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Accettazione dell’eredità

Si ha accettazione tacita dell’eredità quando il chiamato all’eredità compie un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede.

L’accettazione dell’eredità deve avvenire entro il termine di prescrizione di dieci anni dalla data del decesso del defunto, indipendentemente dal fatto che si tratti di successione legittima o di successione per testamento.

Secondo la Corte di cassazione con la sentenza 6070/12, cita che “la rinuncia all’eredità non è ostativa ad una successiva accettazione, che può essere anche tacita, allorquando il comportamento del rinunciante sia incompatibile con la volontà di non accettare la vocazione ereditaria”, pertanto dopo la rinuncia all’eredità, una dichiarazione dei redditi per il soggetto debitore defunto, che magari vuole rivendicare un credito d’imposta spettante al de cuius, presuppone accettazione tacita della qualità di erede, e quindi l’accollo di tutti i debiti del defunto.

Anche fare richiesta di ratei maturati e non riscossi significa accettare l’eredità e anche in questo caso se dovessero emergere debiti a carico del defunto, si è tenuti a saldarli.

Nel caso in cui si rinuncia all’eredità, il familiare superstite non perde il diritto, né alla pensione di reversibilità, né alla pensione indiretta, lo ha stabilito la Corte Costituzionale con sentenza n. 268 del 28/07/1987 in base alla quale la pensione di reversibilità è una tutela previdenziale e l’evento protetto è la morte, un fatto naturale che ai sensi della legge crea una situazione di bisogno per i familiari del defunto che sono i soggetti tutelati dalla norma.

La rinuncia può farsi con una dichiarazione rilasciata da un notaio o al cancelliere del tribunale nel mandamento in cui si è aperta la successione.

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