Art.66 Decreto Legge “Rilancio”
Decreto Legge “Rilancio”
Art. 66
Modifiche all’articolo 16 in materia di dispositivi di protezione individuale
1. All’articolo 16, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 le parole “per i lavoratori” sono sostituite dalle seguenti: “per tutti i lavoratori e i volontari, sanitari e non”;
b) al comma 1, e’ aggiunto infine il seguente periodo: “Le previsioni di cui al presente comma si applicano anche ai lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari.”.