Circolare Inps n. 242 del 10/10/1991

Circolare Inps n. 242 del 10/10/1991

DIREZIONE CENTRALE
PER LE PENSIONI
Circolare n. 242
AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI
AI COORDINATORI GENERALI, CENTRALI E
   PERIFERICI, DEI RAMI PROFESSIONALI
AI PRIMARI COORDINATORI GENERALI E
   PRIMARI MEDICO LEGALI
AI DIRETTORI DEI CENTRI OPERATIVI
   E, PER CONOSCENZA,
AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE
AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI
AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI
Liquidazione delle pensioni dei lavoratori autonomi  ai
sensi della legge 2 agosto 1990, n. 233. Chiarimenti.
DIREZIONE CENTRALE
PER LE PENSIONI
Roma, 10 ottobre 1991     AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI
Circolare n. 242          AI COORDINATORI GENERALI, CENTRALI E
                             PERIFERICI, DEI RAMI PROFESSIONALI
                          AI PRIMARI COORDINATORI GENERALI E
                             PRIMARI MEDICO LEGALI
                          AI DIRETTORI DEI CENTRI OPERATIVI
                             E, PER CONOSCENZA,
                          AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE
                          AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI
                          AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI
OGGETTO:  Liquidazione delle pensioni dei lavoratori autonomi  ai
          sensi della legge 2 agosto 1990, n. 233. Chiarimenti.
Con  circolare n. 184 dell' 11 luglio 1991 sono state fornite  le
istruzioni  per  la segnalazione dei dati necessari ai  fini  del
calcolo delle pensioni in conformita' ai criteri introdotti dalla
legge 2 agosto 1990, n. 233.
Su  taluni aspetti della nuova normativa in merito ai quali  sono
state manifestate perplessita' da parte delle Sedi, si forniscono
le seguenti istruzioni.
1  -  Liquidazione in forma reddituale delle  pensioni  a  carico
      della  Gestione speciale per i coltivatori diretti,  coloni
      e mezzadri nei confronti dei soggetti che hanno cessato  l'
      attivita' anteriormente al 1 luglio 1990.
Ai   sensi  dell' art. 8, comma 5, della legge n.  233,  per  gli
iscritti  alla  Gestione  in  argomento  che  hanno  cessato   l'
attivita'  anteriormente al 1 luglio 1990, ai fini  del   calcolo
del  reddito pensionabile deve essere attribuito, per il  periodo
anteriore a tale data, un reddito pari a quello attribuibile  per
l'  anno  1990 alle aziende classificate nella  prima  fascia  di
reddito della tabella D allegata alla stessa legge n. 233.
Tenuto conto che con D.M. 6 maggio 1991  e' stato fissato in lire
55.537  il reddito convenzionale giornaliero per  l'  anno  1990,
il  reddito  attribuibile  per  l'  anno  1990  alle  aziende  in
questione  ammonta  a lire 8.663.772 (55.537 x 156), pari  ad  un
reddito settimanale di lire 166.611.
Ai fini della liquidazione, o riliquidazione, della pensione  con
i criteri introdotti dalla legge n. 233/1990 nei confronti  degli
assicurati   in  questione,  per  i  periodi   di   contribuzione
obbligatoria, volontaria e figurativa fatti valere nella gestione
anteriormente al 1* luglio 1990  da utilizzare per il calcolo del
reddito  medio  settimanale pensionabile,  deve  essere  pertanto
attribuito un reddito pari a quello stabilito per l' anno 1990.
Ai fini dell' applicazione  dei coefficienti di rivalutazione  di
cui  all'  art. 3 della legge n. 297/1982, i redditi  degli  anni
anteriori  al 1990 debbono essere valutati, a norma del  comma  6
dell'  art.  8 gia' citato, alla stregua del reddito  dell'  anno
1990.
Sulla base delle indicazioni anzidette puo' pertanto  procedersi,
nei  casi di lavoratori cessati anteriormente al 1* luglio  1990,
al  calcolo   in forma reddituale delle pensioni a  carico  della
gestione  in  argomento  e  dei  supplementi  da  liquidare   con
decorrenza  successiva  al 30 giugno 1990  per  contributi  della
stessa gestione.
Gli  stessi  criteri dovranno essere ovviamente  seguiti  per  il
calcolo,  ai sensi dell' art. 16 della legge n. 233, della  quota
di pensione per contributi  CD/CM nei casi di pensione  liquidata
con contribuzione a carico di piu' gestioni.
2  - Criteri di valutazione della contribuzione agricola ai  fini
     della  liquidazione delle pensioni a carico  delle  gestioni
     speciali dei lavoratori autonomi.
Al punto 2.1.2 della citata circolare n. 184 dell' 11 luglio 1991
e'  stato precisato che ai contributi agricoli da utilizzare  per
la   liquidazione  di  pensioni  a  carico  delle  gestioni   dei
lavoratori autonomi non e' applicabile la rivalutazione  prevista
dall' art. 7 della legge 11 novembre 1983, n. 638, in quanto tale
disposizione  trova  applicazione soltanto per i  trattamenti  di
pensione  da  liquidare  a carico  dell'  assicurazione  generale
obbligatoria dei lavoratori dipendenti.
In  relazione a perplessita' manifestate dalle Sedi in ordine  ai
criteri  da  seguire  per la  determinazione  della  retribuzione
pensionabile,  ed  in  particolare  alla  necessita'  o  meno  di
integrare  fino  a 5,19  giornate le settimane  di  contribuzione
agricola  per  le  quali non risulta  contribuzione  diversa,  si
rileva  che  l' intera disciplina dettata dalla  disposizione  in
questione e', per espressa previsione legislativa, riferita  alle
pensioni  da  liquidare  a carico  dell'  assicurazione  generale
obbligatoria dei lavoratori dipendenti.
Tale disciplina non puo' essere pertanto applicata ai fini  della
liquidazione  di  pensioni a carico delle gestioni  speciali  dei
lavoratori  autonomi  con  il cumulo  di  contributi  versati  in
qualita' di lavoratore agricolo, in quanto il rinvio  dell'  art.
16  della  legge  n.  233 alle norme  di  calcolo  delle  singole
gestioni   incontra  in  tale  ipotesi  il  limite  espressamente
fissato dal legislatore all' ambito di operativita' dell' art.  7
della legge n. 638/1983.
 D'altra  parte,  va considerato che  i  particolari  criteri  di
calcolo  della  pensione  stabiliti  da quest'ultima disposizione
risultano  strettamente  collegati  alle  innovazioni  introdotte
dallo  stesso art. 7 in materia di requisiti  per  il  diritto  a
pensione nell' assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori
dipendenti.
Tale   aspetto  e'  stato  tenuto  presente  dal   Consiglio   di
Amministrazione nella deliberazione n.210 del 24 settembre  1984,
nella quale l' elevazione a 270 del numero minimo delle  giornate
da  considerare  per  ciascun anno, ai  fini  del  calcolo  della
retribuzione  pensionabile ai sensi dell' art. 15 della legge  30
aprile  1969,  n.  153,  e' stata correlata  proprio  alla  nuova
disciplina  dei  requisiti  di contribuzione  per  il  diritto  a
pensione  introdotta dal piu' volte citato art. 7 della legge  n.
638/1983.
Per  le considerazioni sopra esposte, essendo  inapplicabile  nei
casi in esame la disciplina di cui al  citato art. 7 della  legge
n.  638/1983, continuano a trovare applicazione, per  il  calcolo
della retribuzione pensionabile, le disposizioni di cui all' art.
15  della legge 30 aprile 1969, n. 153, secondo le  quali  devono
essere  integrate  fino  a 3 giornate, per gli  uomini,  ed  a  2
giornate,  per le donne e per i ragazzi, le settimane coperte  di
sola contribuzione agricola per un numero inferiore di giornate.
3  - Utilizzazione della contribuzione figurativa per periodi  di
     servizio   militare   ai  fini  del  calcolo   del   reddito
     pensionabile nelle gestioni dei lavoratori autonomi
Qualora  per il calcolo del reddito  pensionabile ai sensi  della
legge  n.  233/1990  nelle  gestioni  degli  artigiani  e   degli
esercenti attivita' commerciali si debba utilizzare un periodo di
contribuzione   figurativa  per  servizio  militare,  il   valore
reddituale  da  attribuire a tale periodo deve essere determinato
con i criteri stabiliti dall' art. 8 della legge 23 aprile  1981,
n.155.
Ne consegue che a ciascuna settimana di contribuzione  figurativa
deve  essere attribuito il reddito medio settimanale relativo  ai
periodi di contribuzione obbligatoria fatti valere nella gestione
per l' anno nel quale si colloca la contribuzione figurativa.
Nell'  ipotesi in cui la contribuzione figurativa si collochi  in
un  anno in cui, non esistendo contribuzione obbligatoria,  manca
un   reddito da lavoro, ai sensi del 2* comma dell' art. 8  della
legge  n. 155/1981 al periodo figurativo deve  essere  attribuito
il reddito medio settimanale dell' anno immediatamente precedente
in  cui  esiste contribuzione obbligatoria nella  gestione.Per  i
periodi  di  servizio  militare anteriori  all'  iscrizione  alla
gestione  speciale  deve  essere  attribuito  il  reddito   medio
settimanale  da lavoro relativo all' anno in cui ha avuto  inizio
l' assicurazione.
Nelle ipotesi anzidette, agli effetti dell' art. 3 della legge n.
297/1982, il coefficiente di rivalutazione da applicare e' quello
previsto  per  l' anno solare con riferimento  al  quale  e'stato
determinato il valore reddituale del periodo figurativo.
I  criteri  sopra indicati valgono in via generale anche  per  l'
individuazione  del  reddito da attribuire in  corrispondenza  di
periodi  di contribuzione figurativa accreditati  nella  gestione
CD/CM.
Va peraltro tenuto presente che nella predetta gestione, nei casi
in  cui  l'  anno da prendere in considerazione ai  fini  di  cui
trattasi  sia  il 1990 o un anno antecedente il  1990,  ai  sensi
dell'  art.  8,  comma 5, della legge n.  233/1990,  deve  essere
sempre attribuito:
- per gli assicurati che hanno cessato l' attivita' anteriormente
al 1* luglio 1990, il reddito medio settimanale attribuibile  per
l'  anno 1990 alle aziende classificate nella prima fascia  della
tabella  D,  secondo quanto precisato al punto 1  della  presente
circolare;
-  per gli assicurati in attivita' alla data del 1* luglio  1990,
il  reddito  medio settimanale corrispondente alla  fascia  della
tabella D in cui e' stata inserita per l' anno 1990 l' azienda di
appartenenza.
In  entrambi i casi, ai sensi del comma 6 del citato articolo  8,
il coefficiente di rivalutazione da applicare e' quello  relativo
all' anno 1990.
4 -  Interessi legali.
Come  gia chiarito in via generale con messaggio n. 33334 del  14
gennaio 1991, in caso di riliquidazione da operarsi d'ufficio non
devono  essere  corrisposti interessi legali,  ancorche'  risulti
presentata  domanda di riliquidazione che non assume rilevanza  a
tale fine.
Il  criterio vale, ovviamente, anche per le riliquidazioni  delle
pensioni dei lavoratori autonomi da operare ai sensi della  legge
n.233/1990.
                              IL DIRETTORE GENERALE
                                   BILLIA

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