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Agenzia delle Entrate Circolare n.10 del 05/08/2021

10 Dicembre 2021 -

Agenzia delle Entrate Circolare n.10 del 05 agosto 2021

OGGETTO: Trattamento fiscale degli assegni straordinari del Fondo di solidarietà del personale del settore credito ordinario e cooperativo – Articolo 47-bis, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (c.d. decreto “Sostegni bis”)

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Premessa

Con la presente circolare si forniscono chiarimenti interpretativi in merito alla tassazione delle somme corrisposte in forma rateale dal Fondo di solidarietà del personale del settore credito ordinario e cooperativo, costituito presso l’INPS ai sensi dell’articolo 2, comma 28, legge 23 dicembre 1996, n. 662, alla luce della norma interpretativa recata dall’articolo 47-bis, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (c.d. decreto “Sostegni bis”), inserito, in sede di conversione, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.

1.          Modalità di tassazione degli assegni straordinari del Fondo di solidarietà del personale del settore credito ordinario e cooperativo

Il Fondo di solidarietà del personale del settore credito ordinario e cooperativo, costituito presso l’INPS ai sensi dell’articolo 2, comma 28, legge 23 dicembre 1996, n. 662, è volto ad assicurare, ai lavoratori dei settori non coperti dalla normativa in materia d’integrazione salariale, una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa per le cause previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria. Con il decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 83486 del

28 luglio 2014, emanato di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze (di seguito “decreto interministeriale”), il predetto Fondo di solidarietà è stato adeguato alla normativa contenuta nell’articolo 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92 (contenente «Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita»).

Più precisamente, il citato articolo 3 (rubricato «Tutele in costanza di rapporto di lavoro»), stabilisce al comma 42 che la «disciplina dei fondi di solidarietà istituiti ai sensi dell’articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è adeguata alle norme dalla presente legge con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sulla base di accordi collettivi e contratti collettivi, da stipulare tra le organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro il 30 giugno 2013» e al comma 43 che «L’entrata in vigore dei decreti di cui al comma 42 determina l’abrogazione del decreto ministeriale recante il regolamento del relativo fondo».

Per quanto di interesse in questa sede, si osserva che l’articolo 2, comma 1, lettera b), del citato decreto interministeriale dispone che il Fondo ha lo scopo, tra l’altro, di assicurare ai lavoratori una tutela in caso di cessazione del rapporto di lavoro, integrativa rispetto all’assicurazione sociale per l’impiego.

Il successivo articolo 5, comma 1, lettera b), dispone che il Fondo provvede all’erogazione di assegni straordinari di sostegno al reddito, in forma rateale, riconosciuti ai lavoratori ammessi a fruirne nel quadro dei processi di agevolazione all’esodo.

Pertanto, i predetti assegni straordinari, quali incentivi all’esodo, sono corrisposti al fine di sostenere il reddito del dipendente che ha cessato in via anticipata il rapporto di lavoro e spettano fino alla maturazione del diritto alla pensione.

Ai sensi dell’articolo 11 del medesimo decreto, le prestazioni straordinarie in commento non possono essere cumulate con altri redditi di lavoro dipendente o autonomo, derivanti da attività lavorativa prestata a favore di altri soggetti, ad esempio banche, concessionari alla riscossione, altri soggetti operanti nell’ambito creditizio o finanziario che svolgono attività in concorrenza con il datore di lavoro presso cui prestava servizio l’interessato.

Pertanto, nell’ipotesi di acquisizione di tali redditi da parte del lavoratore nel periodo di fruizione degli assegni in esame ne viene revocata la corresponsione.

Sotto il profilo fiscale, il regime applicabile a tali erogazioni è stabilito dall’articolo 59, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (così come interpretato dall’articolo 26, comma 23, della legge 23 dicembre 1998, n. 448) che prevede l’applicazione del medesimo regime fiscale dell’articolo 17 (ora 19) del Tuir, anche nell’ipotesi in cui i predetti assegni sono erogati in forma rateale.

Ai sensi dell’articolo 19 del Tuir, dunque, gli assegni straordinari de quibus sono imponibili per il loro ammontare complessivo, al netto dei contributi obbligatori dovuti per legge, con l’aliquota del TFR.

Sotto il profilo operativo, in ottemperanza al disposto di cui all’articolo 19 comma 1, del Tuir, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione del sostituto d’imposta, su tali emolumenti l’Agenzia delle entrate è tenuta «a riliquidare l’imposta in base all’aliquota media di tassazione dei cinque anni precedenti a quello in cui è maturato il diritto alla percezione, iscrivendo a ruolo le maggiori imposte dovute ovvero rimborsando quelle spettanti».

Tuttavia, l’articolo 47-bis, comma 2, del decreto “Sostegni bis” ha disposto che «Ai fini dell’applicazione delle disposizioni dell’articolo 59, comma 3, lettera a), della legge 27 dicembre 1997, n. 449, relative ai criteri di tassazione a titolo definitivo delle prestazioni erogate in forma rateale dai Fondi di solidarietà bilaterali del credito ordinario, cooperativo e della società Poste italiane Spa, il richiamo ivi contenuto   all’articolo 17 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, deve intendersi riferito alla determinazione dell’aliquota da applicare, con esclusione della riliquidazione di tale imposta da parte degli uffici finanziari».

Con tale norma interpretativa, pertanto, il Legislatore ha chiarito che il rinvio all’articolo 17 (ora 19) del Tuir – operato dall’articolo 59, comma 3, della legge n. 449 del 1997, al fine di stabilire l’assoggettamento a tassazione separata «delle prestazioni erogate in forma rateale dai Fondi di solidarietà bilaterali del credito ordinario, cooperativo e della società Poste italiane Spa» – deve intendersi limitato alla sola modalità di calcolo dell’aliquota applicabile ai fini della tassazione separata delle predette erogazioni escludendo però che tale tassazione sia oggetto di riliquidazione da parte degli uffici finanziari.

2.      Adempimenti dell’Agenzia delle entrate

Nei mesi scorsi l’Agenzia delle entrate ha provveduto, ai sensi dell’articolo 19 del TUIR, a riliquidare l’imposta dovuta sulle prestazioni erogate nel corso dell’anno 2016 dai Fondi di solidarietà bilaterali del credito ordinario, cooperativo e della società Poste Italiane Spa. I contribuenti interessati hanno ricevuto la comunicazione degli esiti della riliquidazione effettuata, con la richiesta di versamento delle somme da essa risultanti.

Come sopra rilevato, l’articolo 47-bis, comma 2, del decreto “Sostegni bis” ha chiarito, con una disposizione di tipo interpretativo, che l’imposta relativa alle prestazioni erogate dai predetti Fondi di solidarietà non è soggetta a riliquidazione.

In recepimento di tale disposizione, l’Agenzia provvederà immediatamente ad adeguare le proprie procedure alla nuova normativa. In particolare, gli uffici periferici procederanno, nell’esercizio del potere di autotutela, ad annullare tutte le comunicazioni con cui è stato chiesto il pagamento di somme relative alle prestazioni erogate dai Fondi di solidarietà, anche in assenza di istanza da parte dei contribuenti interessati.

Solamente nei casi in cui risultino dovute eventuali ulteriori somme relative ad altre prestazioni erogate nel corso del 2016, diverse da quelle oggetto di annullamento, gli uffici invieranno ai contribuenti interessati una nuova comunicazione degli esiti della riliquidazione, con l’importo residuo da versare.

I versamenti eventualmente già eseguiti dai contribuenti a seguito del ricevimento delle comunicazioni inviate nei mesi scorsi, successivamente rivelatisi non dovuti per effetto del mutato quadro normativo, saranno oggetto di apposite elaborazioni da parte dell’Agenzia al fine di procedere, progressivamente, all’erogazione dei rimborsi spettanti.

* * *

Le Direzioni regionali vigileranno affinché i principi enunciati e le istruzioni fornite con la presente circolare vengano puntualmente osservati dalle Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti.

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA

Ernesto Maria Ruffini

(firmato digitalmente)


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