Lavoro

Art.1 Comma.1027 Legge di bilancio 2021

29 Novembre 2020 -

Art.1 Legge di bilancio 2021

Legge di bilancio 2021

Comma.1027

Integrazione del fondo a disposizione del Ministero dell’interno

1027. Al fine di assicurare il funzionamento delle strutture centrali e periferiche del Ministero dell’interno e la continuità nell’erogazione
dei servizi, il fondo di cui all’articolo 23, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è incrementato di 6 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2021.

1028. Per il personale dirigenziale contrattualizzato del Ministero dell’interno è autorizzata, a decorrere dall’anno 2021, in deroga al limite di cui all’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, la spesa di 1.200.000 euro da destinare al fondo per la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato del personale dirigente dell’area Funzioni centrali in servizio presso il Ministero dell’interno. Agli oneri derivanti dal primo periodo, pari a 1.200.000 euro a decorrere dall’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 23, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

1029. In relazione all’esigenza di procedere alla graduale perequazione del trattamento economico del personale della carriera prefettizia a quello della dirigenza delle altre amministrazioni statali, le risorse disponibili a legislazione vigente per il rinnovo del contratto nazionale di lavoro per il triennio 2019-2021 sono incrementate, a decorrere dall’anno 2021, di 9 milioni di euro.

1030. Per l’esercizio delle funzioni istituzionali relative all’articolo 1, comma 350, lettera a), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nonché per le maggiori responsabilità ad esse connesse, ai direttori delle ragionerie territoriali dello Stato situate nei capoluoghi di regione, comprese le province autonome di Trento e di Bolzano, è corrisposta una maggiorazione del 20 per cento della retribuzione di posizione di parte variabile in godimento. Il relativo fondo per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti è incrementato di 1.100.000 euro a decorrere dall’anno 2021 anche per le finalità di cui al primo periodo. Ai maggiori oneri derivanti dal presente comma, pari a 1.100.000 euro a decorrere dall’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1031. Al fine di garantire, per il periodo dal 1° al 31 gennaio 2021, la funzionalità del Corpo delle capitanerie di porto – Guardia costiera in relazione agli accresciuti impegni connessi all’emergenza epidemiologica da COVID-19, è autorizzata, per l’anno 2021, la spesa di 2.160.800 euro per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale del Corpo delle capitanerie di porto – Guardia costiera.

Disposizioni per la funzionalità del Ministero dell’Interno

1032. Nello stato di previsione del Ministero dell’interno è istituito un fondo per la funzionalità del medesimo Ministero con una dotazione di 1 milione di euro per l’anno 2021, finalizzato al potenziamento delle dotazioni e dei mezzi da destinare alle attività svolte per la riscossione delle sanzioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

1033. A decorrere dall’anno 2022, il fondo di cui al comma 1032 è alimentato con una quota, pari al 5 per cento, delle entrate derivanti dai proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dai prefetti ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, che sono versate ad apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero dell’interno.

1034. Il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all’attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, è ridotto di 3,5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2022.


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