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Agenzia delle Entrate Circolare n.11 del 24/09/2021

10 Dicembre 2021 -

Agenzia delle Entrate Circolare n.11 del 24 settembre 2021

OGGETTO: Stralcio dei debiti fino a 5.000 euro – Art. 4, commi da 4 a 9, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 (c.d. Decreto Sostegni)

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PREMESSA

Con la presente circolare – in collaborazione con Agenzia delle entrate-Riscossione – si forniscono chiarimenti e indicazioni operative con riferimento all’art. 4 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 (c.d. Decreto Sostegni), convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, che ha introdotto, ai commi da 4 a 9, una nuova definizione dei carichi di importo ridotto affidati all’agente della riscossione (a seguire, “Stralcio”)1.

Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 14 luglio 20212 – la cui emanazione è prevista dal comma 5 del citato art. 4 del d.l. n. 41 del 2021 – sono stati definiti i termini e le modalità di annullamento automatico dei predetti debiti, del relativo discarico e della conseguente eliminazione dalle scritture patrimoniali degli enti creditori, stabilendo – mediante rinvio all’art. 1, comma 529, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013) – che non si applicano le disposizioni in tema di discarico per inesigibilità dei carichi iscritti a ruolo e, fatti salvi i casi di dolo, non si procede a giudizio di responsabilità amministrativo e contabile.

1.    Debiti oggetto di Stralcio (c.d. perimetro oggettivo)

Il citato art. 4 del d.l. n. 41 del 2021 dispone, al comma 4, l’annullamento automatico di tutti i debiti di importo residuo alla data del 23 marzo 20213, fino a 5.000 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010. Come chiarito nella relazione di accompagnamento al d.l. n. 41 del 2021, tale disposizione4 riguarda i carichi affidati all’agente della riscossione da qualunque ente creditore, pubblico e privato, che sia ricorso all’utilizzo del sistema di riscossione a mezzo ruolo, fatti salvi i debiti espressamente esclusi, con elencazione tassativa, dal successivo comma 9 del citato art. 4 del d.l. n. 41 del 2021.

I debiti di importo residuo «fino a 5.000 euro» sono calcolati tenendo conto del capitale, degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo e delle sanzioni, mentre restano esclusi dal computo gli aggi di riscossione, gli interessi di mora e le eventuali spese di procedura. Il limite di 5.000 euro è determinato non con riferimento all’importo complessivo della cartella di pagamento, ma in relazione agli importi dei «singoli carichi» contenuti nella stessa.

Ne deriva che, in caso di pluralità di carichi iscritti a ruolo5, rileva l’importo di ciascuno: se i singoli carichi non superano i 5.000 euro, possono beneficiare tutti dell’annullamento; è anche possibile che, all’interno della medesima cartella di pagamento, vi siano carichi rientranti nello Stralcio, in quanto d’importo residuo inferiore alla soglia di

  • euro, e carichi esclusi perché d’importo residuo superiore a tale soglia.

Come disposto dal comma 4 del citato art. 4 del d.l. n. 41 del 2021, lo Stralcio trova applicazione anche con riferimento ai debiti rientranti nelle definizioni agevolate previste:

  • dall’art. 3 del citato d.l. n. 119 del 2018 – c.d. Rottamazione-ter6;
    • dall’art. 1, commi da 184 a 198, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019) – c.d. Saldo e stralcio7;
    • dall’art. 16-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 348.

Ai sensi del comma 9 del medesimo art. 4 del d.l. n. 41 del 2021, lo Stralcio, invece, non trova applicazione con riferimento a:

  • le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell’art. 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015;
    • i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;
    • le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
    • le risorse proprie tradizionali previste dall’art. 2, par. 1, lett. a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014;
    • l’IVA riscossa all’importazione.

Da un punto di vista temporale, considerato che il richiamato art. 4, comma 4, del d.l. n. 41 del 2021 fa riferimento a debiti di importo «residuo» alla data del 23 marzo 2021, rientrano nello Stralcio anche i carichi originariamente di importo superiore a 5.000 euro, ma che, ad esempio, a seguito di un provvedimento di sgravio o di un pagamento parziale, anche in attuazione di definizioni agevolate, alla predetta data risultino al di sotto della soglia dei 5.000 euro. Per individuare i carichi definibili occorre, poi, fare riferimento non alla data di notifica della cartella di pagamento, ma alla data (antecedente) di affidamento del carico all’agente della riscossione9.

Dal combinato disposto dell’art. 4, comma 6, del d.l. n. 41 del 2021 e dell’art. 2, comma 1, del d.m. 14 luglio 2021 emerge che, fino al 31 ottobre 202110, per i debiti rientranti nel perimetro applicativo dello Stralcio di cui al presente paragrafo sono sospesi:

  • le attività di riscossione;
  • i relativi termini di prescrizione.

L’art. 4, comma 5, del d.l. n. 41 del 2021 stabilisce che le somme pagate prima dell’annullamento automatico non possono essere oggetto di rimborso.

Sul sito internet dell’Agenzia delle entrate-Riscossione, attraverso un apposito servizio11 è possibile verificare se i debiti ammessi alle predette definizioni agevolate possono essere potenzialmente oggetto di Stralcio12. Si tratta di un servizio che controlla esclusivamente la presenza o meno di debiti aventi i requisiti precedentemente rappresentati (c.d. perimetro oggettivo) non essendosi ancora perfezionato l’effettivo annullamento (cfr. paragrafo 3.2), che si concretizzerà solo dopo la verifica del limite reddituale (cfr. paragrafo 2). Se dal controllo del piano di pagamento, effettuato attraverso il servizio in argomento, emerge la presenza di carichi potenzialmente interessati dall’annullamento e se, nel periodo d’imposta 2019, il contribuente ha conseguito un reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi non superiore a 30.000 euro (per i soggetti diversi dalle persone fisiche, per individuare il reddito imponibile, si deve far riferimento al periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2019), è altresì possibile, con lo stesso servizio, procedere in autonomia alla richiesta e alla stampa dei moduli di pagamento da utilizzare per il versamento delle rate ancora dovute, calcolate al netto delle somme relative ai suddetti carichi.

2.    Soggetti interessati e limiti reddituali (c.d. perimetro soggettivo)

I debiti che possono essere oggetto di Stralcio devono riferirsi:

  1. alle persone fisiche che hanno percepito – nell’anno d’imposta 2019 – un reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi fino a 30.000 euro;
  2. ai soggetti diversi dalle persone fisiche che hanno conseguito – nel periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2019 – un reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi fino a 30.000 euro.

2.1.              Persone fisiche

In linea generale, si ricorda che per le persone fisiche il reddito complessivo si determina sommando i redditi di ogni categoria che concorrono a formarlo e sottraendo le perdite derivanti dall’esercizio di arti e professioni13.

Quando le vigenti disposizioni fanno riferimento, per il riconoscimento della spettanza o per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, al possesso di requisiti reddituali – solo ai fini della verifica del predetto limite reddituale – il reddito complessivo tiene conto anche dei redditi assoggettati a cedolare secca14, ad imposta sostitutiva in applicazione del regime forfetario per gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni15 e della quota di agevolazione relativa all’Aiuto alla crescita economica (ACE) (c.d. “reddito di riferimento per le agevolazioni fiscali”) 16.

Tenuto conto della finalità agevolativa della disciplina in esame, atteso che lo Stralcio comporta un annullamento o comunque una riduzione dei debiti, si ritiene, con esclusivo riferimento alle persone fisiche, che possano trovare applicazione le predette regole adottate per la determinazione del c.d. “reddito di riferimento per le agevolazioni fiscali”.

Vi è, tuttavia, da considerare che l’art. 4, comma 4, del d.l. n. 41 del 2021, ai fini della verifica del limite reddituale per l’accesso allo Stralcio, fa riferimento al «reddito imponibile», che prende in considerazione il reddito complessivo al netto della deduzione per l’abitazione principale e degli altri oneri deducibili.

Al riguardo si precisa, pertanto, che proprio in considerazione del richiamo normativo al reddito imponibile, ai fini della verifica del limite reddituale per l’accesso allo Stralcio, è necessario sommare al reddito imponibile – anziché al reddito complessivo – i redditi assoggettati alla cedolare secca e all’imposta sostitutiva del citato regime forfetario. Non va, invece, sommato l’importo pari al rendimento nozionale previsto dalla disciplina relativa all’ACE proprio in virtù di detto richiamo al reddito imponibile.

In sintesi, per il modello 730-3 (modello 2020, redditi anno 2019) e per il modello Redditi 2020 (periodo d’imposta 2019) 17 si considera la somma dei seguenti redditi:

  • reddito imponibile Irpef18;
  • reddito assoggettato alla cedolare secca19;
  • reddito d’impresa o di lavoro autonomo assoggettato ad imposta sostitutiva in applicazione del regime forfetario per gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni20.

Si considerano le Certificazioni Uniche (CU) 2020 per l’anno 2019 e le dichiarazioni 730 e Redditi PF 2020 relative all’anno 2019 presenti nella banca dati dell’Agenzia delle entrate alla data del 14 luglio 2021, data di emanazione del decreto ministeriale21.

Non vengono prese in considerazione le dichiarazioni che contengono solo il frontespizio o il prospetto dei familiari a carico oppure i soli quadri RM (Redditi soggetti a tassazione separata e ad imposta sostitutiva), RT (Plusvalenze di natura finanziaria), RW (Investimenti e attività finanziarie all’estero, monitoraggio – IVIE/IVAFE), RX (Risultato della dichiarazione), AC (Comunicazione dell’amministratore di condominio), RV, rigo 9 (Addizionale comunale all’IRPEF) e rigo 17 (Acconto addizionale comunale all’IRPEF).

In caso di presenza per lo stesso soggetto sia di dichiarazioni modello 730 sia di dichiarazioni modello Redditi PF (con quadri significativi) si tiene conto dell’ultima dichiarazione pervenuta.

Le CU rilevano solo in assenza di un modello dichiarativo valido:

  • per i redditi di lavoro dipendente:
    • vengono considerate tutte le CU valide (non annullate o sostituite) presentate da uno o più sostituti per il soggetto percipiente in cui siano valorizzati i campi reddituali di interesse (non si tiene conto delle CU relative a redditi percepiti dal soggetto in qualità di erede);
    • in presenza di più CU emesse dallo stesso sostituto per il medesimo percipiente, viene presa in considerazione l’ultima pervenuta;
    • in caso di CU relative allo stesso percipiente emesse da diversi sostituti e di conguaglio effettuato dall’ultimo sostituto d’imposta, il reddito da lavoro dipendente viene calcolato sommando gli importi dei redditi riportati nelle suddette CU, sottraendo da questi l’ammontare di quanto conguagliato;
  • per i redditi di lavoro autonomo, si fa riferimento ai dati presenti nella sezione AU di tutte le CU valide presentate per il soggetto percipiente; il reddito da lavoro autonomo viene calcolato sommando gli importi riportati nel punto 8 della parte Certificazione lavoro autonomo.

2.2              Soggetti diversi dalle persone fisiche

Ai fini della verifica del limite reddituale per l’accesso allo Stralcio per i soggetti diversi dalle persone fisiche si fa riferimento ai modelli dichiarativi Redditi Società di capitali (RSC), Società di persone (RSP) e Enti non commerciali (RENC) nel cui frontespizio è indicato un periodo d’imposta che ricomprende la data del 31 dicembre 2019.

Ai fini dello Stralcio:

  • in caso di dichiarazione ultrannuale presentata da società sottoposte a procedure concorsuali, viene presa in considerazione la dichiarazione che ricomprende il periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2019;
  • in caso di dichiarazioni presentate da società che abbiano optato per il regime del consolidato, viene presa in considerazione solo la dichiarazione del soggetto che partecipa al consolidato, ossia del soggetto che ha presentato il modello RSC.

3.    Termini e modalità di annullamento automatico dei debiti di importo residuo fino a 5.000 euro

3.1.  Procedura di riconoscimento dei debiti oggetto di Stralcio

Ai sensi dell’art. 1, comma 1, del d.m. 14 luglio 2021, alla data del 20 agosto 2021 l’agente della riscossione ha trasmesso all’Agenzia delle entrate, secondo le specifiche tecniche previste nell’allegato n. 1 del medesimo d.m., l’elenco dei codici fiscali, presenti nel proprio sistema informativo alla data del 23 marzo 2021, delle persone fisiche e dei soggetti diversi dalle persone fisiche aventi uno o più debiti di importo residuo, alla medesima data del 23 marzo 2021, fino a 5.000 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, con l’esclusione di quelli indicati dall’art. 4, comma 9, del d.l. n. 41 del 202122.

Ai sensi dell’art. 1, comma 2, del d.m. 14 luglio 2021, entro il 30 settembre 2021, l’Agenzia delle entrate – per consentire all’agente della riscossione di individuare i soggetti per i quali non ricorrono i requisiti reddituali – restituisce a quest’ultimo il predetto elenco dei codici fiscali, segnalando, tra i codici fiscali in esso ricompresi e secondo le specifiche tecniche di cui all’allegato n. 1 del medesimo d.m., quelli relativi a soggetti che, sulla base delle dichiarazioni dei redditi e delle certificazioni uniche presenti nella propria banca dati alla data del 14 luglio 2021 (data di emanazione del richiamato d.m.) risultano avere conseguito redditi imponibili superiori ai limiti normativamente previsti per i quali, pertanto, non si procede all’annullamento dei debiti ancorché, per gli stessi, ricorrano le condizioni di cui al paragrafo 1.

3.2              Annullamento dei debiti

Ai sensi dell’art. 1, comma 3, del d.m. 14 luglio 2021, l’annullamento dei debiti «è effettuato alla data del 31 ottobre 2021», relativamente ai soggetti i cui codici fiscali non sono segnalati dall’Agenzia delle entrate, per cui i debiti oggetto di Stralcio si intendono tutti automaticamente annullati in data 31 ottobre 2021.

L’agente della riscossione provvede in autonomia allo Stralcio senza inviare alcuna comunicazione al contribuente, che può tuttavia verificare l’intervenuto annullamento dei debiti attraverso la consultazione della propria situazione debitoria che può essere richiesta con le modalità rese disponibili dall’agente della riscossione.

Nel caso di debiti oggetto di coobbligazione23, l’annullamento non opera se il codice fiscale di almeno uno dei coobbligati rientra tra quelli segnalati dall’Agenzia delle entrate, ossia se almeno uno dei coobbligati ha un reddito superiore al limite stabilito per lo Stralcio. Ciò in quanto, in caso di coobbligazione, la pretesa e, quindi, il carico sono da ritenersi unitari.

3.3              Discarico

Ai sensi dell’art. 1, comma 4, del d.m. 14 luglio 2021, ai fini del discarico conseguente all’annullamento, senza oneri amministrativi a carico dell’ente creditore, e dell’eliminazione dalle relative scritture patrimoniali, l’agente della riscossione trasmette agli enti interessati, entro il 30 novembre 2021, l’elenco delle quote annullate su supporto magnetico oppure in via telematica24.

Tale discarico non opera per le quote inserite nell’elenco prive dei requisiti reddituali e temporali previsti per lo Stralcio, nonché in relazione ai carichi esclusi dal comma 9 dell’art. 4 del d.l. n. 41 del 202125.

L’erroneo inserimento di tali quote può essere rilevato dall’ente creditore entro e non oltre i sei mesi dalla data di ricezione del predetto elenco.

4.    Richiesta di rimborso delle spese di notifica e di quelle per le procedure esecutive

In virtù del combinato disposto dell’art. 4, comma 7, del d.l. n. 41 del 2021 e dell’art. 2, comma 2, del d.m. 14 luglio 2021, l’agente della riscossione, entro il 15 novembre 2021, presenta al Ministero dell’economia e delle finanze la richiesta di rimborso delle spese di notifica delle cartelle di pagamento, nonché di quelle per le procedure esecutive, relative alle quote, erariali e non26, annullate per effetto dello Stralcio, sulla base dei crediti risultanti dal proprio bilancio al 31 dicembre 2020 e fatte salve le anticipazioni eventualmente ottenute.

Il rimborso è effettuato, con oneri a carico del bilancio dello Stato, in due rate:

  • la prima, di ammontare non inferiore al 70 per cento del totale, scadente il 31 dicembre 2021;
    • la seconda per l’ammontare residuo, scadente il 30 giugno 2022.

Come precisato nella relazione di accompagnamento al citato d.l. n. 41 del 2021, non sono dovuti interessi.

Inoltre, ai sensi dell’art. 4, comma  8, del d.l. n. 41 del 2021, restano ferme le disposizioni di cui all’art. 4 del citato d.l. n. 119 del 2018, relative allo Stralcio dei debiti di importo residuo, alla data del 24 ottobre 2018, fino a 1.000 euro affidati all’agente della riscossione dal 2000 al 2010.

In particolare, con riguardo alle spese di notifica della cartella di pagamento concernenti tali ultimi debiti non ancora saldate al 23 marzo 2021, è previsto il rimborso a favore dell’agente della riscossione con oneri a carico del singolo ente creditore, in un numero massimo di venti rate annuali di pari importo27.

5.    Tabella riepilogativa delle scadenze e degli adempimenti

***

Le Direzioni regionali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i principi enunciati con la presente circolare vengano puntualmente osservati dalle Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti.

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA

Ernesto Maria Ruffini

firmato digitalmente


1 Il citato art. 4 del d.l. n. 41 del 2021 prevede che:

  • «Sono automaticamente annullati i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a 5.000 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorché ricompresi nelle definizioni di cui all’articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, all’articolo 16-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e all’articolo 1, commi da 184 a 198, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 delle persone fisiche che hanno conseguito, nel periodo d’imposta 2019, un reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi fino a 30.000 euro e dei soggetti diversi dalle persone fisiche che hanno conseguito, nel periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2019, un reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi fino a 30.000 euro» (comma 4);
  • «Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità e le date dell’annullamento dei debiti di cui al comma 4 del presente articolo, del relativo discarico e della conseguente eliminazione dalle scritture patrimoniali degli enti creditori. Per gli enti di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, il decreto ministeriale di cui al precedente periodo disciplina le modalità del riaccertamento straordinario dei residui attivi cancellati in attuazione del comma 4, prevedendo la facoltà di ripianare l’eventuale maggiore disavanzo in non più di dieci annualità a decorrere dall’esercizio finanziario in cui è effettuato il riaccertamento, in quote annuali costanti. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 529, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Restano definitivamente acquisite le somme versate anteriormente alla data dell’annullamento» (comma 5);
  • «Fino alla data stabilita dal decreto ministeriale di cui al comma 5 è sospesa la riscossione di tutti i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a 5.000 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010 e sono sospesi i relativi termini di prescrizione» (comma 6);
  • «Per il rimborso delle spese di notifica della cartella di pagamento previste dall’articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, nella formulazione tempo per tempo vigente, nonché di quelle per le procedure esecutive, relative alle quote, erariali e non, diverse da quelle di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, e annullate ai sensi del comma 4 del presente articolo, l’agente della riscossione presenta, entro la data stabilita con il decreto ministeriale previsto dal comma 5 del presente articolo, sulla base dei crediti risultanti dal proprio bilancio al 31 dicembre 2020, e fatte salve le anticipazioni eventualmente ottenute, apposita richiesta al Ministero dell’economia e delle finanze. Il rimborso è effettuato, con oneri a carico del bilancio dello Stato, in due rate, la prima, di ammontare non inferiore al 70% del totale, scadente il 31 dicembre 2021, e la seconda per l’ammontare residuo, scadente il 30 giugno 2022» (comma 7);
  • «Restano ferme, per i debiti ivi contemplati, le disposizioni di cui all’articolo 4 del citato decreto-legge n. 119 del 2018. Il rimborso, a favore dell’agente della riscossione, delle spese di notifica della cartella di pagamento relative alle quote annullate ai sensi del comma 1 del medesimo articolo 4 del decreto-legge n. 119 del 2018, e non ancora saldate alla data di entrata in vigore del presente decreto è effettuato in un numero massimo di venti rate annuali di pari importo, con oneri a carico del singolo ente creditore; il pagamento della prima di tali rate è effettuato entro il 31 dicembre 2021 e, a tal fine, l’agente della riscossione presenta apposita richiesta all’ente creditore, entro il 30 settembre 2021, sulla base dei crediti risultanti dal proprio bilancio al 31 dicembre 2020» (comma 8);
  • «Le disposizioni di cui ai commi da 4 a 8 non si applicano ai debiti relativi ai carichi di cui all’articolo 3, comma 16, lettere a), b) e c), del citato decreto-legge n. 119 del 2018, nonché alle risorse proprie tradizionali previste dall’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, e all’imposta sul valore aggiunto riscossa all’importazione» (comma 9).

2 Pubblicato nella Gazzetta ufficiale, Serie Generale, del 2 agosto 2021, n.183.

3 Data di entrata in vigore del d.l. n. 41 del 2021.

4 Al pari del precedente stralcio dei debiti di importo residuo, alla data del 24 ottobre 2018, fino a 1.000 euro, affidati all’agente della riscossione dal 2000 al 2010 (articolo 4 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136).

5 Per “carico” si intende la singola voce che compone il debito del contribuente. Più in generale, sulla definizione di “carico” cfr. circolare dell’8 marzo 2017, n. 2/E.

6 Relativa ai carichi affidati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 ed il 31 dicembre 2017. Tale definizione ha consentito ai contribuenti di estinguere il debito senza corrispondere «le sanzioni comprese in tali carichi, gli interessi di mora di cui all’articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all’articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46».

7 Il Saldo e stralcio ha consentito la definizione agevolata dei debiti fiscali e contributivi per le persone fisiche in grave e comprovata situazione di difficoltà economica, affidati tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2017. Il contribuente ha potuto estinguere il debito con il pagamento delle somme dovute a titolo di capitale e interessi per ritardata iscrizione a ruolo, secondo percentuali diversificate in funzione dell’indicatore della situazione economica equivalente del nucleo familiare (ISEE).

8 Convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. Tale disposizione concerne la «Riapertura dei termini per gli istituti agevolativi relativi ai carichi affidati agli agenti della riscossione».

9 Ossia alla data in cui i carichi sono stati trasmessi all’agente della riscossione e, quindi, usciti dalla disponibilità dell’ente creditore; cfr. al riguardo la citata circolare n. 2/E del 2017.

10 Data prevista per l’annullamento dei debiti.

11 Cfr. https://servizi.agenziaentrateriscossione.gov.it/bollettini/dl41/home: “Verifica lo stralcio debiti nella tua Definizione agevolata”.

12 Occorre essere muniti di codice fiscale, essere a conoscenza del numero e della data della comunicazione delle somme dovute per la definizione agevolata inviata dall’Agenzia delle entrate-Riscossione ed indicare l’e-mail di riferimento del debitore che deve essere confermata.

13 Cfr. articolo 8, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, (TUIR).

14 Art. 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.

15 Art. 1, comma 692, lett. g), della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

16 Cfr. da ultimo circolare n. 7/E del 25 giugno 2021.

17 Il reddito di riferimento per le agevolazioni fiscali (riportato nel campo RN1 col. 1) è dato dalla seguente formula: RN1, col. 5 (Reddito complessivo) + RB10, col. 14 + RB10, col. 15 + RL10 col. 6 + LM38, col. 1. Considerato che la norma fa riferimento al “reddito imponibile”, ai fini della verifica del limite reddituale per l’accesso allo Stralcio si considera il campo RN4 (Reddito imponibile) anziché il campo RN1 col. 5 (Reddito complessivo).

18 Rigo 14 del modello 730-3 o rigo RN4 del modello REDDITI PF1.

19 Rigo 6 del modello 730-3 o somma dei righi RB10, col.14, RB10, col. 15 e RL10, col. 6.

20 Il vigente art. 1, comma 75, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), prevede che «Quando le vigenti disposizioni fanno riferimento, per il riconoscimento della spettanza o per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefìci di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, al possesso di requisiti reddituali, si tiene comunque conto anche del reddito assoggettato al regime forfetario». Ne consegue che, ai fini del calcolo del limite reddituale per accedere allo Stralcio, si tiene conto anche dei redditi in regime forfetario. Rigo LM38, col. 1.

21 Cfr. art. 1, comma 2, del d.m. 14 luglio 2021, il quale prevede che l’Agenzia delle entrate è tenuta a segnalare, tra i codici fiscali trasmessi da Agenzia delle entrate-Riscossione, «quelli relativi a soggetti che, sulla base delle dichiarazioni dei redditi e delle certificazioni uniche presenti nella propria banca dati alla data di emanazione del presente decreto, risultano avere conseguito redditi imponibili superiori ai limiti indicati dallo stesso art. 4, comma 4».

22 Indicati al paragrafo 1 della presente circolare (con riferimento all’art. 4, comma 9, del d.l. n. 41 del 2021).

23 La solidarietà “passiva” tra condebitori è disciplinata dagli artt. 1292 e seguenti c.c., in virtù dei quali la presunzione di solidarietà, stabilita in linea generale nelle obbligazioni con pluralità di debitori, ha come presupposto l’esistenza di un unico debito, cioè la sussistenza di quella situazione condebitoria per cui più debitori sono obbligati tutti per la stessa prestazione in modo che ciascuno di essi può essere costretto all’adempimento per la totalità e l’adempimento da parte di uno libera gli altri. Il citato art. 1292 c.c. prevede, infatti, che «L’obbligazione è in solido quando più debitori sono obbligati tutti per la medesima prestazione, in modo che ciascuno può essere costretto all’adempimento per la totalità e l’adempimento da parte di uno libera gli altri; oppure quando tra più creditori ciascuno ha diritto di chiedere l’adempimento dell’intera obbligazione e l’adempimento conseguito da uno di essi libera il debitore verso tutti i creditori».

24 In conformità alle specifiche tecniche di cui all’allegato n. 1 del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 15 giugno 2015.

25 Indicati al paragrafo 1 della presente circolare.

26 Diverse da quelle già oggetto del citato Saldo e stralcio di cui all’art. 4, comma 1, del d.l. n. 119 del 2018 dei debiti fino a 1.000 euro affidati all’agente della riscossione.

27 Il pagamento della prima di tali rate deve essere effettuato entro il 31 dicembre 2021.

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