AE Risposta istanza di interpello n. 25 del 8/01/2021

Agenzia delle Entrate
Risposte alle istanze di interpello n. 25 del 8/01/2021
OGGETTO: Articolo 16 comma 1-septies del decreto legge 4 giugno 2013 n. 63. Sismabonus.
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
QUESITO
L’ALFA SRL (di seguito, anche, “istante” o “società“), che opera nel settore delle costruzione (codice ATECO …), rappresentando che il comune di … , classificato in “zona sismica 3B” sulla base la normativa regionale di classificazione sismica al 31.1.2020, chiede di sapere se gli interventi sugli immobili siti nel comune possano consentire l’applicazione dell’articolo 16, comma 1-septies del decreto legge n. 63 del 2013.
Dall’esame della documentazione allegata alla documentazione integrativa, acquisita con protocollo n…. pervenuta il … 2020, emerge che:
«Nel rispetto degli indirizzi e criteri stabiliti a livello nazionale, alcune Regioni hanno classificato il territorio nelle quattro zone proposte, altre Regioni hanno classificato diversamente il proprio territorio, ad esempio adottando solo tre zone (zona 1, 2 e 3) e introducendo, in alcuni casi, delle sottozone per meglio adattare le norme alle caratteristiche di sismicità ( cfr. sito del Dipartimento della Protezione Civile http :/ / w w w. protezionecivile.gov.it/attivitarischi/rischio-sismico/attivita/classificazione-sismica).
«la classificazione nazionale fatta da JNGV comprende un totale di 4 zone sismiche che parte da 1, la più critica, a 4 quella a minor rischio, con cui sono state identificate le aree in cui l’accelerazione dipicco su terreno rigido pud raggiungere un determinato valore (ag) la cuiprobabilità dz’superamento èpari al 10% in 50 anni Tali zone sono contraddz:Stinte in:
…
escludendo quindi totalmente la zona sismica 4» (cfr. allegato 1, delibera della Giunta Regionale del … n…. del … 2009).
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
L’istante ritiene di poter usufruire dell’agevolazione c.d. “sisma bonus“, in quanto, il decreto legge n. 34 del 2019, che ha esteso alle zone sismiche 2 e 3, le agevolazioni previste dall’articolo 16, comma 1-septies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, non ”specifica la ‘classificazione specifica’ ma la sola ‘classificazione sz:Smica“
PARERE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
In via preliminare, si rappresenta che:
non sono oggetto della presente risposta i quesiti contenuti nelle istanze di interpello …;
…
- non sono oggetto della presente risposta gli ulteriori requisiti previsti dalla disciplina agevolativa qui in commento rimanendo in merito impregiudicato ogni potere di controllo da parte dell’amministrazione finanziaria.
Il comma 1-septies dell’articolo 16 del decreto legge n. 63 del 2013, inserito dall’articolo 46-quater del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e successivamente modificato dall’articolo 8, comma 1, decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 prevede che ((qualora gli interventi di cui al comma 1-quater [del medesimo articolo 16/ siano realizzati nei comuni ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1, 2 e J (..) mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, allo scopo di ridurne il rischio sismico, anche con variazione volumetrica rispetto all’edificio preesistente, ove le norme urbanistiche vigenti consentano tale aumento, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobtfiare, che provvedano, entro diciotto mesi dalla data di conclusione dei lavon; alla successiva alienazione dell’immobile, le detrazioni dall’imposta di cui al primo e al secondo periodo del medesimo comma 1-quater spettano all’acquirente delle unità immobilian; rispettivamente nella misura del 75 per cento e dell’85 per cento del prezzo della singola unità immobiliare, risultante nell’atto pubblico di compravendita e comunque, entro un ammontare massimo di spesa pari a 96 mila euro per ciascuna unità immobiliare(..))).
Ai fini della detrazione, la citata disposizione, come da ultimo modificata dall’articolo 8 del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, prevede che gli edifici oggetto dell’intervento di riduzione del rischio sismico siano ubicati in comuni ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3, di cui all’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, pubblicata nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 2003 e che le imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare provvedano, entro diciotto mesi dalla data di conclusione dei lavori, alla successiva alienazione dell’immobile.
Ciò premesso, il quesito rappresentato dall’interpellante con l’istanza acquisita con protocollo RU n…. dell’… 2020 e tenuto conto della documentazione integrativa dallo stesso trasmesso, riguarda la possibilità di fruire per gli interventi da realizzare su immobili siti nel comune di … , che è classificato “zona sismica 3B”, della disciplinata dall’articolo 16, comma 1-septtesdel decreto-legge n. 63 del 2013.
Al riguardo, si rammenta che la normativa fiscale dettata ai fini del c.d. “sisma bonus“, di cui all’articolo 16 del decreto legge n. 63 del 2013, ai fini della individuazione delle zone sismiche che rientrano nel perimetro agevolabile, richiama esclusivamente le zone sismiche 1, 2 e 3 di cui all’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003.
Come rappresentato dall’istante, la Regione …, con delibera della Giunta Regionale n…. del … 2009, ha deliberato di istituire le sottozone sismiche 2A, 2B, 3A e 3B, ciò ai fini pianificatori urbanistici, territoriali e di emergenza.
Fermo restando che l’equiparazione delle sottozone sismiche 2A, 2B, 3A e 3B alle zone sismiche 1, 2 e 3 di cui alla citata ordinanza n…. del … non rientra nelle competenza della scrivente ma spetta all’ente territoriale competente, nel presupposto descritto dall’istante con la documentazione fornita in sede di documentazione integrativa per cui la zona B3 possiede le medesime caratteristiche della zona 3, si ritiene che gli acquirenti degli immobili, demoliti e ricostruiti, che possiedono tutte le caratteristiche individuate dalle norme e prassi in materia, possano beneficiare della detrazione di imposta prevista dall’articolo 16, comma 1-septtes del decreto legge n. 63 del 2013 (fermo restando quanto precisato in premessa).
Firma su delega del Direttore centrale Salvatore De Gennaro
IL DIRETTORE CENTRALE
(firmato digitalmente)