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AE Risposta istanza di interpello n. 27 del 8/01/2021

Agenzia dell'Entrate Risposte alle istanze di interpello n. 27 del 8 gennaio 2021

Agenzia delle Entrate

Risposte alle istanze di interpello n. 27 del 8/01/2021

OGGETTO: Articolo 1, commi da 37 a 45, della legge 23 dicembre 2014 n. 190. Remissione in bonis patent box

Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente

QUESITO

La società istante che dichiara di essere fiscalmente residente nel territorio dello Stato e di essere inquadrata tra le microimprese, piccole e medie imprese, intende beneficiare dell’agevolazione fiscale c.d. Patent box di cui all’articolo 1, commi 37-45 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 secondo le nuove previsioni introdotte dall’articolo 4 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 e dal Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate prot. RU n. 658445 del 30 luglio 2019 in materia di autoliquidazione con documentazione idonea, per l’uso diretto di beni immateriali agevolabili, anche con riferimento ai periodi d’imposta 2016, 2017 e 2018.

In particolare, con riferimento ai periodi d’imposta 2016, 2017 e 2018, la Società rappresenta di:

non aver provveduto ad effettuare l’opzione per l’agevolazione patent box

con l’apposito modello né nel quadro OP delle rispettive dichiarazioni dei redditi; non aver presentato istanza di ruling;

aver inviato all’Agenzia delle Entrate… 2019, formale richiesta di analisi di benchmark di settore sulla base dei codici attività previsti dalla nomenclatura ATECO 2007 per l’applicazione in caso di utilizzo diretto del metodo del Residual Profit Split in osservanza dell’articolo 3 del Provvedimento , cui l’Agenzia delle Entrate ha formalmente risposto.

Ciò premesso, l’istante chiede di poter beneficiare dell’agevolazione cd. Patent box per il caso di utilizzo diretto di beni immateriali agevolabili, anche con riferimento ai menzionati periodi d’imposta 2016, 2017 e 2018, avvalendosi della cd. «remissione in bonis» provvedendo a:

  • effettuare la comunicazione dell’opzione per l’agevolazione patent box inviando apposite dichiarazioni integrative;
  • versare contestualmente l’importo pari alla misura minima della sanzione stabilita dall’articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, secondo le modalità stabilite dall’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, esclusa la compensazione ivi prevista;
  • comunicare il possesso della documentazione idonea tramite PEC o raccomandata a/r da inviare all’Ufficio competente in ragione del proprio domicilio fiscale. La Società chiede inoltre che vengano specificate le modalità con cui concretamente beneficiare dell’agevolazione in esame relativamente ai periodi d’imposta 2016, 2017 e 2018.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

La Società ritiene di poter beneficiare dell’agevolazione patent box per il caso di utilizzo diretto di beni immateriali agevolabili, secondo la procedura di autoliquidazione prevista all’articolo 4 del decreto-legge 30 aprile 2019, anche con riferimento ai periodi d’imposta 2016, 2017 e 2018, benché non abbia esercitato l’opzione e non abbia presentato istanza di ruling.

La Società ritiene infatti che l’intento di esercitare l’opzione per l’agevolazione Patent box in esame sia desumibile per fatti concludenti dalla richiesta di analisi di benchmark inviata all’Agenzia delle Entrate in data … 2019 e di poter accedere alla cd. «remissione  in bonis» di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto-legge  2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44 provvedendo a taluni adempimenti come sopra descritti.

In virtù delle novità in materia di autoliquidazione del patent box e, m particolare, delle previsioni contenute nel comma 5 dell’articolo 4 del decreto-legge 30 aprile 2019 e del paragrafo 8 del Provvedimento, secondo cui:

  • «Resta ferma la.facoltà, per tutti i soggetti che intendano beneficiare dell’agevolazione, di applicare le disposizionipreviste nel comma 2, mediante la presentazione di una dichiarazione integrativa ai sensi dell’articolo 2, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio l 998, n. 322, nella quale deve essere data indicazione del possesso della documentazione idonea di cui al comma l per ciascun periodo d’imposta oggetto di integrazione, purché tale dichiarazione integrativa sia presentata prima della formale conoscenza dell’inizio di qualunque attività di controllo relativa al regime previsto dai commi da 37 a 45 dell’articolo l della legge 23 dicembre 2014, n. 190>>;
  • [ … ] Per gli esercizi antecedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto Crescita, il contribuente che, ai sensi del I decreto Patent Box e del decreto Patent Box, abbia determinato autonomamente e indicato in dichiarazione il reddito agevolabile, Effettua la comunicazione del possesso della documentazione prevista nel presente provvedimento tramite PEC o raccomandata alr da inviare all’Ujfi”cio competente in ragione del proprio domicilio .fiscale, purché tale comunicazione sia presentata prima della formale conoscenza dell’inizio di qualunque attività di controllo relativa al regime agevolativo previsto dai commi da 37 a 45 dell’articolo l della legge 23 dicembre 2014, n. 190′;

l’istante ritiene applicabile la cd. «remissione m bonis» “sanando” esclusivamente il mancato esercizio dell’opzione:

  • attraverso la trasmissione delle dichiarazioni integrative, il versamento delle sanzioni per remissione in bonis e la comunicazione via PEC o raccomandata del possesso di documentazione idonea che, a parere dello stesso in terpell ante , costituiscono adempimenti sufficienti per consentire alla Società di beneficiare dell’agevolazione nota come patent box per il caso di utilizzo diretto di beni immateriali agevolabili anche per i periodi d’imposta 2016, 2017 e 2018, e senza che sia richiesto anche l’invio dell’istanza di ru!ing (affinché l’opzione sia efficace anche per i periodi d’imposta 2016, 2017 e 2018) laddove , come nel caso di specie, si acceda all’autoliquidazione ai sensi dell’articolo 4 del decreto-legge 30 aprile 2019.

PARERE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

In via preliminare, si evidenzia che il presente parere non implica o presuppone un giudizio in merito alla qualifica del soggetto istante e sul riscontro della sussistenza dei requisiti richiesti dalla normativa in esame ai fini della fruizione dell’agevolazione

c.d. Patent box, su cui rimane fermo ogni potere di controllo dell’Amministrazione Finanziaria.

Ciò premesso, si rileva che l’articolo 1, commi da 37 a 45, della legge 23 dicembre 2014 n. 190 (legge di stabilità 2015) e successive modifiche, ha istituito un regime opzionale di tassazione agevolata (c.d. “Patent Box”) che prevede una parziale detassazione dei redditi derivanti dall’utilizzo di determinati beni immateriali, purché tali beni siano espressione delle attività di ricerca e sviluppo svolte dal Contribuente.

Il regime opzionale in disamina ha subito importanti modifiche a seguito dell’introduzione dell’articolo 4, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla Legge 28 giugno 2019, n.58, (nel seguito “D.L. Crescita”).

Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 luglio 2019, prot. n. 2019/658445 (di seguito il “Provvedimento”) sono state emanate le disposizioni attuative della novella legislativa.

A seguito delle modifiche introdotte dall’articolo 4, del D.L. Crescita, in tutti i casi di utilizzo diretto del bene, in alternativa all’accordo con l’Agenzia delle entrate (c.d. ruling obbligatorio) è stato introdotto il nuovo cd. Regime di autoliquidazione OD che consente di autoliquidare il beneficio in dichiarazione, purché il Contribuente predisponga il set informativo richiesto dalla disciplina agevolativa (cfr. circolare del 29 ottobre 2020, n. 28/E).

Al riguardo, si rammenta che il predetto Regime di autoliquidazione OD è fruibile, ai sensi di quanto disposto con il comma 1 dell’articolo 4 del D.L. Crescita, a partire dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del medesimo decreto legge (per i contribuenti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, è il 2019). Ne consegue che, in linea di principio, non è possibile avvalersi del nuovo Regime di autoliquidazione OD per i periodi d’imposta precedenti.

Con la circolare n. 28/E del 2020, in argomento, sono state chiarite le modalità di applicazione di due ipotesi  transitorie  contenute  ai punti  7 e 8 del Provvedimento  che, a determinate condizioni, consentono l’autoliquidazione per gli esercizi pregressi. In particolare, si fa riferimento al paragrafo 5.2 che rappresenta il caso  della  «Rinuncia  alle procedure diPatent box)) e al paragrafo 5.3 relativo alla «Esimente sanzionatoria per esercizi antecedenti al D.L. Crescita>> del documento di prassi appena citato.

Considerata la mancata presentazione dell’istante di un’opzione ai sensi dell’articolo 1, comma 37, legge 23 dicembre 2014, n. 190 per accedere alla fruizione del beneficio Patent Box (cd. opzione PB) e tenuto conto della circostanza per cui la richiesta di analisi di benchmark – cui l’istante fa riferimento – non può essere assimilata all’esercizio di tale opzione, si ritiene che la fattispecie in concreto rappresentata non rientra nell’ipotesi contemplata al paragrafo 5.2.

Considerato che l’istante rappresenta il caso di utilizzo diretto dei beni, circostanza che, sulla base della disciplina previgente, correttamente ha portato il contribuente a non procedere ad alcuna autoliquidazione del beneficio, la fattispecie qui in esame non può collocarsi nemmeno nell’ipotesi transitoria descritta al paragrafo 5.3 della circolare in commento.

In conclusione, alla luce di quanto sopra espresso, si ritiene che l’istante – che, in ogni caso, non può fruire del regime della remissione in boms di cui all’articolo 2, comma  1, del decreto-legge  2 marzo  2012,  n. 16 non avendo  «i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento»  (efr. circolare  28/E  del 2020)  – non possa avvalersi della disciplina agevolativa Patent box con riferimento ai periodi d’imposta 2016, 2017 e 2018.

Firma su delega del Direttore centrale Salvatore De Gennaro

IL DIRETTORE CENTRALE

(firmato digitalmente)


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