criterio:
- dal 1°
gennaio 2019 al 31 dicembre 2020:
10 anni fino al raggiungimento massimo di 39; - dal 1°
gennaio 2021:
10 anni fino al raggiungimento massimo di 40;
L’importo della pensione non può comunque essere inferiore a quello minimo previsto dall’art. 5, comma 1 del Regolamento per le Prestazioni Previdenziali (€ 11.692,00 per il 2016).
LA DECORRENZA
La pensione indiretta decorre dal 1° giorno del mese successivo al decesso del professionista ed è corrisposta nelle seguenti misure:
- al coniuge (o ex coniuge) nella misura del:
- 60%
senza figli minori (o equiparati);
- 80% con un figlio minore (o equiparato);
- 100% con due o più figli minori (o equiparati);
- ai figli minorenni (o equiparati) nella misura del:
- 60% ad un solo figlio;
- 80% a due figli;
- 100% a tre o più figli;