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AE Risposta istanza di interpello n. 35 del 11/01/2021

AE Risposta istanza di interpello n. 35 del 11/01/2021

Agenzia delle Entrate

Risposte alle istanze di interpello n. 35 del 11/01/2021

OGGETTO: Articolo 44-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. Trasformazione delle imposte anticipate in crediti d’imposta.

Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente

QUESITO

Il quesito posto con il presente interpello verte sull’articolo 44-bis del decreto legge 30 aprile 2019 n. 34, sostituito dall’articolo 55 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020 n. 27 (di seguito: l’articolo 44-bis). A parere dell’istante, infatti, il predetto articolo non pone particolari condizioni per la trasformazione delle imposte anticipate in crediti d’imposta, se non quelle specificamente previste nel medesimo.

La trasformazione delle imposte anticipate in crediti d’imposta ha efficacia dalla data di cessione dei crediti deteriorati, senza che neppure siano previsti provvedimenti normativi successivi per rendere tali crediti d’imposta fruibili tramite compensazione in F24.

Tanto premesso, l’istante chiede:

a) se l’utilizzo in compensazione a mezzo F24 possa avvenire immediatamente dopo l’atto di cessione dei crediti deteriorati oppure si debba attendere il pagamento del canone dell’1,5 per cento previsto all’articolo 11 del decreto legge 3 maggio 2016, n. 59;

b) se, per consentire la trasformazione in crediti d’imposta, i crediti deteriorati debbano essere necessariamente ceduti a soggetti iscritti in albi o elenchi disciplinati dal Testo Unico Bancario oppure se i crediti deteriorati possano essere ceduti ad operatori non finanziari;

c) se, per l’utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta ottenuti dalla trasformazione delle imposte anticipate, si possa utilizzare il codice tributo 6834, già istituito per l’utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta derivanti da imposte anticipate, disciplinato dall’articolo 2, commi da 55 a 59, del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, oppure si debba far riferimento ad un diverso codice tributo.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

L’istante ritiene che il caso prospettato debba essere risolto nel seguente modo:

a) i crediti d’imposta dovrebbero risultare immediatamente utilizzabili non appena sottoscritta, con data certa, la correlata cessione dei crediti deteriorati. Il modello F24, che riporta la compensazione del credito d’imposta, potrà essere presentato per le scadenze del giorno 16 del mese successivo alla cessione dei crediti deteriorati. Ciò anche perché il pagamento del canone, oltre ad essere meramente eventuale in forza del comma 5 dell’articolo 11 del decreto legge n. 59 del 2016, è anche esclusivamente legato alla liquidazione delle imposte indicate in dichiarazione dei redditi e non è previsto come condizione vincolante per la trasformazione delle imposte anticipate in crediti d’imposta dal comma 3 dell’articolo 44-bis del decreto legge n. 34 del 2019;

b) non dovrebbe essere richiesto che il cessionario dei crediti deteriorati rivesta la qualifica di intermediario finanziario riconosciuto ed iscritto nell’albo previsto dal Testo Unico Bancario, in quanto tale specificazione non è prevista da alcuna fonte normativa. Il dubbio, ingenerato dal fatto che originariamente la trasformazione delle imposte anticipate in crediti d’imposta era consentita solo ad enti creditizi e finanziari, è però superabile, oltre che dal pieno apprezzamento dell’assenza di qualsiasi dato letterale a supporto, anche dalla considerazione della ratio dell’inserimento della modifica dell’articolo 44-bis del decreto legge n. 34 del 2019 disposto dall’articolo 55 del decreto legge n. 18 del 2020 che, come «misura di sostegno finanziario alle imprese», ha inteso sia estendere la tipologia dei soggetti che possono beneficiare della trasformazione sia favorire la cessione, per tutte le imprese, dei crediti deteriorati;

c) in considerazione sia dell’immediata operatività della norma, che non prevede la necessità di ulteriori provvedimenti neppure semplicemente per istituire un nuovo codice tributo, sia del fatto che il codice proposto, seppur originariamente previsto solo per gli enti creditizi e finanziari, è utilizzabile, secondo la stessa descrizione ufficiale fornita dall’Agenzia delle entrate, anche per le successive modificazioni normative, l’istante reputa che la compensazione in F24 debba avvenire con l’utilizzo del codice 6834.

Pertanto, l’istante ritiene di dover adottare il seguente comportamento: utilizzare il credito d’imposta, ottenuto dalla trasformazione di imposte anticipate, presentando un modello F24, con il codice 6834, dal giorno 16 del mese successivo a quello in cui è avvenuta la formalizzazione della cessione dei crediti deteriorati. I crediti deteriorati potranno essere ceduti anche a soggetti non individuati come intermediari finanziari secondo il Testo Unico Bancario.

PARERE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

In via preliminare si rappresenta che, la trasformazione delle attività per imposte anticipate in crediti d’imposta di cui all’articolo 44-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, come da ultimo modificato dall’articolo 72, comma 1-ter, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 (di seguito, articolo 44-bis), in ogni caso, è condizionata all’esercizio dell’opzione di cui al comma 3 del medesimo articolo.

L’articolo 44-bis, ha previsto il riconoscimento ad alcuni soggetti, al verificarsi  di determinate condizioni, di un incentivo fiscale, sotto forma di credito di imposta, connesso e commisurato alla cessione di crediti pecuniari vantati nei confronti di propri debitori inadempienti. In particolare, al comma 1 stabilisce che «Qualora una società ceda a titolo oneroso, entro il 31 dicembre 2020, crediti pecuniari vantati nei confronti di debitori inadempienti a norma del comma 5, può trasformare in credito d’imposta le attività per imposte anticipate riferite ai seguenti componenti:

  • perdite fiscali non ancora computate in diminuzione del reddito imponibile ai sensi dell’articolo 84 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, alla data della cessione;
  • importo del rendimento nozionale eccedente il reddito complessivo netto di cui all’ articolo 1, comma 4, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 , non ancora dedotto né fruito tramite credito d’imposta alla data della cessione. (…).»

Ai sensi del medesimo articolo si dispone che la trasformazione in credito d’imposta «avviene alla data di efficacia della cessione dei crediti» (comma 1) e che «A decorrere dalla data di efficacia della cessione dei crediti, per il cedente […]» si sterilizzano i reversal delle attività per imposte anticipate complessivamente trasformate in credito d’imposta relativi ai predetti componenti.

Inoltre, il comma 2 dispone che «A decorrere dalla data di efficacia giuridica della cessione essi possono essere utilizzati, senza limiti di importo, in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero possono essere ceduti secondo quanto previsto dall’articolo 43-bis o dall’articolo 43-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero possono essere chiesti a rimborso».

Come sottolineato dalla relazione illustrativa al decreto, inoltre, «la disposizione è volta a incentivare la cessione di crediti deteriorati che le imprese hanno accumulato negli ultimi anni, anche per effetto della crisi finanziaria, con l’obiettivo di sostenerle sotto il profilo della liquidità nel fronteggiare l’attuale contesto di incertezza economica».

Tanto premesso, in relazione al quesito di cui alla lettera a) si conferma che, tenuto conto del tenore letterale della disposizione normativa qui in commento, il credito di imposta può essere utilizzato in compensazione mediante modello F24 dalla data di efficacia giuridica della cessione dei crediti deteriorati, indipendentemente dalla data di esercizio della suddetta opzione o del versamento del relativo canone.

In relazione al quesito di cui alla lettera b), fermo restando che, ai sensi del comma 6 dell’articolo 44-bis la disciplina qui in esame non si applica alle «cessioni di crediti tra società che sono tra loro legate da rapporti di controllo ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile e alle società controllate, anche indirettamente, dallo stesso soggetto», si ritiene che, ai fini del beneficio di cui si tratta, detti crediti possono essere ceduti anche a soggetti diversi da quelli iscritti in albi o elenchi disciplinati dal Testo Unico Bancario.

Infine, con riferimento al quesito di cui alla lettera c), si evidenzia che l’Agenzia delle entrate, con risoluzione n. 71/E del 18 novembre 2020, ha chiarito che, ai fini della compensazione tramite modello F24 dei crediti d’imposta di cui trattasi è utilizzato il codice tributo “6834”, istituito con la risoluzione n. 57/E del 24 maggio 2011, che con la presente risoluzione è ridenominato «Credito d’imposta derivante dalla trasformazione di attività per imposte anticipate».

In sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario” in corrispondenza della colonna «Importi a credito compensati», ovvero nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento del credito, nella colonna “Importi a debito versati”. Il campo “Anno di riferimento” è valorizzato con l’anno cui si riferisce il credito, nel formato “AAAA”.

IL DIRETTORE CENTRALE

(firmato digitalmente)


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