Patronato

Allegato.1 Circolare INPS n.3 del 14/01/2021

Allegato.1 Circolare INPS n.3 del 14/01/2021

CONVENZIONE  TRA  ISTITUTO  NAZIONALE  DELLA  PREVIDENZA   SOCIALE (INPS)   E   ASSOCIAZIONE   ITALIANA   SOSTITUTI    D’IMPOSTA    E PROFESSIONISTI ( A. I. S O. P. ) PER LA RISCOSSIONE DEI  CONTRIBUTI ASSOCIATIVI  DOVUTI  DAI  PROPRI  ISCRITTI   SULLE   PRESTAZIONI TEMPORANEE Al SENSI DELL’ ART. 18 DELLA LEGGE 23 LUGLIO 1991, N . 2 2 3 .

Con la presente scrittura privata, da valere ad ogni effetto di legge,

TRA

L’ Istituto  Nazionale  della  Previdenza  Sociale  (INPS)  con  sede  in  Roma,  via Ciro il Grande n. 21, 00144, codice fiscale 80078750587, nella  persona  del  Direttore centrale Organizzazione e Comunicazione,  Rocco  Lauria,  giusta  deliberazione  del Consiglio di Amministrazione n. 42/ 20 20;

(in appresso anche più brevemente “Istituto” o “INPS”);

E

As s o ci a z io ne Italiana Sostituti dIm po s ta  Pro fes s io n is t (A.I.SO.P)  con sede  in  Roma  (RM)  via  Isonzo  n.34,  00198,  codice  fiscale  97430050589   nella persona del legale rappresentante, sig. Corsi Marco, nato a

•- · – , cod ice fiscale

(in appresso anche più brevemente “organizzazione sindacale” o “organizzazione”);

VISTI

–   l’art ico lo  18  della legge 23 luglio 1991, n.  223 che ai commi 1 e 2 dispone  che:  1.   Il diritto di avvalersi del sistema delle trattenute per il versamento dei contributi associativi, previsto dall’artico/o 2  della  legge  27  dicembre  1973,  n. 852, è esteso ai beneficiari dell’indennità di mobilità, dei trattamenti di disoccupazione ordinari e speciali e dei trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale nel caso di pagamento diretto di questi ultimi da parte dell’Inps.  2.  Il  secondo  comma dell’articolo 26 della legge 20 maggio 1970, n. 300, è sostituito dal seguente: “Le associazioni sindacali dei lavorator i hanno diritto di percepire, tramite ritenuta sul salario nonché sulle prestazioni erogate per  conto  degli  enti  previdenziali,  i contributi sindacali che i  lavoratori  intendono  loro  versare,  con  modalità  stabilite dai contralti collettivi di lavoro, che garantiscono la segretezza del versamento effettuato dal la voratore a ciascuna associazione sindaca le” . Nei casi di pagamento diretto dei  trattamenti  di  integrazione  salariale,  il  datore  di  lavo ro  è  tenuto  a dare comunicazione all’INPS dell’avvenuto rilascio della  delega   secondo   le modalità previste dalla legge, a conservare tale delega ai fini di eventuali verifiche ed a fornite  ogni  altro   elemento   che   dovesse   rendersi  necessario  per l’ effettuazione del servizio.

l’art. 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22,  che  istituisce  una  nuova indennità mensile  di disoccupazione denominata  Nuova  prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI) e l’a rt . 15 che introduce un’indennità mensile di disoccupazione per i collaboratori coordinati e continuativi (DIS-COLL);

il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche  con riguardo  al trattamento  dei dati personali, nonché alla libera circolazione di  tali  dati  (Regolamento  generale sulla protezione dei dati), di seguito, per brevità, solo il “Regolamento UE”;

il d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, recante “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento  dei  dati  personali,  nonché  alla  libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”;

il decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196  “Codice  in  materia  di  protezione  dei dati personali”, così come integrato e modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, di seguito, per brevità, solo il “Codice”;

il provvedimento dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali del 2 luglio 2015 n. 393 con oggetto “Misure di sicurezza e modalità di scambio dei dati personali tra PP.AA.”;

il provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 157 del 30 luglio 2019 in tema di notifica delle violazioni dei dati personali (data breach);

la nota prot. n. 11963 in data 15/07/2020 con  la  quale  il  Ministero  del  lavoro  e delle politiche sociali ha attestato l’aderenza da parte dell’Associazione Italiana Sostituti d’Imposta e Professionisti (A.I.SO.P) ad una confederazione sindacale a carattere nazionale rappresentata nel CNEL;

la determinazione presidenziale dell’INPS n. 48 del 3 maggio  2018; la deliberazione dell’INPS n. 42 in data 29 luglio 2020;

CONSIDERATO

che il serv1z10 di esazione di cui sopra non interferisce con le attività istituzionali dell’Istituto;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

ARTICOLO  1

Oggetto

I lavoratori  aventi titolo ai trattamenti  di disoccupazione NASpI e DIS-COLL, ai trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale e ai sussidi per lavori socialmente utili possono esercitare il diritto di versare, tramite l’Istituto, i contributi associativi all’organizzazione sindacale stipulante.

ARTICOLO 2

Modalità  di riscossione

La riscossione dei contributi sindacali, di cui al precedente articolo 1, sarà effettuata dall’INPS a favore delle organizzazioni sindacali in regola con gli obblighi contributivi, mediante trattenuta effettuata all’atto di pagamento delle prestazioni.

A tal fine l’INPS mette a disposizione dei soggetti percettori delle prestazioni appositi canali telematici al fine di consentii-e la consultazione dell’importo  della  quota associativa ad essi trattenuta e la denominazione dell’organizzazione sindacale destinataria della suddetta quota.

ARTICOLO  3

Misura  del contributo

La misura, in percentuale, del contributo da trattenere sarà espressamente indicata nell’atto di delega, in misura uguale per tutti gli iscritti e per tipo di prestazione. Sarà cura dell’organizzazione comunicare tale misura percentuale all’INPS – Direzione centrale Organizzazione  e Comunicazione  nonché  ogni  eventuale  successiva variazione.

Nel contempo, la stessa organizzazione sindacale si impegna a trasmettere agli interessati, firmatari delle deleghe, idonea  comunicazione  riguardo  le  suddette variazioni delle quote associative.

ARTICOLO 4

Gestione deleghe alla riscossione della quota associativa

L’autorizzazione ad effettuare le trattenute, di cui all’articolo 1 del presente accordo, avverrà mediante la trasmissione telematica di apposita delega all’INPS. La delega alla riscossione, contenuta nel modello INPS relativo alla richiesta della prestazione, dovrà essere sottoscritta dal soggetto delegante, il quale dovrà allegare copia del proprio documento d’identità.

Per le prestazioni la  cui domanda  ha  efficacia  per  periodi superiori  all’anno, l’organizzazione potrà presentare la delega alla riscossione della quota associativa anche in un momento successivo a quello di richiesta della prestazione, secondo le specifiche modalità  indicate  dall’Istituto.  Alla  delega,  sottoscritta  dal  soggetto delegante, dovrà essere allegata copia del documento d’identità del delegante.

L’organizzazione sindacale viene indicata nel testo di delega con apposito codice assegnato dall’INPS e/o denominazione per esteso dell’organizzazione.

L’organizzazione deve custodire, in formato cartaceo o equivalente,  secondo  la normativa vigente in materia di conservazione sostitutiva  e  fino  a  decorrenza  dei termini ordinari di prescrizione, l’originale della delega sottoscritta dal titolare della prestazione, al fine di consentire le eventuali verifiche da parte dell’INPS. La conservazione secondo le predette modalità dovrà assicurare l’identificazione certa del soggetto che ha creato  il  documento,  la  sua  integrità  e immodificabilità, la leggibilità,  la certezza della data e il rispetto delle norme di sicurezza.

Nei casi di pagamento diretto da parte dell’INPS dei trattamenti di integrazione salariale, il datore di lavoro comunicherà all’Istituto, contestualmente agli elenchi relativi ai lavoratori aventi diritto alla prestazione, i dati relativi alle deleghe alla riscossione delle quote associative rilasciate dai lavoratori e previste dall’art. 18 della Legge 223/1991.

Lo stesso datore di lavoro avrà cura di conservare, attenendosi alle modalità sopra indicate, tale documentazione ai fini di eventuali verifiche da parte dell’INPS (art. 18 comma 3 Legge 223/1991).

Qualora i dati comunicati dal datore di lavoro riguardino uno o più lavoratori che contestino la trattenuta, affermando  di non aver rilasciato  delega, l’Istituto,  sia che ne  sia venuto a conoscenza a seguito di comunicazione del datore di lavoro oppure direttamente dai lavoratori interessati, cesserà le relative trattenute a  far  tempo  dal mese successivo alla comunicazione stessa. L’organizzazione sindacale, a cui favore le trattenute siano state effettuate, si impegna a restituire ai  lavoratori  interessati  i contributi trattenuti sulla prestazione.

In caso di revoca o annullamento della prestazione,  l’organizzazione  è  tenuta  a restituire al lavoratore interessato le  somme  già  ricevute  a  titolo  di  contributo sindacale e trattenute sulla prestazione medesima,  non  dovuta  a  seguito dell’intervenuto provvedimento di revoca o annullamento.

Ai fini della presente convenzione la delega esaurisce i suoi effetti con il pagamento completo della prestazione richiesta.

ARTICOLO 5

Revoca della delega alla riscossione della quota associativa

Le parti riconoscono che il  rapporto  associativo  intercorre  esclusivamente  tra l’associato e l’organizzazione sindacale.  Conseguentemente, ogni  eventuale comunicazione dell’associato attinente a detto rapporto, deve essere inoltrata all’organizzazione competente.

La comunicazione all’Istituto della revoca può essere effettuata dall’associato, sia direttamente, sia attraverso le organizzazioni interessate, secondo  le  modalità concordate con l’Istituto.

Nel caso in cui l’INPS riceva comunicazione direttamente dall’associato  della  sua  volontà di revocare la delega per la riscossione del contributo associativo, l’Istituto procederà, nel più breve tempo possibile, all’acquisizione della revoca stessa, e alla comunicazione all’organizzazione revocata.

Nel caso in cui un’organizzazione sindacale presenti all’INPS una delega su prestazione sulla quale è già attiva una delega ad altra  organizzazione, la  nuova  produrrà  effetti solo se preceduta dalla revoca di quella esistente, contenente l’indicazione dell’organizzazione interessata. Alla nuova delega dovrà essere allegata copia del documento d’identità.

L’o1·ganizzazione dovrà conservare entrambi gli originali firmati, attenendosi alle modalità indicate all’articolo 4.

Nei casi di trattenuta sui pagamenti diretti da parte dell’INPS dei trattamenti di integrazione salariale, la cui delega è depositata presso il datore di lavoro ai sensi

dell’art. 18, comma 3, della Legge 23 luglio 1991 n. 223, la revoca e/o  una  nuova delega, redatta quest’ultima secondo le modalità di cui all’articolo 4, deve essere consegnata al datore di lavoro, che provvederà  a  comunicarne  i dati all’INPS  secondo le modalità indicate nello stesso articolo 4.

La revoca e la nuova delega  dovranno  essere conservate  dallo stesso datore di lavoro ai sensi e per gli effetti del citato art. 18, comma 3, attenendosi alle modalità indicate nell’articolo 4.

ARTICOLO 6

Modalità di versamento delle qu ot e associative

L’INPS verserà all’organizzazione sindacale l’importo delle trattenute operate sui pagamenti effettuati, dedotte le spese di cui al successivo articolo 8 e le eventuali trattenute già versate e non dovute, con quattro mandati di pagamento, nei  mesi di  aprile, luglio, ottobre e dicembre.

Le rimesse monetarie all’organizzazione, conseguenti all’applicazione della presente convenzione, sono effettuate dall’INPS su apposito conto corrente bancario indicato dall’organizzazione, con la comunicazione del codice IBAN, secondo le modalità telematiche indicate dall’Istituto.

L’Istituto è esentato da ogni verifica in ordine alla correttezza di tale dato e conseguentemente da ogni responsabilità in ordine all’eventuale mancato accredito di somme a favore dell’organizzazione  conseguente  all’erronea  comunicazione  da  parte di quest’ultima del codice IBAN.

L’INPS è sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità, ove le rimesse di cui al secondo comma dovessero avvenire oltre il termine convenuto, a causa di difficoltà operative connesse alle esigenze prioritarie di assolvimento dei compiti istituzionali.

L’organizzazione sindacale s’impegna, qualora non risulti possibile il  recupero  di eventuali trattenute già versate e non dovute, al rimborso delle  somme  stesse  a semplice richiesta dell’INPS.

In caso di erronea attribuzione della trattenuta sindacale ad Organizzazione diversa da quella indicata dal lavoratore, i rapporti creditori e debitori tra le Organizzazioni  interessate saranno definiti direttamente dalle stesse.

ARTICOLO 7

Fornitura dati

L’INPS mette a disposizione dell’organizzazione sindacale, sui servizi on line, – applicazione “Deleghe  su disoccupazione e cig”  -,  gli elenchi  dei nominativi  per i quali  è stata effettuata la trattenuta,  con  indicazione  dei  relativi  dati  anagrafici  e dell’importo,  nonché  l’elenco    dei   pagamenti   telematici    effettuati    a   favore dell’organizzazione sindacale.

Mediante l’applicazione predetta, l’Istituto provvederà, inoltre, all’invio delle fatture relative al costo dei servizi e di  tutte le eventuali comunicazioni  inerenti alla  convenzione.

La fornitura dei dati, di cui al presente articolo, viene effettuata in modalità on line.

Al fine di accedere ai servizi connessi alla presente convezione, nei limiti di quanto disposto dal precedente art. 1, l’organizzazione viene abilitata ad accedere, tramite autenticazione, nell’area del sito www.inps.it “Servizi per i sindacati”.

L’organizzazione fornisce all’Istituto i dati  anagrafici,  corredati  dei  documenti  di identità, dei soggetti da autorizzare all’utilizzo della suddetta applicazione.

L’INPS, tramite apposita funzione del Portale,  provvede  ad inserire l’organizzazione tra le organizzazioni abilitate all’utilizzo dell’applicazione e ad abilitare gli operatori ad accedere alla funzionalità.

È fatto obbligo all’organizzazione di informare i propri associati circa il trattamento  oggetto della presente convenzione e le  sue  finalità,  nonché  dell’esercizio  dei  diritti loro spettanti ai sensi di quanto previsto al successivo art. 11.

I trattamenti effettuati per effetto della presente Convenzione  sono progettati in conformità all’art. 32 del Regolamento UE e all’art. 2-ter del Codice, nonché al provvedimento del Garante n. 393 del 2 luglio 2015 recante “Misure di sicurezza e modalità di scambio dei dati personali tra Pubbliche Amministrazioni”, debitamente attualizzato alla luce della normativa vigente in materia.

ARTICOLO 8

Costi

L’Organizzazione sindacale si impegna a corrispondere all’Istituto  le  spese  affrontate per l’espletamento del servizio oggetto della presente convenzione. A tal fine l’Istituto provvederà a rideterminare annualmente, sulla base delle risultanze della contabilità analitica, i costi dei servizi.

Per il servizio di riscossione dei contributi associativi per le prestazioni a sostegno del reddito di cui alla presente convenzione, gli importi sono stati stabiliti per l’anno 2020 con Determinazione presidenziale n. 46 del 2 maggio 2018.

Per la convenzione di cui trattasi è previsto il seguente importo:

I  gestione  delega  per singola prestazione Euro 0,45                                                                                                               

La variazione annuale dei costi sarà oggetto di apposita comunicazione, a seguito della quale l’organizzazione ha facoltà di recedere entro 60  giorni  dalla  stessa comunicazione.

Sono a carico dell’organizzazione, oltre alle spese, ogni altro onere, anche fiscale, inerente alla presente convenzione.

L’organizzazione si impegna ad accettare, senza riserva, le decisioni di cui ai precedenti commi del presente articolo.

ARTICOLO 9

Clausola di salvaguardia

L’INPS è esonerato –  e l’organizzazione sindacale  lo riconosce esplicitamente –  da ogni e qualsiasi responsabilità verso i terzi comunque derivante dall’applicazione della presente convenzione. In specie, l’Istituto si intende sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità in caso di pignoramento presso terzi, eseguito da creditori dell’organizzazione stipulante o di strutture associate alla stessa, sulle somme oggetto della presente convenzione, anche in relazione a pignoramenti in corso o già eseguiti  alla data di stipula della convenzione.

L’Istituto è estraneo ai rapporti intercorrenti tra gli associati di cui all’articolo 1 e l’organizzazione alla quale i predetti soggetti sono iscritti. Pertanto l’organizzazione sindacale stipulante esonera l’INPS da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dai predetti rapporti e, nelle ipotesi di  controversie  conseguenti  a  contestazioni  sull’effettiva validità e regolarità nel rilascio della delega alla  riscossione  nelle  quali risulti definitivamente soccombente, si obbliga a rimborsare all’interessato la ritenuta operata.

L’organizzazione è tenuta, inoltre, al rimborso, a semplice presentazione di nota  specifica, delle spese sostenute dall’Istituto laddove lo stesso risulti convenuto o  chiamato in giudizio in controversie giudiziarie per questioni attinenti o comunque connesse ai rapporti intercorrenti tra gli associati  di cui all’articolo  1 e l’organizzazione alla quale essi sono iscritti. Le spese di cui sopra saranno quantificate nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa sui compensi professionali.

L’INPS non corrisponderà alcuna fornitura di dati non esplicitamente menzionata nella presente convenzione.

ARTICOLO 10

Recesso, risoluzione e sospensione della convenzione

L’Istituto si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dalla presente convenzione nei seguenti casi:

  • in cui sorgano contestazioni sull’uso della denominazione, dell ‘acronim o, del logo dell’organizzazione e sul legittimo esercizio dei corrispondenti poteri statutari;
  • qualora il servizio di riscossione delle quote associative diventi troppo oneroso per l’Istituto per il verificarsi di eventi straordinari e imprevedibili (art. 1467 e.e.), che necessitino di rilevanti interventi di natura procedurale  e/o  gestionale.  In  tal  caso sarà data tempestiva comunicazione al Ministero vigilante;
  • ovvero qualora intei-vengano disposizioni normative e/o regolamentari  per  le  quali non sia possibile applicare le disposizioni di cui all’articolo 13 e  che  rendano opportuna o necessaria, nell’interesse dell’INPS, l’adozione di un nuovo testo convenzionale.

L’organizzazione si impegna a comunicare tempestivamente,  con  le  modalità telematiche indicate dall’Istituto, ogni variazione relativa ai soggetti ricoprenti cariche rappresentative ed i relativi pot eri di rappresentanza, indicati  nella  presente convenzione nonché a produrre l’eventuale documentazione a supporto.

Prima di esercitare la facoltà di recesso unilaterale di cui al primo comma, l’INPS comunica all’organizzazione, la relativa decisione motivandola ai sensi del suddetto comma.

Entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, l’organizzazione ha facoltà di comunicare all ‘I NPS le proprie osservazioni scritte, eventualmente  corredate di relativa documentazione.

Entro 30 giorni dalla  ricezione  delle osservazioni  l’INPS comunica  all’organizzazione e  il recesso unilaterale dalla presente convenzione, motivandolo ai  sensi  del  primo comma e dando ragione del  mancato  accoglimento  delle  eventuali  osservazioni, ovvero la volontà di non procedere al recesso in accoglimento di esse.

Nel corso di  vigenza  della convenzione,  è fatta, comunque,  salva la facoltà  di recesso a favore dell’organizzazione, da esercitarsi con apposita comunicazione scritta da far pervenire ali ‘ INPS a mezzo posta elettronica certificata (PEC).

Tenuto conto che l’organizzazione è tenuta alla diligenza professionale di  cui  all’art. 1176, comma 2 e.e., l’INPS ha facoltà di procedere alla risoluzione unilaterale di diritto della convenzione, nelle forme e secondo le modalità previste dall ‘art . 1456 e.e., nei seguenti casi:

  • perdita da parte dell’organizzazione sottoscrivente dei requisiti prescritti ex lege per accedere alla stipula della presente convenzione;
  • mancato possesso  o perdita, anche di uno solo  dei requisiti prescritti dalla convenzione medesima  o anche  di uno solo dei requisiti attestati mediante dichiarazione sostitutiva resa in conformità al modello adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione;
  • ove siano rilevabili pregiudizi, irregolarità o conflitti di intei-essi a danno dell’Istituto ovvero di altre Amministrazioni Pubbliche da parte dell’organizzazione;
  • eventuali misure inibitorie adottate nei confronti dell’organizzazione e/o dei suoi legali rappresentanti;
  • uso per fini diversi e fuorvianti di quanto previsto nella presente convenzione;
  • mancato rispetto della buona fede nell ‘esecuzione della presente convenzione, con particolare riferimento al divieto di abuso dei diritti o delle facoltà da essa conferiti;
  • adozione di misure cautelari personali riguardanti le persone fisiche ricoprenti cariche sociali  previste  dallo  Statuto  dell’organizzazione,  per  fatti  compiuti nell’esercizio delle proprie funzioni;
  • mancato rispetto degli obblighi, a carico dell’organizzazione, indicati nel successivo articolo 11 in materia di protezione dei dati personal i.

Al verificarsi di una delle cause di risoluzione sopraelencate, l’INPS comunicherà al soggetto convenzionato la propria volontà di avvalersi  della  risoluzione,  ai sensi  e per gli effetti dell’art. 1456 e.e., mediante posta elet t r onica certificata (PEC).

La cessazione del servizio di riscossione della quo ta sindacale su prestazioni temporanee, a seguito della risoluzione della presente convenzione o recesso, avrà effetto immediato, tenuto conto dei tempi tecnici procedurali.

L’Istituto si riserva di sospendere l’ef ficacia della  presente  convenzione,  ove  il  soggetto stipulante sia sottoposto ad accertamenti da parte delle competenti autorità giudiziarie per fattispecie di reato connesse alla sfera patrimoniale.

Ai fini della sottoscrizione della convenzione, il legale rappresentante deve essere in possesso dei requisiti attestati mediante dichiarazione sostitutiva resa in conformità al modello adottato con deliberazione del Consiglio di Am m inist razione (di seguito denominata “dichiarazione sostitutiva”).

La “dichiarazione sostitutiva” va trasmessa all’INPS prima della sottoscrizione della convenzione unitamente ad una copia leggibile di un documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità.

Le comunicazioni previste dal presente articolo vengono effettuate tramite PEC (Posta Elettronica Certificata).

ARTICOLO 11

Disposizioni in materia di protezione dei dati persona li

Lo svolgimento delle attività  di cui  alla  presente  Convenzione  implica  un  trattamento di dati personali, in specie non rifei-ibili  anche  alle  categorie  particolari  di  cui  all’articolo 9 del Regolamento UE.

Il trattamento dei dati personali sarà effettuato dalle Parti in  qualità  di  Titolari,  nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 4 del Regolamento UE.

I trattamenti sono progettati  –  nel  rispetto  di  quanto  previsto  dalla  normativa  vigente in materia di protezione dei dati personali di cui al Regolamento UE, al D.  lgs.  n. 101/2018 e al Codice – esclusivamente nell’ambito delle  regole  e  per  le  specifiche finalità previste nella normativa citata in premessa e posta alla base della presente Convenzione ed è osservato, in ogni fase del trattamento, il  rispetto  dei  principi  di liceità, correttezza e trasparenza, limitazione della finalità, minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione, integrità e riservatezza, sanciti dagli artt. 5 e 6 del citato Regolamento UE.

Le Parti si impegnano a collaborare fra loro al fine di consentire, nella maniera p1u agevole possibile, ai sensi degli art t . 15 e ss. del  Regolamento  UE, !’.esercizio  del diritto di accesso ai propri dati e degli ulteriori diritti in materia di protezione dei dati personali da parte dei soggetti interessati.

Le Parti hanno l’obbligo di mantenere riservati i dati di cui vengano in possesso o comunque a conoscenza nel corso dell’esecuzione del presente accordo e di non divulgarli in alcun modo e di non farne oggetto di utilizzazione se non per le esigenze strettamente connesse all’esecuzione delle attività e dei trattamenti convenuti.

Le Parti si impegnano a trattare i dati personali osservando le misure di sicurezza e i vincoli di 1-iservatezza previsti dalla citata normativa europea e nazionale sulla protezione dei dati, ossia in maniera da garantire un’adeguata sicurezza delle informazioni, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, al fine di scongiurare trattamenti non autorizzati o illeciti, la perdita, la distruzione o il danno accidentali e, ai sensi dell’art.  32 del Regolamento  UE, garantire un livello di sicurezza parametrato al rischio individuato.

I Titolari del trattamento garantiscono che l’accesso alle informazioni è consentito esclusivamente a soggetti che siano stati designati quali responsabili (art. 28 del Regolamento UE) o persone autorizzate al trattamento dei dati (art. 4, n. 10, del Regolamento UE e art. 2-quaterdecies del Codice) ferma restando la responsabilità derivante dall’uso illegittimo delle informazioni;  ciascuna  Parte,  pertanto,  provvede, sotto la propria responsabilità e nell’ambito del proprio assetto  organizzativo,  ad impartire precise  e dettagliate  istruzioni  agli addetti al  trattamento   che, espressamente designati, operano sotto la sua diretta autorità in qualità di persone autorizzate.

I soggetti di cui al comma precedente procedono al trattamento dei dati personali in osservanza delle previsioni normative  al  riguardo  e  nel  particolare  rispetto  del principio di responsabilizzazione del Titolare  del trattamento  così come sancito  dall’art.  5 del Regolamento UE.

L’organizzazione è consapevole dei controlli previsti  per verificare  il  rispetto  dei vincoli di utilizzo dei servizi (se c’è accesso ad uno o più servizi), previo preavviso tra  le rispettive funzioni organizzative preposte alla sicurezza, nonché offrire la propria collaborazione nell’espletamento delle eventuali attività di controllo.

Ciascuna delle Parti comunicherà tempestivamente all’altra le violazioni  di  dati  o incidenti informatici eventualmente occorsi nell’ambito dei trattamenti effettuati, che possano avere un impatto significativo sui dati pe,-sonali, in modo che ciascun Titolare, nei termini prescritti, possa effettuare la dovuta segnalazione di e.ci. “data breach” al Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi degli  artt.  33  e  34  del Regolamento UE e nel rispetto delle prescrizioni dettate dalla medesima Autorità con il Provvedimento del 30 luglio 2019 n. 157; la Parti assumono l’impegno a collaborare  ai  fini di un corretto e tempestivo adempimento del suddetto obbligo.

ARTICOLO 12

Entrata in vigore, durata e recesso

La presente convenzione, digitalmente sottoscritta, entrerà in vigore al termine degli adempimenti amministrativi necessari  e  comunque, non  oltre  60  giorni  dal perfezionamento dell’iter di sottoscrizione della medesima convenzione.

La stessa ha validità fino al 31 dicembre 2021.

Essa, previa verifica dei requisiti necessari alla stipula, è rinnovabile, su richiesta dell’organizzazione, per una sola volta per un ulterio,-e triennio. La richiesta di rinnovo dovrà pervenire all’Istituto almeno 6 mesi prima della scadenza, a mezzo posta elettronica certificata (P.E.C.). In mancanza di tale richiesta, la convenzione cesserà di essere valida ed efficace alla data di scadenza di cui al secondo comma, senza la necessità di ulteriori atti o comunicazioni.

È fatta, comunque, salva la facoltà di recesso a favore di ciascuna delle Parti, da esercitarsi a mezzo comunicazione da far pervenire  all’altra  con  un  preavviso  di almeno 60 giorni, a mezzo posta elettronica certificata (PEC) .

L’organizzazione si impegna a comunicare tempestivamente, con  le  modalità telematiche indicate dall’Istituto, ogni variazione relativa alle proprie generalità di identificazione e i poteri di rappresentanza,  indicati  nella  pi-esente  convenzione, nonché a produrre l’eventuale documentazione a supporto.

ARTICOLO 13

Revisioni e integrazioni

La presente  convenzione  potrà  essere  modificata,  integrata  e/o  aggiornata  esclusivamente in forma scritta con appositi atti aggiuntivi, qualora nel corso della sua vigenza intervengano nuove disposizioni legislative e/o regolamentari in materia, ovvero ogniqualvolta le parti di comune accordo, lo ritengano opportuno al fine di ottimizzare il servizio, nel rispetto della normativa vigente.

ARTICOLO 14

Foro competente

Le controversie relative a quanto regolato dalla presente convenzione o ad essa comunque connesse sono attribuite, in via esclusiva, alla competenza  del  Foro  di  Roma.

ARTICOLO 15

Rinvio alla normativa vigente

Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione, si applica ad  essa  la normativa vigente.

ARTICOLO 16

Oneri fiscali

Il versamento per l’imposta di bollo a carico dell’organizzazione sindacale dovrà essere effettuato mediante il modello  F23 utilizzando  il codice tributo  456T, il Codice Ente TJT  e la causale RP. Copia dell’avvenuto pagamento dovrà  essere trasmessa  unitamente alla convenzione debitamente sottoscritta.

Letto, ritenuto conforme all’intendimento delle Parti e sottoscritto.

Il Direttore centrale organizzazione e Comunicazione dell’Istituto Nazionale della Previdenza sociale

(INPS)

Dr. Rocco Lauria

Firm ato digitalmente da

Rocco Lauria

CN = Lauri a Rocco C = IT

Il Legale rappresentante della Associazione  Italiana Sostituti

d’Imposta  e  Professionisti (A.I.SO.P)

Sig. Corsi Ma,-co

Firmato digitalmente da: MARCO CORSI Motivo: Convenzione L.223/91

Luogo: Roma

Data: 16/12/2020 20:33:20

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342  del  codice  civile,  l’Associazione Italiana Sostituti d’Imposta e Professionisti (A.I.SO.P)  dichiara  di avere  preso  visione e di accettare espressamente le disposizioni contenute nei seguenti articoli della convenzione: ARTICOLO 1 Oggetto, ARTICOLO 2 Modalità di riscossione, ARTICOLO 3 Misura del cont ributo , ARTICOLO 4 Gestione deleghe alla riscossione della quota associativa, ARTICOLO 5 Revoca della delega alla riscossione della quota associativa, ARTICOLO 6 Modalità di versamento delle quote associative , ARTICOLO  7  Fornitura dat i, ARTICOLO 8 Costi, ARTICOLO 9 Clausola di salvaguardia, ARTICOLO 10 Recesso, risoluzione e sospensione della convenzione, ARTICOLO 11 Disposizioni  in materia di pro tezione dei dati personali, ARTICOLO 12 Entrata in vigor e, durata e recesso, ARTICOLO 13 Revisioni e integrazioni, ARTICOLO 14 Foro competente, ARTICOLO 15 Rinvio alla normativa vigente, ARTICOLO 16 Oneri fiscali.

Il Legale rappresentante della Associazione Italiana Sostituti

d’Imposta e Professionisti (A.I.SO.P) Sig. Corsi Marco

Firmato digitalmente da: MARCO CORSI Motivo: Convenzione L.223/ 97

Luogo : Roma

Dat a: 16/12/2020 20:38:51


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