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Agricoli e il recupero delle prestazioni pensionistiche indebite

Agricoli recupero delle prestazioni pensionistiche indebite a seguito di riclassificazione del rapporto di lavoro

Come precisato nella circolare numero 56 del 23-04-2020 , qualora con la riqualificazione dell’azienda venga anche accertato che l’attività di lavoro svolta dal dipendente – già denunciato quale lavoratore agricolo – non rientri tra quelle identificabili quali agricole ai sensi del già richiamato articolo 6 della L. n. 92/1979, il disconoscimento delle giornate di lavoro in agricoltura e l’aggiornamento della posizione assicurativa, nonché la perdita della qualificazione di lavoratore agricolo, possono determinare la perdita del diritto, totale o parziale, alla prestazione pensionistica che sia stata eventualmente già erogata.

Nel caso si verifichino dette circostanze, il provvedimento di revoca/ricostituzione della pensione può generare una prestazione indebita, totale o parziale, da cui sorge il diritto alla ripetizione dei relativi importi entro i termini prescrizionali ordinari, il cui dies a quo comincia a decorrere dalla data del verbale ispettivo.

Per quanto concerne i criteri, i termini e le modalità di recupero, si richiamano le disposizioni contemplate nella determinazione presidenziale 26 luglio 2017, n. 123 e le indicazioni fornite con la circolare 16 marzo 2018, n. 47. A tal fine, detti indebiti vanno preliminarmente qualificati propri o “di condotta” a seconda che dagli accertamenti ispettivi emerga chiaramente che la riclassificazione del rapporto di lavoro sia stata o meno correlata a comportamenti omissivi o commissivi da parte del soggetto debitore. 

Per quanto concerne, infine, le modalità operative, tali indebiti vengono gestiti con la procedura “RI- Recupero Indebiti” con le consuete modalità.


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