Art.1 Comma.1001 Legge di bilancio 2021
Art.1 Legge di bilancio 2021
Legge di bilancio 2021
Comma.1001
Collaborazione del Corpo della guardia di finanza con l’Istituto poligrafico e Zecca dello Stato
1001. Il Corpo della guardia di finanza collabora con l’Istituto poligrafico e Zecca dello Stato ai fini dello svolgimento dei servizi di sorveglianza e tutela sulla realizzazione dei beni di cui all’articolo 2 della legge 13 luglio 1966, n. 559, effettuata per conto dello Stato italiano, nonché dei servizi
di scorta relativi ai medesimi beni.
1002. Per lo svolgimento dei servizi di cui al comma 1:
a) il Corpo della guardia di finanza impiega un’aliquota di personale complessivamente non superiore a 200 unità;
b) sono posti a carico dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, nel limite di 5 milioni di euro annui, il trattamento economico accessorio spettante al personale effettivamente impiegato nell’aliquota di cui alla lettera a), compresi i correlati oneri sociali e quelli per il relativo trasferimento, nonché le spese di funzionamento, logistiche e per le dotazioni strumentali necessarie per lo svolgimento dei medesimi servizi.
1003. L’Istituto poligrafico e Zecca dello Stato stipula un’apposita convenzione con il Corpo della guardia di finanza per definire il numero di unità di personale da impiegare nel limite previsto dal comma 1002 nonché le modalità operative della collaborazione di cui al comma 1001 e di sostenimento degli oneri di cui al comma 1002, anche ai sensi dell’articolo 2133 del codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.